Prorogate fino al 31 dicembre 2017 le detrazioni del 50% sulle ristrutturazioni edilizie “semplici”, applicabili a molti altri interventi tra cui l’installazione di un impianto fotovoltaico e di batterie per l’accumulo dell’energia in esubero
di Nino Cirrincione*
Detrazioni fiscali, ecobonus e ristrutturazioni: non cambiano le modalità di accesso che di seguito elenchiamo brevemente:
Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef);
L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche titolari di usufrutto, locatari o comodatari, soci di cooperative, imprenditori individuali, soggetti che producono redditi in forma associata (es. Società semplici, e in nome collettivo). Tra gli interventi ammessi alle agevolazioni citiamo:
- Interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e di risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia.
- I lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche.
- Gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici. Rientra tra i lavori agevolabili, per esempio, l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, installato per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione.
- Gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici.
La detrazione del 50%, è da calcolare su un importo complessivo massimo di 96.000 euro per unità immobiliare e da ripartire in dieci quote annuali.
Prorogata fino al 31 dicembre 2017 anche la detrazione al 65% per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus).
Prorogato fino al 31 dicembre 2017 anche il bonus mobili (fino a 10.000 euro) da ripartire sempre in dieci quote annuali. Al bonus mobili può accedere chi ha effettuato interventi di ristrutturazione.
La proroga è invece fino al 31 dicembre 2021 per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali.
La cessione delle detrazioni (New!)
Per gli interventi di riqualificazione energetica dei condomini che accedono a questo nuovo incentivo, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione della cessione sono definite con provvedimento dell’Agenzia delle entrate entro il 1° marzo 2017 (nuovo comma 2-sexies dell’art. 14 del DL 63/2013).
La facoltà di cessione è prerogativa di tutti i contribuenti (e non solo degli incapienti) e questa, come si è già detto, è una piccola rivoluzione copernicana che, di fatto, separa il soggetto che attua l’intervento incentivabile da quello che attua la detrazione fiscale, trasformando un incentivo congenitamente incerto in una risorsa sicuramente disponibile.
Sarebbe auspicabile che questa modalità venga estesa anche agli interventi di ristrutturazione delle singole unità immobiliari. Ciò porterebbe ad un allargamento della platea dei beneficiari comprendendo così oltre gli incapienti fiscali anche chi non ha la liquidità per potere affrontare nell’immediato i costi di ristrutturazione.
* Responsabile Politiche energetiche e ambientali di Federconsumatori Sicilia