Avv. Dario Coglitore
Indennità di accompagnamento del de cuius. La persona affetta da disabilità può presentare domanda amministrativa per l’accertamento dello stato di “handicap” o per l’accertamento dell’invalidità civile e, qualora non ritenga giusta la valutazione della Commissione medica, può impugnare innanzi al Tribunale competente il verbale sanitario che gli viene comunicato.
E se il ricorrente muore?
Ma cosa accade in caso di morte del ricorrente durate il processo?
Gli eredi possono costituirsi e continuare il procedimento giudiziario.
Cosa spetta agli eredi
Per costante giurisprudenza agli eredi dell’invalido civile spettano, pro-quota, tutte le prestazioni assistenziali (indennità di accompagnamento, assegno mensile di assistenza, etc.) accertate e non corrisposte dalla domanda amministrativa alla dipartita dello stesso, dal momento che le suddette provvidenze economiche fanno parte del patrimonio del soggetto invalido deceduto, a prescindere dal suo accertamento in sede amministrativa e/o giudiziale, e, pertanto, cadono in successione, anche in caso di morte dell’avente diritto antecedente all’accertamento dei presupposti (ex multiis, Cassazione Civ. n. 1323/2016).
Quindi, agli eredi, in caso di accoglimento della domanda d’invalidità presentata dal soggetto invalido ed in presenza dei prescritti requisiti, spettano le rate maturate a favore del richiedente sino al mese del decesso.
Non occorre nuova domanda
Non occorre dunque che venga proposta una nuova e distinta domanda in sede amministrativa, in mancanza della quale la domanda giudiziale volta ad ottenere i ratei di pensione di indennità maturati dal dante causa sino alla data del decesso deve ritenersi improponibile.
Con ordinanza n. 2166 dell’1.2.2021, la Suprema Corte ha disconosciuto l’interpretazione dell’art. 1, comma 8, D.P.R. 698/1994, nel senso sopra richiamato.
Due procedimenti differenti
Il riconoscimento agli eredi dell’indennità di accompagnamento, già richiesta in vita dal de cuius, deve seguire due procedimenti differenti a seconda del fatto che, prima del decesso, si sia o meno provveduto all’accertamento dell’effettivo stato di inabilità.
Mentre nel primo caso, infatti, la domanda degli eredi può trovare accoglimento già in sede amministrativa, nel secondo è necessario procedere all’accertamento dell’invalidità in sede giudiziaria.
Ciò non toglie che, in ogni caso, il diritto alle prestazioni assistenziali sorga sulla base della semplice presentazione della domanda amministrativa accompagnata dall’effettiva esistenza dell’inabilità, sicché, a prescindere dal suo accertamento prima del decesso, tale diritto si trasferisce mortis causa agli eredi al pari di tutte le altre posizioni giuridiche del de cuius.
Le osservazioni della Suprema Corte sull’Indennità di accompagnamento del de cuius
Tanto premesso, la Suprema Corte ha osservato come l’art. 1, comma 8, del D.P.R. 698/1994 non possa essere interpretato nel senso di introdurre una condizione di proponibilità della domanda giudiziale presentata dagli eredi al fine di ottenere i ratei di indennità maturati dal de cuius sino alla data del decesso, trattandosi, piuttosto, di disposizione volta esclusivamente ad “indicare i criteri delle modalità di accertamento dello stato invalidante di cui soffriva il de cuius in sede amministrativa” e destinata, quindi, esaurire i propri effetti nell’ambito del solo procedimento amministrativo.
Tale essendo l’ambito – limitato – di efficacia della norma, la stessa non può quindi essere invocata al fine di imporre agli eredi un obbligo di reiterare la domanda amministrativa già proposta dal de cuius prima della morte, in quanto, trattandosi di un “diritto di natura successoria, seppur derivante dal diritto di natura assistenziale spettante al de cuius, è esclusivamente con riferimento alla domanda amministrativa proposta da quest’ultimo ed allo svolgimento del relativo procedimento amministrativo che dovrà essere valutata l’esistenza delle condizioni di proponibilità di tale tipo di domanda relativa al riconoscimento di diritto a prestazione assistenziale”.
L’indennità di accompagnamento è dunque un diritto proprio degli eredi ossia un diritto riconosciuto loro per legge.
L’indennità di accompagnamento del de cuius è un diritto degli eredi
È la stessa legge, inoltre, che prevede che tali somme non debbano essere percepite soltanto dall’erede che si è fatto carico dell’assistenza dell’invalido
La sentenza della Corte di Cassazione n. 1323/2016 stabilisce infatti che “non sono i parenti che materialmente si sono occupati dell’esistenza dell’invalido, ma anche tutti gli altri eredi hanno diritto all’assegno: in questo saranno incluse sia le quote di inabilità che quelle di indennità”,pertanto facendo parte a pieno titolo del patrimonio del titolare deceduto, si trasmettono con la successione ereditaria come tutti gli altri beni.