La prescrizione è un diritto temporale entro il quale ogni lavoratore deve scrupolosamente attenersi quando vanta dei crediti dal suo datore di lavoro
di Agostino Curiale*
Le retribuzione e/o le spettanze a qualsiasi titolo vantati dal dipendente devono essere richiesti al datore di lavoro tenendo conto dei vari tempi detti prescrizionali. E’ buona regola procedere sempre tempestivamente per evitare che il credito venga dichiarato prescritto e quindi, trovarsi nella condizioni spiacevoli di non poter più avanzare pretese. Per far valere i propri diritti è indispensabile che il lavoratore subordinato, nel caso di spettanze retributive non ricevute, invii una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nella quale indichi tutte i crediti vantati.
Questa missiva assume il titolo di costituzione in mora e nello stesso tempo blocca i termini di prescrizione, questo passo è fondamentale per reclamare i propri diritti e per evitare di non ottenere nulla. Dobbiamo sapere che i termini di prescrizione non sono tutti uguali, variano in base al titolo di credito vantato dal lavoratore, ebbene dunque, stare attenti e rispettarli. L’art. 2946 del c.c. (salvi i casi in cui la legge dispone diversamente) dispone che i diritti si estinguono per prescrizione dei termini con il decorso di 10 anni, e può essere fatta valere per ottenere il riconoscimento del diritto alla qualifica superiore, il riconoscimento al risarcimento del danno per mancato pagamento di contributi e da violazioni inerenti i contratti di lavoro, inoltre, anche nel caso di risarcimento per svolgimento di lavoro con qualifica a mansioni inferiori. Per ottenere il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e delle altre indennità che spettano al lavoratore in occasione della cessazione del rapporto di lavoro , quali, ad esempio, TFR o indennità’ sostitutiva del preavviso, la prescrizione in questi casi è di 5 anni (art. 2948 c.c.). I crediti relativi alle retribuzioni corrisposte per periodi superiori al mese, quali tredicesime e quattordicesime, così anche provvigioni e premi di produzioni la prescrizione è di 3 anni (art.2956 c.c.).
Crediti da lavoro
I crediti relativi alle retribuzioni corrisposte per periodi non superiori al mese, quale compensi per lavoro straordinario o compensi di maggiorazione per lavori extra per esempio notturno, la prescrizione in questi casi è di 1 anno (art. 2955 c.c.) E’ comunque a carico del lavoratore dover provare il mancato pagamento delle proprie spettanze, nel caso in cui sia difficile provarlo e il datore di lavoro conferma di aver pagato, sarà difficile ottenere quanto di spettanza, in questi casi è sempre buona norma conservare ogni documento valido che dimostri il diritto per avere quanto spettante e per provare di vantare il credito. E’ chiaro dunque, per far valere in un’aula di Tribunale i propri diritti derivanti dai rapporti di lavoro è necessario che il lavoratore si attivi entro i termini predefiniti dalla legge, altrimenti egli non potrà più ottenere nessuna tutela. La prescrizione decorre, di regola, dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, e cioè da quando il datore di lavoro non abbia assolto gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di versare i contributi previdenziali ed assistenziali ai propri dipendenti, nel caso di omissioni e/o ritardato al pagamento o versamento insufficiente dei contributi, il lavoratore può attivare due azioni legali differenti per il riconoscimento dei propri diritti, ne può chiedere il risarcimento del danno, qualora dalla inadempienza contributiva sia conseguita la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurativa, in questo caso, la determinazione del danno risulta data dalla differenza tra quanto percepito dal dipendente a titolo di pensione e quanto lo stesso avrebbe dovuto percepire se i contributi fossero stati regolarmente versati. C’è un altro aspetto di rilievo importanza nei rapporti di lavoro, e riguarda il lavoro svolto senza le necessarie garanzie dettate da contratto, in questi casi, la prescrizione dei crediti retributivi resta sospesa nel corso del rapporto medesimo ed inizia il suo decorso solo alla sua cessazione. Il lavoratore in quest’ultimo caso potrà attendere che il lavoro sia cessato per rivendicare i propri diritti retributivi nei confronti del datore di lavoro. Rientrano nei diritti non retributivi tutti quei casi che non riguardano i pagamenti della retribuzione, ma riguarda altre spettanze dovute al lavoratore, per esempio, il diritto al riconoscimento della qualifica superiore, il diritto al risarcimento del danno da demansionamento, il risarcimento del danno derivante da infortunio sul luoghi di lavoro, in tutti questi casi la prescrizione decorre durante il rapporto di lavoro.
*Presidente regionale Associazione europea consumatori indipendenti