Nuova edizione de L’Inchiesta Sicilia – fondata nel Luglio del 1996 da un gruppo di giornalisti indipendenti

Enel: bollette pagate in ritardo e interessi di mora

Enel: Pagare una bolletta in ritardo, può comportare che il venditore pretenda il pagamento degli interessi di mora e quelli legali...

di Redazione

Pagare una bolletta in ritardo, cioè oltre la data della scadenza indicata in fattura, può comportare che il venditore pretenda il pagamento degli interessi di mora e quelli legali

 

di  Agostino Curiale*

Il ritardo del pagamento di una bolletta comporta l’applicazione di interessi di mora e legali. Gli interessi sono applicati in percentuale sulla somma di denaro che non è stato versato nella scadenza stabilità.
Vi sono però delle differenze in merito, nel caso di un cliente con un contratto del servizio di Maggior Tutela, ebbene sapere che tutte le condizioni sono regolate dall’Autorità AEEG, nel caso diverso, e cioè nei contratti del mercato libero le condizioni sono espresse nei rispettivi contratti.
Come sempre raccomandiamo, è buona regola leggere sempre i contratti di fornitura prima di firmarli, capire bene ciò che stiamo firmando è fondamentale per evitarci sorprese poco gradite.
Se un utente appartenente ad un contratto di Maggior tutela è sempre stato un ottimo pagatore, nel senso che nei due anni precedenti l’emissione di una bolletta pagata in ritardo, ha sempre rispettato le scadenze, se dovesse pagare la bolletta in ritardo, comunque, entro i primi 10 giorni dalla data di scadenza, l’Ente applicherà solamente gli interessi legali, ciò comporterà quindi l’applicazione degli interessi legali per i soli 10 giorni, nel caso in cui i giorni fossero di più, nei successivi giorni verranno applicati, allora, gli interessi di mora.
Nel caso invece di cliente definito cattivo pagatore, che lo si può diventare se nel corso di un anno si è trovato a pagare in ritardo almeno due bollette, anche non consecutive, se paga oltre la scadenza indicata, subirà allora l’applicazione degli interessi di mora.
I tassi di mora sono fissati periodicamente dalla Banca Centrale Europea, l’aliquota dunque che verrà applicata sarà quella stabilita dalla BCE in aggiunta al 3,5%.

Chiariamo meglio il concetto. Ipotizziamo che il tasso fissato dalla Banca europea, in un periodo corrispondente, sia del 2,5% il tasso di mora da applicare sarà la somma di quest’ultimo cioè 2,5% più 3,5% , ci troveremo quindi a pagare una mora nella percentuale del 6%.
Un contratto invece stipulato con una società del mercato libero, le condizioni sono diverse, il venditore potrà richiedere oltre il tasso di interessi legali e quelli di mora anche le spese previste da contratto.
Nel caso di mancato pagamento e scaduti i termini di tolleranza, Il venditore potrà attivarsi e provvedere al distacco della fornitura, procederà prima ad abbassare la potenza e poi a staccarla.
Prima di effettuare il distacco della fornitura, però, dovrà ottemperare ad alcune regole, dovrà inviare necessariamente al cliente un raccomandata con la quale comunicarle il mancato pagamento della fattura e avvertendolo anche, che se non ottempererà al pagamento nei ulteriori giorni descritti, provvederà senza ulteriore avviso al distacco dell’energia.
In questi casi il termine ultimo per effettuare il pagamento dovrà essere entro 15 giorni successivi a partire dalla data in cui il venditore avrà consegnato la missiva alle poste.
Attenzione dunque, il conteggio dei giorni dovrà avvenire partendo dal giorno in cui la missiva è stata depositata alle poste per l’inoltro e non dalla data della notifica.
La lettera inviata necessariamente con raccomandata, dovrà contenere tutte le indicazione chiare inerenti il debito, la modalità con cui il cliente dovrà comunicare l’avvenuto pagamento e il termine esatto entro cui dovrà provvedere al pagamento, e inoltre il termine ultimo oltre il quale l’Ente provvederà al distacco.
Ci sono però dei casi in cui la fornitura di luce per morosità non può essere sospesa, e ci riferiamo in tutti quei casi in cui il Venditore ha omesso l’invio della raccomandata.
Il mancato inoltro della raccomandata da parte di Enel comporta, in caso di distacco dell’energia, un illegittimità.
Ci sono altri casi in cui l’Enel non potrà staccare L’utenza, e riguarda quando la bolletta non pagata ha un importo uguale o inferiore all’importo versato a titolo di deposito cauzionale o nel caso in cui l’utente abbia inviato un reclamo relativo alla stessa bolletta, magari reclamando i consumi e non abbia ancora ricevuto riscontro.
Al riguardo, ci sono ancora altri casi in cui L’enel non potrà effettuare il distacco e cioè quando la bolletta ricevuta è considerata Anomale, infatti, l’AEEG (Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas) ha esteso i casi in cui si parla di bollette anomale, immuni dal distacco della fornitura se il venditore non risponde al reclamo del cliente, se le bollette risultano con importi superiori al 150% delle bollette emesse negli ultimi 12 mesi, e ancora, se le bollette emesse risultano con consumi basati su dati rilevati o stimati, o se le bollette non risultano congruenti, e quindi difformi, in quanto i consumi non sono stati eseguiti secondo l’autolettura comunicata precedentemente dall’utente.
In tutti questi casi, nel caso si verificasse il distacco, si dovrà necessariamente aprire un contenzioso, bisognerà richiedere l’immediata attivazione del servizio e gli indennizzi dovuti per i disagi patiti come da regole dettate dalla carta dei servizi.
Un altro aspetto molto importante riguarda quei casi in cui per necessità, l’utenza non può essere distaccata neppure a seguito di mancato pagamento delle bollette.
Riguarda tutti quei casi in cui i clienti che per ragioni di sopravvivenza sono connessi a macchine salvavita. Delibera CIPE n. 91 del 16 novembre 1979 Atto 258/2015/R/com TOMOE -art. 23 Clienti finali identificati ai sensi del comma 8.3 lettera (e) della deliberazione n. 200/99. In questi casi dunque, il servizio elettrico non può essere assolutamente staccato quando l’utente finale utilizza in casa dispositivi e apparecchiature necessari per garantire lo stato di salute, la cui disalimentazione può provocare gravi danni alla salute e addirittura compromettere l’incolumità. Ovviamente l’Enel dovrà essere messa nelle condizioni di saperlo, è quindi opportuno, allora, comunicare a quest’ultimo che la fornitura deve essere registrata come Non disalimentabile.

*Presidente A.E.C.I. Regione Sicilia

Condividi l'articolo:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.