A cura dell’avvocato Valentina Alfano
La progressiva diffusione della pratica sportiva, tanto a livello ludico quanto professionale, intesa quale attività che impegna le abilità non solo fisiche ma anche psicologiche, comprova l’importanza fenomeno socio culturale dello sport nella vita di tutti giorni. In questo senso, un ruolo decisivo è da attribuire agli Enti di promozione sportiva.
Importante componente dell’Ordinamento sportivo italiano, gli Enti di promozione sportiva ottengono per la prima volta espresso riconoscimento con la delibera del Consiglio Nazionale del CONI del 21 giugno 1986.
Lo Statuto del Coni
Lo Statuto del Coni ed il Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva – approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n° 1525 del 28 ottobre 2014, – offrendo una dettagliata disciplina dell’istituto in commento (agli artt. 26 ed 1) definiscono gli Enti di promozione sportiva come associazioni riconosciute, a livello nazionale o regionale dal CONI, che in assenza di un fine lucrativo promuovono ed organizzano attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative in favore dei soggetti sportivi ad essi affiliati e tesserati, nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate e nell’osservanza della normativa sportiva antidoping del CONI – NADO.
Sinergia istituzionale
Obiettivi, questi, raggiunti anche grazie ad una sinergia istituzionale ed alla possibilità di addivenire ad apposite convenzioni tra le Federazioni sportive nazionali o le Discipline sportive associate e gli enti stessi. Secondo quanto previsto dai Principi fondamentali degli statuti degli Enti di promozione sportiva, adottati solo in tempi recenti con delibera C.N. n. 1623 del 18 dicembre 2018 gli Enti di Promozione Sportiva sono costituiti da associazioni e società sportive, nonché, anche da singoli tesserati, ove previsto dai singoli Statuti.
Gli statuti rappresentano il cuore degli Enti di promozione sportiva
Gli statuti, infatti, rappresentano il cuore degli Enti di promozione sportiva. Infatti, nel sancire l’assenza dei fini di lucro e garantire l’osservanza del principio di democrazia interna e di pari opportunità, consentono di regolarne la vita ed il funzionamento. Attesa la riconosciuta importanza dello Statuto interno, l’iter deliberativo di approvazione è un atto di competenza della Giunta Nazionale. Ovvero l’organo di indirizzo, esecuzione e controllo dell’attività amministrativa del CONI. Quest’ultimo ne valuta la conformità alla legge, allo Statuto del CONI ed ai Principi fondamentali del Consiglio Nazionale. Ed eventualmente promuove l’adozione delle opportune modifiche, evitando così che l’Ente possa incorrere nella sospensione dei contributi. Nei casi più gravi, anche nella revoca del riconoscimento.
Il riconoscimento da parte del CONI degli Enti di promozione sportiva
La qualifica di ente di promozione sportiva si acquisisce mediante atto di riconoscimento. Atto, adottato dal Consiglio nazionale del CONI attraverso un procedimento che si conclude con delibera della Giunta Nazionale. Detto riconoscimento è, infatti, subordinato alla verifica dei requisiti dettagliatamente scanditi ai sensi dell’art. 27 dallo Statuto del Coni e 3 del Regolamento. Questi richiedono che gli enti siano costituiti in forma di associazioni, sia essa non riconosciuta o riconosciuta ai sensi degli artt. 12 e ss. Cod. Civ. Inoltre, che siano dotati di uno statuto che, escludendo lo scopo di lucro e garantendo il principio di democrazia interna e il rispetto delle pari opportunità, sia conforme alle prescrizioni di legge, allo Statuto e ai principi Fondamentali del Coni.
Cos’altro occorre per il riconoscimento sportivo
A ciò si aggiunga che, per il riconoscimento ai fini sportivi su base nazionale è indispensabile una presenza organizzata in quindici Regioni e settanta Province. Ma anche un numero di società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate non inferiore a mille, con un numero di iscritti non inferiore a centomila; che nell’ambito della promozione sportiva l’ente svolga attività da almeno quattro anni.
Ciò che è richiesto per gli Enti di promozione sportiva su base regionale
Per gli Enti di promozione sportiva su base regionale, invece, è richiesta: una presenza organizzata in ognuna delle province e nella stessa regione di riferimento; un numero di società o associazioni sportive dilettantistiche, affiliate come disciplinato nel regolamento approvato dal Consiglio nazionale del Coni. Ottenere il riconoscimento consente di acquisire non solo il diritto di riportare, accanto alla propria denominazione, la dicitura riferita al riconoscimento ottenuto ma anche l’utilizzo del logo CONI, nonché, la possibilità di ricevere contributi economici da parte del CONI. Gli Eps, pertanto, sono sottoposti a verifiche periodiche finalizzate alla verifica rispondenza ai requisiti per il riconoscimento ai fini sportivi sopra descritti,