L’Agente di Riscossione: Debiti col fisco – Ipoteca e Pignoramento Immobiliare – Fermo Amministrativo – Importi Impignorabili dal 2017
di Agostino Curiale*
Abbiamo in diverse occasioni affrontato più volte uno degli argomenti assai scottanti per tutti i contribuenti, diventato decisamente più pesante negli ultimi anni a seguito della crisi e che a causa della quale molte famiglie non arrivano più a fine mese.
In questo articolo, chiariremo alcuni importanti passaggi che riguardano i Debiti con il Fisco, vedremo quali sono gli atti esecutivi, quali sono i debiti e gli immobili su cui può gravare una ipoteca o un pignoramento, parleremo del fermo amministrativo, quando e come può essere disposto e in fine, rivolgeremo qualche attenzione al pignoramento presso terzi che riguarda i Conti Correnti, Stipendi e Pensioni.
Facciamo un passo indietro e iniziamo con ordine.
Chi ha collezionato debiti con l’Agenzia delle Entrate o con la Pubblica Amministrazione in genere Comune, Inps, ecc. è soggetto ad una esecuzione forzata da parte dell’Ente Riscossione (Equitalia fino al 1° luglio 2017 e poi dall’Agenzia delle Entrate Riscossione per l’Italia) mentre per la Sicilia continuerà ad essere l’Ente Riscossione Sicilia.
La normativa sulla riscossione esattoriale prevede che l’Ente incaricato a riscuotere, possa iscrivere una ipoteca anche sulla casa, a condizioni però che non abbia altri immobili intestati, per i debiti che sommati raggiungono l’importo di 20.000,00 euro comprensivi di more e di interessi. Con questa soglia però, il Fisco non può procedere al pignoramento, per quest’ultimo infatti è necessario raggiungere la soglia di 120.000,00 euro.
La procedura ovvia per evitare che il fisco proceda all’iscrizione dell’Ipoteca sarà almeno quella di pagare, in forma parziale, eventuali importi risultanti eccedenti alla soglia dei 20.000,00 euro e fare in modo che il debito si mantenga sempre sotto la soglia di 19.999,99 euro.
Il Debitore, in questi casi, ha sempre la facoltà di avanzare richiesta di rateizzazione, ma se nel frattempo l’immobile risultasse già gravato di ipoteca, la dilazione di pagamento non permetterebbe la cancellazione e l’Ipoteca rimarrebbe attiva fino al totale soddisfo del credito vantato dal fisco.
Attenzione però, prima dell’iscrizione dell’ipoteca, è importante avere ricevuto un Preavviso di Ipoteca, almeno 30 giorni prima, senza il quale il Fisco non può procedere con l’iscrizione e, in questi casi, può essere invece impugnato tale procedimento davanti al Giudice eccependo l’assoluta illegittimità.
Il Pignoramento invece, è una cosa molto più seria, anche se c’è da dire che tale procedura non può colpire la prima casa adibita ad abitazione principale, infatti, la legge prevede che il pignoramento sia solamente esperibile alle seconde case e che non siano adibite a civile abitazione,e comunque tale procedura, non potrà essere esperita se il debito non supera la soglia stabilita di 120.000,00 euro.
Per evitare il Pignoramento è necessario in questi casi mantenere sempre il debito al di sotto della soglia di 120.000,00 euro, non avere altri immobili oltre quella di civile abitazione e che la stessa non sia accatastata come immobile di lusso rientrante nella Cat. Catastale A/8 e A/9.
A differenza dell’Ipoteca, il Pignoramento non necessita di Preavviso, esso infatti potrà essere esperito senza una preventiva comunicazione.
Abbiamo fino adesso parlato di beni senza dubbio di maggiore importanza, come la Casa, abbiamo visto cosa può fare il Fisco e come in alcuni casi il consumatore può difendersi, adesso invece parleremo del Fermo Amministrativo che riguarda le automobili e tutti i mezzi di trasposto intestati al soggetto debitore. L’annotazione di Fermo dell’auto, a cura dell’Ente Riscossione, viene eseguito presso il PRA (Pubblico Registro Automobilistico)
L’Ente riscossione, per attivare la procedura di fermo amministrativo, deve notificare al contribuente un Preavviso di 30 giorni prima, tale comunicazione deve avvenire a mezzo raccomanda A.R. nel caso di omessa procedura, ebbene sapere che il fermo è illegittimo e può essere impugnato davanti un Giudice.
In questi casi, la procedura di Fermo può essere attivata per qualunque importo iscritto a ruolo non è vincolato ad alcuna soglia, ed è libero. Un caso però da tenere ben presente riguarda tutti quei contribuenti che con il mezzo ci lavorano, essi infatti, potranno, a mezzo esplicita richiesta, ottenere la cancellazione del fermo, basterà dunque dimostrare che l’auto risulta essere un mezzo di lavoro.
Nel caso di richiesta di rateizzazione avvenuta prima del Fermo Amministrativo, la procedura non seguirà l’iter di trascrizione, al contrario invece, nel caso di richiesta di rateizzazione avvenuta dopo il Fermo, la trascrizione rimarrà attiva fino al pagamento dell’ultima rata, sarà possibile tuttavia, farsi rilasciare dall’Ente Riscossione una quietanza di pagamento della prima rata, che consegnata al PRA consentirà di circolare nuovamente.
Ritornando sull’argomento di Pignoramento, vedremo adesso quelli che in parola corretta vengono definiti Pignoramenti presso terzi.
Le somme di denaro che possono essere pignorati presso il proprio conto corrente, come anche quelli riguardanti gli stipendi o le pensioni, sono vincolati da alcune norme, vi è un limite di prelievo, al di sotto del quale il fisco non può pignorare.
Se il pignoramento riguarda stipendi o pensioni o qualsiasi altra indennità derivante da rapporto di lavoro o impiego, rimangono in vigore alcuni limiti:
- fino a 2.500 euro la quota pignorabile sarà un decimo
- da 2.500 a 5.000 la quota pignorabile sarà un settimo
- sopra i 5.000 euro la quota pignorabile sarà un quinto
Per quanto invece riguarda la quota minima impignorabile, nel caso sempre di pignoramento alla fonte, intendiamo presso il datore di lavoro o Ente di previdenza, la quota minima vitale per soggetto nel 2017 è stabilita in € 448,07 tale somma equivale all’assegno sociale e non può essere assolutamente pignorabile. Oltre tale somma però, farà parte integrante una ulteriore quota che risulterà il 50% di essa è così (448,07/2) = 224,03 + 448,07 la somma totale impignorabile risulterà essere € 672,10
Nel caso di pignoramento del Conto Corrente, la situazione è ben diversa, mantenendo dunque, la soglia impignorabile di € 448,07, il creditore non potrà pignorare fino al triplo della soglia sociale che sarà di € 1.344,21.
Per comprendere meglio facciamo un esempio, nel caso di avvenuta notifica del pignoramento in un dato giorno in cui presso la banca risultano 3.000,00 euro, la somma che potrà essere pignorata sarà solamente la parte eccedente di € 1.344,21. Mentre invece, nei successivi accrediti di emolumenti, pensioni o stipendi, potrà essere pignorata solamente la somma di 1/5.
Attenzione però, in questi casi di pignoramento presso banca, vi è una situazione abbastanza incresciosa, nel caso di somme giacenti nel conto corrente e le stesse riguardano accrediti provenienti da fonti diverse, che non siano pensioni o stipendi, il pignoramento colpirà l’assoluto totale nella misura del 100 per cento, pertanto, il rischio comprende l’assoluto svuotamento del conto.
Concludiamo dicendo che i debiti verso fisco, erario e previdenza viaggiano su corsie molto più veloci rispetto qualunque altro creditore. Il metodo utilizzato per riscuotere è senza dubbio opinabile nei modi, ma non nel concetto.
*Presidente A.E.C.I. Regione Sicilia