I tedeschi lo definivano “manodopera in leasing”. I francesi, invece, lavoro in affitto. Nello stesso modo, lo chiamavano gli spagnoli.
Qualunque fosse la definizione, si trattava dell’opportunità per le imprese di “affittare dipendenti a tempo determinato. E lo facevano, reclutandoli presso agenzie, che, a loro volta, le aveva selezionate e iscritti in un albo.
A questi dipendenti veniva attribuita la definizione di interinale, perché svolgevano un lavoro ad interim, cioè temporaneo, provvisorio.
Dal 2003, in Italia, tale lavoro è stato sostituito dal contratto o lavoro in somministrazione, disciplinato dal d.lgs del 2003, sulla base della legge del 2003, cioè la legge Biagi.
Questo è, comunque, un processo che risale dal 2003. Prima di quella data, si parlava soltanto di lavoro interinale, sostituito, oggi, con il lavoro in somministrazione.
Ma cos’è? Come funziona? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi? Come si articola? Come si regola? Di questo e di tutto altro ancora che riguarda il lavoro in somministrazione, parleremo con Andrea Gattuso Coordinatore regionale NIdiL Cgil Sicilia.
I lavoratori assunti in somministrazione
L’Inchiesta Sicilia – Quanti sono in Sicilia i lavoratori assunti dalle agenzie per il lavoro con contratto in somministrazione?
Andrea Guttuso – Il dato più aggiornato, dalla banca dati Inail/Ebitemp dei lavoratori in somministrazione in Sicilia riguarda il secondo trimestre 2021, quando erano presenti 8148 occupati netti. Il dato è il più alto dall’inizio della registrazione delle statistiche (2008) anche se in linea con quello degli 3 ultimi anni, tralasciando il 2020, anno dove è stato più pesante l’effetto della pandemia. Nel quarto trimestre del 2016, i lavoratori in somministrazione erano 5725.
In pochi anni, dunque, in Sicilia, il ricorso da parte delle aziende di questa tipologia contrattuale è aumentato in maniera considerevole. Così come dall’entrata in vigore del cosiddetto Decreto Dignità è aumentato il numero di contratti di lavoro in somministrazione a tempo indeterminato.
I settori in cui è maggiormente utilizzato il lavoro in somministrazione
I settori che utilizzano maggiormente la somministrazione sono quello metalmeccanico, delle telecomunicazioni (call center), trasporti, pubblica amministrazione, commercio. Da qualche tempo, la somministrazione si è affacciata anche nel mondo agricolo. Le aziende che ne fanno maggiormente ricorso sono spesso aziende grandi, locali e multinazionali, localizzate soprattutto su Palermo e Catania e nei grandi poli industriali della Sicilia.
Rispetto alle Regioni del Nord Italia, la somministrazione di lavoro in Sicilia è ancora una tipologia contrattuale poco utilizzate dalle aziende anche se con evidenti margini di crescita.
Le agenzie di somministrazione
L’Inchiesta Sicilia – Quante sono le agenzie di somministrazione in Sicilia?
Andrea Gattuso – In Sicilia sono presenti con proprie filiali tutte le maggiori agenzie di somministrazione italiane e multinazionali associate alle due associazioni datoriali del settore, Assolavoro e Assosomm. Le agenzie sono presenti con proprie filiali in Sicilia soprattutto a Catania e a Palermo, ma spesso anche nei diversi capoluoghi di provincia.
Agenzie regolari
L’Inchiesta Sicilia – Sono tutte regolari?
Andrea Gattuso – Le agenzie di somministrazione di lavoro per operare devono essere registrate presso l’apposito albo del ministero del lavoro, per poter effettuare somministrazione di manodopera. Non ci risulta ci siano stati casi di agenzie irregolari nel nostro territorio.
Uguali condizioni di trattamento?
L’Inchiesta Sicilia – I lavoratori assunti da un’Agenzia per il lavoro con contratto di somministrazione hanno diritto ad avere le stesse condizioni di trattamento dei colleghi assunti direttamente dall’azienda. Quanto viene applicata la parità di trattamento?
Andrea Gattuso – Ai lavoratori in somministrazione viene applicato il contratto collettivo di settore, firmato da Nidil-Cgil, Felsa-Cisl e Uiltemp e il contratto collettivo nazionale applicato dall’azienda utilizzatrice. La parità di trattamento consiste nel fatto che, a parità di mansioni dei lavoratori diretti, i somministrati hanno uguale retribuzione e gli stessi diritti e tutele dei lavoratori assunti dall’azienda utilizzatrice. Nelle aziende in cui i lavoratori sono sindacalizzati, il principio di parità di trattamento viene rispettato. Il problema principale è che i lavoratori in somministrazione a termine non godono della clausola sociale in caso di cambio appalto e non hanno diritto di prelazione nelle eventuali assunzioni a tempo indeterminato.
Guadagno con il lavoro di somministrazione
L’Inchiesta Sicilia – Quanto guadagna un lavoratore somministrato?
Andrea Gattuso – Il lavoratore in somministrazione, secondo il principio di parità di trattamento, a parità di mansioni, percepisce la stessa retribuzione compresa di tutti gli elementi e gli istituti contrattuali (ferie, tredicesima e quattordicesima, premi di produzione, adeguamenti contrattuali, buoni pasto, tfr, etc.), dei dipendenti diretti dell’impresa utilizzatrice in base al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato da quest’ultima. A titolo di esempio se il lavoratore in somministrazione è impiegato in un supermercato con le mansioni di cassiere guadagnerà e avrà gli stessi diritti del cassiere assunto direttamente dall’azienda.
Elementi di legittimità contrattuali
L’Inchiesta Sicilia – Quali sono gli elementi di legittimità di un contratto in somministrazione?
Andrea Gattuso – Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere: Indicazione dell’Apl e dell’impresa utilizzatrice. Gruppo di appartenenza, mansioni e inquadramento, orario di lavoro. Il luogo dove si effettuerà la prestazione. La retribuzione spettante, con indicazione delle singole voci. Poi, la data di inizio e termine della missione. L’eventuale periodo di prova e la durata dello stesso. Le misure di sicurezza previste con la consegna di uno specifico modulo. Infine, l’autorizzazione all’Apl ad utilizzare i dati personali per gli obblighi di legge.
Percentuale per l’agenzia
L’Inchiesta Sicilia – Qual è la percentuale che un’agenzia di somministrazione si trattiene dal lavoratore?
Andrea Gattuso – L’agenzia di somministrazione non deve trattenere assolutamente nulla! Il guadagno delle agenzie sta nella percentuale che chiedono per ogni lavoratore alle imprese utilizzatrici nella stipula dei contratti commerciali. Un lavoratore somministrato, per l’azienda, costa di più di un proprio dipendente. La differenza è che l’azienda non ha costi gestionali (es. elaborazione busta paga) e maggiore flessibilità.
Volume di affari attorno al lavoro di somministrazione
L’Inchiesta Sicilia – Qual è il volume di affari che si registra dietro il lavoro in somministrazione?
Andrea Gattuso- Il fatturato delle agenzie per il lavoro nel nostro paese nel 2021 si aggira intorno agli 8 miliardi. Le prime 4 agenzie più grandi, quelle diffuse su tutto il territorio nazionale, arrivano a fatturare da sole più di un miliardo di euro a testa. Nel 2020 i lavoratori in somministrazione in Italia, secondo l’Inps, sono stati 736.032 in calo rispetto al 2018, precovid, quando si è toccato il picco di 854.556. Comunque, sensibilmente di più rispetto al 2016 (624.718).
Casi in cui serve maggiore tutela per il lavoratore
L’Inchiesta Sicilia – Qual è la maggiore tutela che riservate a questi lavori? Da cosa vanno preservati prevalentemente?
Andrea Gattuso – Il più grande rischio da cui cerchiamo di preservare i lavoratori è non fargli perdere il posto di lavoro, cosa che, nella grande maggioranza dei casi, avviene non per licenziamento, ma per la scadenza del contratto a termine.
Come organizzazione sindacale poi siamo ovviamente impegnati nel far rispettare il contratto collettivo ed anche ad offrire alle lavoratrici e ai lavoratori assistenza sindacale a 360 gradi oltre ai servizi legati al sistema di bilateralità di settore che promuove prestazioni aggiuntive, spesso, maggiori rispetto a quelle dei lavoratori diretti, come la tutela sanitaria e sulla genitorialità.
Processo di stabilizzazione
Il lavoro più complesso è quello legato al processo di stabilizzazione e quindi di assunzione diretta presso l’impresa utilizzatrice. In genere la somministrazione viene utilizzata dalle grandi imprese pubbliche e private per sopperire ad esigenze organizzative come picchi di produzione o più raramente per “testare” i lavoratori. Spesso, però, accade che per i vincoli normativi sui contratti a tempo determinato nelle aziende avvenga un turn-over selvaggio di lavoratori, specie in quelle aziende in cui non è richiesto un livello molto alto di specializzazione (es. call center, commercio). In questi casi, l’obiettivo che come Nidil-Cgil ci poniamo è quello di salvaguardare l’occupazione e renderla stabile.
Casi in cui la somministrazione non vale
L’Inchiesta Sicilia – Ci sono casi in cui le Aziende non possono ricorrere alla somministrazione di lavoro. Se lo fanno, commettono gravi irregolarità. Quali sono questi casi?
Andrea Gattuso – Il divieto di ricorso alla somministrazione è previsto dalla legge nei seguenti casi: La somministrazione è vietata per la sostituzione di lavoratori in sciopero, per le aziende che nei sei mesi precedenti hanno ridotto il personale attraverso licenziamenti collettivi di lavoratori addetti alle stesse mansioni a cui si riferisce il contratto.
Sono previste eccezioni in caso in cui il contratto sia: 1) stipulato per la sostituzione di lavoratori assenti. 2) Abbia durata iniziale non superiore a tre mesi. Nelle unità produttive in cui
siano in atto interventi di cassa integrazione guadagni per lavoratori adibiti
alle stesse mansioni. In imprese che non hanno effettuato la valutazione dei
rischi.
L’Inchiesta Sicilia – Cosa deve contenere un contratto di lavoro somministrato?
Andrea Gattuso – Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere:- Indicazione dell’Apl e dell’impresa utilizzatrice.
– Gruppo di appartenenza, mansioni e inquadramento, orario di lavoro.
– Il luogo dove si effettuerà la prestazione.
– La retribuzione spettante, con indicazione delle singole voci.
– La data di inizio e termine della missione.
– L’eventuale periodo di prova e la durata dello stesso.
– Le misure di sicurezza previste con la consegna di uno specifico modulo.
– L’autorizzazione all’Apl ad utilizzare i dati personali per gli obblighi
di legge.