Il vicino confinante con una proprietà che realizza opere edilizie ha il diritto di accedere agli Atti Comunali. Ciò significa che non si può opporre alcun diritto alla riservatezza perché tutti gli atti dell’Amministrazione sia Comunale che Provinciale sono pubblici, ad eccezioni invece, quelli riservati o dichiarati tali con ordinanza Sindacale o espressamente riservati dalla legge.
di Agostino Curiale*
L’interesse concreto nasce dal fatto che ogni proprietario di immobili o di terreni confinanti a proprietà le quali hanno eseguito o stanno per eseguire opere edilizie, possono richiedere accesso agli Atti Amministrativi e che quindi possono di diritto conoscere tutti gli atti e concessioni rilasciate per l’esecuzione delle opere edilizie. Pertanto, possiamo benissimo dire, che non c’è privacy o riservatezza quando sussiste l’interesse concreto personale ed attuale ad accedere alle autorizzazioni amministrative sui permessi edilizi. L’art. 24 della legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo modificata poi con la Legge n° 5/2015 indica infatti, i casi e le modalità di esclusione dal diritto di accesso e dispone a tutela dei richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per difendere e per curare i propri interessi a carattere generale.
E’ fondamentale affermare che sussiste una stabile situazione di collegamento giuridico con le opere poste in trasformazione edilizia per cui è lecito ritenere che l’interessato può a tutela della sua proprietà avere interesse legittimo a preservare da futuri rischi derivanti da nuove opere edilizie e/o altrettante di fare rispettare le leggi, e, di controllare che tutto sia stato eseguito secondo i criteri e nel rispetto dei piani urbanistici. Un recente sentenza del Tar Sicilia, della II sez. , Sentenza 16 dicembre 2015 – n. 374 del 04 febbraio 2016, ha chiarito che il vicino ha il diritto di avere l’accesso a tutti gli Atti Comunali che hanno dato autorizzazione a costruire, per tutelare le proprie posizioni sia giuridiche che economici. Inoltre, il Tar Toscana con Sent. n. 99/16 e Tar Catania con Sent. n. 29/16 hanno chiarito che l’accesso agli atti è anche consentito qualora i documenti siano di caratteri sensibili, fra questi rientrerebbero certificati medici, cartelle sanitarie, dichiarazione dei redditi e quant’altro possa rientrare nella sfera di dati ritenuti sensibili. Altrettante è stato l’orientamento del Tar del Lazio con Sent. n. 12590 del 2014 e del Tar Veneto con Sent. n. 1335 del 2015.
*Presidente regionale Associazione europea consumatori indipendenti