Ritorniamo ancora una volta a parlare di anatocismo abrogato dalla legge di Stabilità del 2014, ma con alcune limitazioni: a prevederlo è il decreto legge “Salva Banche” approvato in via definitiva dal Senato, il cosiddetto Gacs (Garanzia Cartolarizzazione Sofferenze), che contiene la riforma del credito cooperativo e la garanzia statale sui crediti in sofferenza.
di Agostino Curiale*
L’anatocismo non è altro che la contabilizzazione degli interessi sugli interessi. Il nuovo Decreto Legge Salva Banche n. 18/2016 con la riforma del credito cooperativo e la garanzia statale sui crediti in sofferenza ha lasciato in essere questa forma di contabilizzazione, e precisamente, sui conti correnti al calcolo degli interessi di mora, sulle carte revolving, sulle aperture di credito e sconfinamenti sul conto negativo. Il calcolo dovrà però essere contabilizzato solamente una volta all’anno e non trimestralmente. Inoltre, viene applicata una parità di trattamento tra interessi passivi che attivi riguardanti le banche che i clienti. A fine anno, i correntisti hanno due mesi di tempo per pagare gli interessi debitori, oltre il quale possono essere autorizzati gli addebiti in conto. Rimane vietata la capitalizzazione degli interessi trimestrali e questo vale, non solo per gli interessi a debito ma anche per gli interessi a credito. In sintesi, il DL. 18/2016 ha stabilito che gli interessi debitori maturati, compresi quelli relativi a finanziamenti, non potranno produrre ulteriori interessi e saranno calcolati esclusivamente sulla sorte capitale, ma, ad esclusione per quelli di mora.
Torna dunque, ad essere legittimo l’applicazione dell’anatocismo. Ebbene, possiamo dire che l’effetto della modifica del Decreto Legge è stato del tutto a sfavore dei consumatori. E’ il caso di dire, in caso di inadempimento contrattuale, che, nel pagamento delle rate in ritardo saranno aggiunti, oltre gli interessi già calcolati, ulteriori interessi di mora, le Banche sono autorizzate, in base alla riforma, ad applicare l’anatocismo. In pratica, in questo modo, gli interessi non vengono solamente applicati solo sul capitale non restituito ma anche sugli interessi non corrisposti, il tutto, ovviamente, facendo lievitare le rate e tanto più aumenta il tempo di inadempimento, tante saranno le somme che verranno calcolate, si tratta per l’appunto una sorta di sanzione applicata a favore delle banche. Molti Giudici avevano cancellato dall’ordinamento l’anatocismo, nonostante la legge di stabilità del 2014 avesse introdotto una necessità di un nuovo decreto attuativo. Molti giudici dei tribunali sparsi in tutta Italia, avevano considerato invece, la norma efficace ed operativa senza più il bisogno di ricorrere a modifica. Riassumendo, l’anatocismo resta infatti vietato non solo per conti correnti e conti di pagamento ma anche sui prestiti, mutui e finanziamenti vari. L’anatocismo verrà applicato solamente sugli interessi di mora. Si stabilisce poi, che la maturazione degli interessi non potrà essere inferiore ad un anno, che gli interessi debitori a carico del cliente non possano produrre interessi ulteriori e che debbano essere conteggiati a chiusura del 31 dicembre. In sostanza, per le associazioni la nuova norma determina la reintroduzione dell’anatocismo con la sola differenza che la capitalizzazione sarà annuale e non trimestrale. Tale norma disciplina anche, le aperture di credito in conto corrente e in conto di pagamento, gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido. Il testo punta anche a facilitare lo smaltimento dei crediti in sofferenza da parte delle banche italiane, che dopo la difficile trattativa con Bruxelles ha preso la forma di una garanzia statale sulle cartolarizzazioni dei pacchetti di crediti morosi, infatti come previsto le singole banche potranno cedere ad aziende costituite in regola nei quali investiranno anche operatori specializzati sono le cosiddette Gacs, (Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza). Le operazioni di “Cartolarizzazione” e di “Emissione di Obbligazioni Bancarie Garantite” sono regolate in Italia dalla legge 130 del 30 aprile 1999. essi consistono in sintesi nella vendita di crediti ad una società che per pagarne il prezzo di acquisto, emette dei titolo obbligazionari (quindi li trasforma in carta da qui prende il nome di queste operazioni. Nelle operazioni di emissioni di Obbligazioni Bancarie Garantite i titoli vengono invece emessi dalla Banca e garantiti dalla Società a cui i crediti sono stati ceduti. In sostanza, la norma prevede che lo Stato possa garantire il rimborso delle cartolarizzazioni più sicure, e cioè quelle che vengono rimborsate in via prioritaria tramiti i flussi di recupero dei crediti.
Questa garanzia, richiesta dalle società veicolo, si paga a prezzi di mercato. Le operazioni di cartolarizzazione possono avere come sottostante anche i crediti in sofferenza degli intermediari finanziari italiani, oltre che delle banche. Si è specificato anche che il riscossore dei crediti venduti dalla banca non potrà essere parte dello stesso gruppo che li ha ceduti.
*Presidente regionale Associazione europea consumatori indipendenti