Nuova edizione de L’Inchiesta Sicilia – fondata nel Luglio del 1996 da un gruppo di giornalisti indipendenti

Infortunio subito in spiaggia: su chi ricade la responsabilità?

La stagione balneare è alle porte, le nostre spiagge saranno, come ogni estate, affollatissime e come sempre capiterà qualche infortunio in spiaggia. Chi ne è responsabile? Ce lo dice l'avv. Dario Coglitore.

di Dario Coglitore

Inizia la corsa in spiaggia: con l’avvio della stagione estiva, infatti, riprende l’apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge. Tutti non vedono l’ora di trascorrere dei felici momenti di relax al mare, facendo una bella nuotata e riparandosi all’ombra durante le ore più calde della giornata.
Può capitare tuttavia che, proprio in queste occasioni, si subisca un danno: può capitare ad esempio che un ombrellone o un lettino “volino” a causa del vento e finiscano per colpire i bagnanti o che a causa di una “insidia” presente nella struttura del lido qualcuno possa cadere riportando lesioni.

Il titolare e/o il gestore dello stabilimento balneare ha l’obbligo di risarcire il bagnante ferito in quanto responsabile delle cose che ha in custodia?
Va osservato che in punto di diritto, il titolare dello stabilimento balneare, o il concessionario, – ricevuta dall’amministrazione competente la facoltà di utilizzare un’area del demanio marittimo per installarvi impianti ad uso turistico, ricreativo, sportivo ecc. – instaura con l’utente della struttura un rapporto contrattuale. Da ciò sorge il diritto del secondo di fruire delle attrezzature poste a disposizione del pubblico, verso corrispettivo di una tariffa, con contestuale assunzione, da parte del primo e soprattutto per esigenze di sicurezza pubblica, dell’obbligo di tutelare dell’utente medesimo per quei rischi che siano strettamente connessi con la natura propria dello stesso stabilimento e, sia sull’arenile in concessione che nella zona di mare riservata alla balneazione, dalle ordinanze di polizia marittima, fino a mt.300 dalla costa.
Si aggiunga che – una volta che il concessionario, ai fini della prestazione dei servizi cui è tenuto non solo in ragione dell’enucleata relazione negoziale, ma anche per adempiere agli impegni pubblicistici assunti con l’atto concessorio, ha preposto determinati soggetti allo svolgimento dei diritti medesimi – sono configurabili, a carico di questi stessi soggetti, alcuni obblighi specifici.

Tra questi obblighi, ad esempio, con riguardo alla disciplina della balneazione, quello dell’assistente bagnante di stazionare continuativamente nell’apposita postazione di bagnino per l’assistenza ed il soccorso in mare ai bagnanti: dovere – quest’ultimo – la cui inosservanza si è, per l’appunto, configurata nella fattispecie concreta in esame in virtù di quell’indebito allontanamento dalla postazione medesima che, ai sensi dell’art.1164 cod. nav., può comportare pure l’irrogazione di una sanzione pecuniaria posta direttamente a carico degli assistenti bagnanti, o bagnini (vedi, a riguardo, anche Cass.civ., sez.I, 12.6.2006, n.13589), e non del concessionario dello stabilimento balneare.
Quest’ultimo, tuttavia, risponde, ai sensi dell’art. 2049 c.c., dell’operato del dipendente, ove non dimostri che l’attività omissiva dello stesso dipendente sia stata del tutto svincolata dal proprio potere di controllo e, quindi, tale da costituire una circostanza autonoma del processo eziologico (cfr. Trib. Monza, sez.IV, 28.7-9.9.2005) e, sempre con specifico riferimento alla possibilità che il proprietario di uno stabilimento balneare risponda dell’inosservanza di un suo specifico dovere posto in essere da un bagnino in servizio presso il medesimo stabilimento balneare, vedi anche Cass.civ., sez.III, 29.5.1972, n.1712.

Una delle fattispecie più frequenti che può verificarsi è rappresentata dall’infortunio patito a causa di un rifiuto presente sulla sabbia. Qualora infatti il soggetto obbligato non abbia adeguatamente svolto il proprio compito di pulizia della spiaggia, e della relativa messa in sicurezza della stessa, può capitare di rinvenire pezzi di vetro, oggetti di plastica taglienti. Deve evidenziarsi come il soggetto obbligato all’opera di pulizia debba rinvenirsi nel gestore dello stabilimento balneare in caso di spiaggia affidata ad un concessionario, ovvero nel Comune, al cui territorio è riconducibile la zona, in caso di spiaggia c.d. libera. In tal senso si è espressa anche la Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 20731 del 2016, ha riconosciuto la responsabilità del Comune per i danni cagionati ad una bambina a seguito del calpestamento di una brace ancora ardente, nascosta nella sabbia.

L’avv. Dario Coglitore

La Cassazione ha avuto poi modo di precisare come il Comune, in forza dell’art. 1228 c.c., sia da ritenersi il soggetto responsabile anche qualora abbia affidato ad un’impresa terza il compito di provvedere alla pulizia della spiaggia ma quest’ultima, in concreto, non vi abbia provveduto. Il concessionario dello stabilimento balneare, inoltre, è titolare di un “ diritto di proprietà superficiaria sulle opere stabili ivi legittimamente collocate ” ovvero di un “ diritto di natura personale ” che può essere fatta valere solo nei confronti del concedente. Sulla parte che invoca tale seconda configurazione giuridica, è evidente che graverà l’onere di dedurne chiari indici rivelatori, tra cui particolare rilievo assume la destinazione dell’opera, in quanto se al momento della cessazione del rapporto essa torna nella disponibilità del concedente, siamo in presenza di un rapporto obbligatorio ( Cass., Sez. III, 20 ottobre 2016, n. 21221) . In entrambi i suddetti casi, come la Suprema Corte ha già avuto modo di affermare, “solamente allorquando non si realizzi il totale trasferimento all’appaltatore del potere di fatto sull’immobile non viene meno per il concedente la detenzione del bene e il​conseguente dovere d vigilanza e custodia, e conseguentemente la responsabilità nei confronti dei terzi danneggiati nei sinistri ” verificatisi all’interno del bene in concessione. Tale principio è, infatti, coerente con l’art. 2051 c.c., secondo il quale custode è colui che ha la disponibilità materiale della cosa e, dunque, il concessionario, sul quale gravano evidentemente tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Avvocato Dario Coglitore

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