Nuova edizione de L’Inchiesta Sicilia – fondata nel Luglio del 1996 da un gruppo di giornalisti indipendenti

Invalidità: quali le prestazioni previdenziali o assistenziali?

Quali sono le prestazioni a carico dell’INPS soggette alla previa introduzione dell’A.T.P. in sede giudiziale in tema di invalidità? Ce lo chiarisce l'avvocato Dario Coglitore.

di Dario Coglitore

L´’art. 445 bis c.p.c., introdotto dal D.L. n.98/2011, poi convertito con L.111/2011, ha stabilito che dal 1° gennaio 2012 “nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intenda proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti, presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell’articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l’attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere.”

L´’espletamento dell’accertamento tecnico preventivo costituisce una vera e propria condizione di procedibilità della domanda per il riconoscimento in giudizio di tutti i diritti e delle connesse prestazioni in materia di invalidità ed inabilità.
Oltre ciò, però, costituisce uno strumento deflattivo del contenzioso in tutti quei casi dove l’accertamento del requisito sanitario costituisca il solo presupposto determinante per il riconoscimento del beneficio previsto dalla legge (si pensi ad esempio alla indennità di accompagnamento).

La sezione Previdenza e Lavoro

Il procedimento si incardina con istanza da depositarsi presso il Tribunale, sezione Previdenza e Lavoro, nel cui circondario risiede l´’interessato.
Il Giudice prosegue secondo le forme e le modalità previste dall´’art. 696 bis c.p.c. (consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite), nomina il CTU e fissa l’udienza per l’affidamento dell’incarico, disponendo il termine per la notifica a controparte. L’istante ha facoltà di nominare un proprio consulte medico legale.

Concluse le operazioni peritali e depositata la relazione tecnica, il Giudice fissa un termine perentorio non superiore a 30 giorni, entro il quale le parti devono dichiarare, con atto scritto e depositato in Cancelleria se intendono contestare le risultanze del consulente tecnico di ufficio.
In tal caso, la parte interessata, entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della stessa, deve depositare il ricorso introduttivo del giudizio di merito, con ´indicazione precisa dei motivi di contestazione a pena di nullità.”

Sentenza inappellabile

La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile.
In assenza, invece, di contestazioni, il Giudice, con decreto omologa l´accertamento sanitario secondo le risultanze della CTU e provvede alle spese.
Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti che, in caso di accertamento favorevole dell´’interessato, e subordinatamente alla verifica della sussistenza di tutti gli eventuali ulteriori requisiti per il riconoscimento della prestazione economica, devono provvedere al pagamento entro 120 giorni.
Come si vede, il Legislatore ha delineato un meccanismo giudiziale per l’accertamento dei diritti connessi alla condizione di invalido civile, che, ove l’esito del procedimento amministrativo sia stato sfavorevole all’istante per mancato riconoscimento del presupposto sanitario, prevede necessariamente l’espletamento di una prima fase di accertamento della mera condizione sanitaria mediante un procedimento speciale ad hoc. 

Necessario l’accertamento giudiziale

A partire dal 2012 pertanto, la parte alla quale sia stato negato il requisito sanitario in sede amministrativa, se intende proporre un giudizio in materia di invalidità civile, potrà darvi corso solo dopo aver ottenuto un previo accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie mediante il compiuto esperimento dell’accertamento tecnico preventivo, e non può quindi proporre direttamente un giudizio ordinario, giudizio che ove proposto deve essere quindi definito con una declaratoria di improcedibilità.

La norma tuttavia ha sin da subito creato incertezze applicative, non risultando ben definite quali siano le prestazioni a carico dell’INPS soggette alla previa introduzione dell’A.T.P. in sede giudiziale.

Inizialmente si è ritenuto che l’art. 445 bis cpc escludesse dal novero delle controversie da introdurre con la preliminare proposizione dell’accertamento tecnico preventivo, quelle riguardanti talune prestazioni previdenziali, quali ad esempio la pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8 L. 503/1992 (prestazione che prevede un abbassamento della soglia del requisito anagrafico per i lavoratori che abbiano un’invalidità non inferiore all’80%) e la pensione ai superstiti in favore di soggetti maggiorenni inabili ex art. 13 r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636.  Anche con riguardo alla domanda volta all’accertamento del requisito sanitario finalizzato al diritto all’inserimento nelle categorie protette al lavoro ex l. n. 68/99 alcuni Tribunali hanno escluso l’ammissibilità dell’ATP, non rientrando la prestazione in questione tra quelle indicate dall’art. 445-bis c.p.c. (Cfr, Trib Palermo sez.lav. n. 1409/2020).

Infatti la procedura ex art. 445 bis c.p.c. ha un oggetto limitato all’accertamento mediante consulenza medico legale del requisito sanitario legittimante le prestazioni in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonchè di pensione di inabilità e di assegno di invalidità disciplinati dalla l. 222/84. Ciò comporta che la cognizione non può essere estesa agli altri requisiti di volta in volta previsti dalla legge, come il reddito, l’incollocabilità, la contribuzione etc (Cfr. Tribunale di Taranto sez. lav., sent. n. 17/2022)

L’accertamento del grado di invalidità

Recentemente, però, a seguito di alcuni interventi giurisprudenziali di merito, si sta facendo sempre più strada la tesi secondo cui la norma di cui all’art. 445 bis c.p.c. abbia una portata inclusiva di tutte le prestazioni che prevedano quale presupposto l’accertamento di un determinato grado di invalidità.

Sul punto, proprio in merito alla domanda volta al riconoscimento della invalidità utile ai fini del collocamento mirato, il Tribunale di Cosenza con Sentenza n. 1743/2021 ha ritenuto ammissibile l’espletamento dell’ATP.
E infatti “tenuto conto della volontà deflattiva ed acceleratoria sottesa alla novella legislativa del 2011, l’accertamento tecnico preventivo deve ritenersi operante nelle ipotesi, quale quella di specie, in cui oggetto di domanda giudiziale è l’accertamento delle condizioni sanitarie strumentale e preordinato all’adozione del provvedimento di attribuzione di una prestazione previdenziale o assistenziale o comunque di una pretesa tutelata dall’ordinamento.

Sulla stessa linea del Tribunale di Cosenza si pone il Tribunale di Civitavecchia con la sentenza n. 1552/2019.

Concludendo, in base ai citati interventi giurisprudenziali, tutte le prestazioni previdenziali o assistenziali che prevedano, quale requisito costitutivo presupposto, l’accertamento di un determinato grado di invalidità, devono essere azionate in giudizio con la preventiva proposizione di una domanda di accertamento tecnico preventivo dello stato sanitario invalidante, ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c.

Nella prassi, ciò significa che tutte le domande amministrative volte ad ottenere una prestazione previdenziale o assistenziale, che presuppongano quale primo passaggio procedimentale la convocazione a visita da parte dell’INPS per l’accertamento del requisito sanitario previsto dalla legge come costitutivo, devono essere obbligatoriamente azionate in giudizio, in caso di verbale sanitario negativo, con l’introduzione del ricorso ex art. 445 bis c.p.c.
Avv. Dario Coglitore

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