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Nuova edizione de L’Inchiesta Sicilia – fondata nel Luglio del 1996 da un gruppo di giornalisti indipendenti

Esercizi commerciali: danni da cose in custodia art. 2051 del c.c.

Qual è la responsabilità che incombe sui gestori di attività commerciali?...

di Redazione

Ci giungono spesso richieste di informazioni, riguardanti le responsabilità dei gestori di esercizi commerciali, che a causa di leggerezza e spesso poco attenti non si curano di eliminare alcuni ostacoli pericolosi situati all’interno dei loro locali, fra l’altro, alcuni ostacoli, risultano spesso insidiosi, a trabocchetto e addirittura possono a volte essere pericolosi per l’incolumità dei clienti

 

di  Agostino Curiale*

Vedremo adesso la responsabilità che incombe su gli esercizi commerciali e su coloro i quali hanno il dovere di vigilare e risultano gestori dei locali, vedremo quali sono i mezzi o le attenzioni da rivolgere per avere riconosciuto un eventuale risarcimento del danno. Spesso succede, entrando in un locale commerciale, di trovarsi davanti a qualche pericolo, inciampare in un tappeto o di cadere per terra a causa di un gradino posto intrinsecamente in un modo pericoloso, capita a volte di trovare gradini situati in prossimità di una cassa o in un posto in cui il cliente è impegnato al compimento di operazioni materiali, in quest’ultimo caso, risulta molto pericoloso in quanto la persona è intenta ad effettuare il pagamento e/o a parlare con il cassiere e non può ravvisare l’esistenza di un gradino. E’ fattore di rischio ovviamente camminare su un pavimento scivoloso o bagnato o addirittura sporco di sostanze scivolose, può cagionare lesioni urtare contro una pedana sporgente, uno scaffale, o vedersi scoppiare una bottiglia tra le mani. Tutti questi casi, possono ovviamente essere lesivi e pertanto suscettibili di riconoscimento del danno con la richiesta di risarcimento. In prima analisi, c’è da dire che la responsabilità per danni cagionati a terzi risulta inequivocabilconsumatori-indipendentimente investire in toto il proprietario/gestore dei locali, esso infatti, risponde dei danni ai sensi dell’art. 2051 del c.c. in qualità di custode.
La responsabilità del custode, di cui all’articolo 2051 del c.c., ha natura oggettiva e presuppone non la colpa del custode, ma la mera esistenza di un nesso causale tra la cosa ed il danno. Essa è perciò esclusa solo dalla prova del fortuito, nel quale può rientrare anche la condotta della stessa vittima, ma, nella valutazione dell’apporto causale da quest’ultima fornito alla produzione dell’evento, il giudice deve tenere conto della natura della cosa e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione. Il custode del negozio o di qualunque attività commerciale, luogo in cui vi è libero accesso a terzi , ha il dovere di custodia, ad esso comporta l’obbligo di vigilare e di impedire il verificarsi di danni a terzi con riferimento ad ogni singolo bene e, quindi ha l’obbligo di rimuovere qualunque fattore che possa creare pericolo di rischio infortuni e salvaguardare l’incolumità altrui.
E’ dunque naturale rilevare che, chi frequenta un supermercato, negozio, o altro, ha la ragionevole aspettativa di circolare in un posto sicuro, soprattutto con riferimento alla manutenzione del pavimento, essendo interesse del gestore che l’attenzione degli avventori sia catturata esclusivamente dai prodotti esposti per la vendita, ma a volte non è cosi, infatti molto spesso chi ha il dovere e il compito di vigilare a causa di superficialità non si preoccupa affatto. Per quanto inerente, in tema di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, l’art. 2051 del c.c. prevede un’ipotesi di responsabilità oggettiva, è assimilabile una riduzione del risarcimento a carico del custode, ai sensi dell’art.1227 comma 1 del c.c., in misura corrispondente all’entità del fatto colposo del danneggiato che abbia incrementato la potenzialità lesiva del fatto della cosa.
Ne diviene pertanto, che, non può essere responsabile il gestore di un’attività commerciale, qualora una persona, a causa di un tappeto scivoli per terra, la giurisprudenza in questione ha escluso tali responsabilità, ed ha evidenziato come in alcuni casi la cosa, cioè il tappeto, svolge solo il ruolo di occasione dell’evento ed è svilita a mero tramite il danno che il realtà è provocato da una causa estranea alla cosa e che ben può essere lo stesso comportamento del danneggiato, in tali casi si verifica il cosiddetto fortuito incidentale che è idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno.
Nei casi dunque, in cui si verifichino incidenti all’interno dei locali e si da’ per scontato di non essere stato un evento fortuito, bisogna stare attenti ad alcuni accorgimenti, in tanto, nel caso di mancato intervento del servizio pubblico118, bisogna reperire testimonianza dei presenti, descrizione esatta dell’accaduto ed effermare un controllo medico presso il Pronto Soccorso nel più breve tempo possibile, e in quest’ultima occasione riferire al medico preposto ogni fatto occorso e l’indirizzo presso cui è avvenuto l’incidente. Avendo questi dati, valutando i presupposti, sarà possibile successivamente richiedere un risarcimento danni.
Per quanto sopra detto, mi viene lecito affermare con un piccolo commento all’art. 2051 del c.c. che la responsabilità per danno cagionato da cose in custodia, risulta fondata non sul principio della responsabilità oggettiva, ma sul dovere di custodia che incombe in capo al soggetto responsabile che, a qualsiasi titolo, esso assume un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa, in relazione poi, all’obbligo di vigilare in modo da impedire di cagionare danni a persone, ne consegue, per l’appunto, che per l’applicazione della disciplina stabilita dal predetto articolo, occorre che la cosa dalla quale è derivato il danno sia, nel momento in cui l’evento colposo si è verificato, nella custodia del soggetto chiamato a rispondere.

*Presidente A.E.C.I. Regione Sicilia

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