Nuova edizione de L’Inchiesta Sicilia – Testata di approfondimento fondata nel Luglio del 1996 da un gruppo di giornalist* indipendenti

Licitazione agli estremi della legalità

di Redazione

La Prefettura di Agrigento denuncia l’infiltrazione mafiosa nell’appalto per il completamento del parcheggio pluripiano di piazzale Rosselli di Agrigento. Dagli atti deliberativi, l’Amministrazione Comunale non sembra affatto estranea

di Calogero Micciché

Oggi è molto facile  denunciare  la ‘piccola’ corruzione di ‘piccoli’ impiegati comunali che prendono ‘piccole’ bustarelle da ‘piccoli’ appaltatori, ma quando si toccano politici, alti funzionari pubblici e grossi imprenditori, purtroppo i media, che hanno peso nell’opinione pubblica, non danno molto risalto, almeno fino a quando scattano i provvedimenti restrittivi della Magistratura, mettendo magari  in ombra quanti in solitudine denunciano fatti di malaffare o di grave inquinamento mafioso.

Un esempio eclatante è rappresentato dalla presunta, stando agli atti non tanto presunta, infiltrazione mafiosa nell’appalto comunale per il completamento del parcheggio pluripiano di piazzale Rosselli di Agrigento, assegnato  attraverso il sistema della Project Financing.

La macchina amministrativa del Comune di Agrigento è fra i peggiori Enti pubblici della Sicilia.  Da sempre, specchio fedele della cattiva politica che ha governato questo pezzo di istituzione locale. Un’amministrazione che non si è mai posta contro la corruzione politico/affaristica, sempre  in combutta con la grossa imprenditoria locale,  la quale per sopravvivere, in alcuni casi, è connivente con la mafia,  atteggiandosi, però, a vittima della stessa mafia attraverso il pizzo. E’ decisamente scandaloso il fatto che, in barba alla procedura di accesso antimafia atipica della Prefettura di Agrigento avviata  lo scorso gennaio, il Comune abbia consentito il passaggio dell’appalto dalla  ditta aggiudicataria  alla Akrapark.

Scorrendo il sito del Comune, abbiamo conosciuto i più importanti atti deliberativi adottati nel lungo iter approvativo di questo appalto, avviato nel dicembre 2005 (sindaco Aldo Piazza di Forza Italia e Marco Zambuto  assessore dell’UDC) e conclusosi  con il contratto nell’ottobre del 2011 (sindaco Zambuto Udc e assessore ai Lavori Pubblici, Buscaglia del Pdl). Basta leggere alcuni atti deliberativi adottati sia da dirigenti comunali sia dalla Giunta Zambuto per scoprire che sono state commesse delle irregolarità. Abbiamo cercato di fare un’analisi degli atti deliberativi che hanno portato il Sindaco Zambuto  a firmare il contratto con la SOREDIL & C., poi rescisso per ordine della Prefettura di Agrigento.

Il  procedimento del  Project Financing (progetto di finanza) per il completamento del parcheggio  pluripiano del piazzale Rosselli, parte con l’inserimento del  programma triennale delle opere pubbliche, approvato nel maggio 2005 sotto l’amministrazione del sindaco Aldo Piazza di Forza Italia e l’assessore Marco Zambuto dell’Udc. Nello stesso anno, sempre  la stessa amministrazione da l’avvio dell’iter amministrativo del Project Financing che si concretizza attraverso la pubblicazione dell’Avviso pubblico presso l’albo pretorio di Agrigento.

Al programma del  Project Financing partecipano tre imprese con tre distinti progetti. La commissione aggiudicatrice assegna il massimo punteggio a una delle tre imprese partecipanti, cioè  al  Raggruppamento Temporaneo d’Imprese  composta dalla Soredil srl (capogruppo), Cepi srl, e  Icam Sas di Arnone Maria Giovanna e C..

Nel giugno del 2006, la commissione, nel chiudere i propri lavori, approva definitivamente il progetto della Soredil & C.,  prende atto della presentazione dello schema della convenzione redatta dal RUP (Responsabile unico del procedimento) e lo  propone alla Giunta Municipale per farne parte sostanziale del bando di gara con il sistema della licitazione privata. La Giunta municipale ha l’obbligo  di operare la propria insindacabile scelta  del progetto rispetto al maggiore interesse pubblico così come previsto dalla legge 109 del 94’.

Questo significa che all’epoca, la legge vigente (come in parte tutt’ora) assegnava alla Giunta Municipale l’onere di valutare lo schema di convenzione, al fine di raggiungere l’obiettivo di realizzare l’opera pubblica tramite lo strumento del Project Financing, fermo restando che il punto fondamentale  è quello di operare nell’esclusivo interesse collettivo. La legge in materia di  Project Financing garantisce anche il diritto del legittimo profitto per il soggetto promotore che si accolla l’onere finanziario per la realizzazione dell’opera. E’ opportuno precisare, comunque, che rispettare la legge significa anche evitare  che il soggetto promotore possa in alcun modo dettare artificiosamente tempi e modi che si pongono fuori dalla normativa vigente.

La Giunta Municipale, allora guidata dal sindaco Piazza, approva  il progetto dell’impresa  Soredil &  C. come risulta  dal verbale della Commissione del 10 maggio 2005, nel quale sono state apportate alcune modifiche migliorative in ossequio all’interesse pubblico, rispetto al progetto presentato dall’impresa collocatasi con maggiore punteggio. Va detto, inoltre, che l’avviso pubblico esposto all’albo pretorio del Comune non contiene particolari requisiti di  partecipazione, perché la norma nella prima fase privilegia le qualità del progetto di  Project Financing, rinviando alla fase successiva la dimostrazione dei requisiti imprenditoriali, economici e finanziari del soggetto promotore e  valutati nella fase della gara alla quale chiunque, avendo  i relativi requisiti, ha  diritto di partecipare. Questo, in estrema sintesi, è quello che  prevede la legge.

Lo schema di convenzione, approvato con delibera nel luglio del 2006, così come è  previsto dalle norme vigenti,  è parte integrante  della suddetta delibera ed è posto alla base del bando di gara. Infatti, la stessa delibera  da mandato al  RUP di attivarsi per determinare l’indizione del bando di  gara, scegliendo il sistema della licitazione privata. Il suddetto schema di convenzione risulta ritirato personalmente, brevi manu, dal soggetto promotore nell’agosto del 2006, senza che il soggetto promotore stesso avesse presentato opposizione entro i 30 giorni. Un lasso di tempo, per  presentare eventuale opposizione, tassativo, come stabilisce la legge. Quindi è assodato che, con lo schema della convenzione, trascorsi i 30 giorni  dalla comunicazione, si è inteso confermare l’esecutività a tutti gli effetti.

Nel settembre del 2006 (oltre i 30 giorni  dalla suddetta comunicazione), la Soredil & C. avanza delle obiezioni alle modifiche apportate alla convenzione approvata dalla Giunta ma, come già detto, trascorsi i 30 giorni, la decisione adottata dalla G.M. rimane insindacabile, per cui non si capiscono le osservazioni ‘ritardate’ presentate dal soggetto promotore.

Infatti, con una nota, il RUP, in risposta alla richiesta avanzata dal soggetto promotore, comunica di non poter accettare la richiesta, tranne che non venga sottoposta all’attenzione dell’amministrazione comunale. Quindi il RUP  risponde  al  soggetto promotore in modo negativo proprio perché non ha presentato entro i 30 giorni le proprie opposizioni allo schema di convenzione approvata dalla Giunta in rispetto all’interesse pubblico. Questa posizione è, senz’altro, da sottolineare perché fu un atto di coraggio all’epoca dell’amministrazione Piazza. Peccato che questo atteggiamento muta tre anni dopo con l’amministrazione Zambuto.

Le due note sopra riportate sono citate, circa 3 anni dopo,  nella  Determinazione  Dirigenziale del 2009, cioè all’interno di quella determina che doveva giustificare l’annullamento della gara di licitazione privata espletata nel gennaio del 2009. Gara andata deserta, ma aggiudicata dalla Soredil & C., grazie al diritto di prelazione, come emerge in una Determina del 2009. Determina  nella quale non si fa minima menzione delle due suddette note. In compenso, però, salta fuori una nuova nota in cui si dice che “semplicemente per un errore di interpretazione, il Rup ha ritenuto che le condizioni fossero state accettate dalla ditta promotrice, e pertanto, fossero operative.  Il perché queste note,  senza alcun valore giuridico, siano venute fuori a 3 anni di distanza dall’esecutività della delibera del 2006, si potrebbe  interpretare come un pretesto per lasciare una porta aperta a eventuale modifica che, in effetti, avverrà puntualmente con una nuova delibera nel 2010, a 7 mesi di distanza dall’annullamento della gara di licitazione privata.

Non è da escludere, quindi, che, probabilmente le due sopraddette note che, ribadiamo, non producono effetti  giuridici, sono solo  un escamotage per far passare in secondo piano il vero problema, cioè l’inserimento in atti di gara del falso  schema di convenzione posto alla base della gara di licitazione privata. Quindi, se da un lato si comprende la giusta decisione del RUP di annullare la gara di licitazione privata, dall’altro non si giustifica minimamente il motivo che ha spinto la Giunta Municipale  a riformare  lo schema della convenzione della delibera del 2006, delibera legittima ed esecutiva.

Ma quale particolare interesse collettivo  è sopraggiunto per giustificare questa  modifica? Dagli  atti in esame non si riescono a conoscere tutti i contenuti del provvedimento, dato che non sono stati caricati tutti sul sito del Comune. Per poter fare una comparazione è indispensabile avere la copia di tutte le bozze che si trovano allegate alle suddette delibere, compresa la delibera relativa al bando di gara del 2009, annullato con Determina dello stesso anno. Per carità, magari un giusto annullamento che, però, ha generato un equivoco, probabilmente funzionale a giustificare la modifica per tenere in gioco il soggetto promotore.

Quindi, dalla lettura degli atti deliberativi approvati dalla GM e  dalle Determine Dirigenziali, è chiaro che non c’è alcuna correlazione tra l’esigenza di annullare la viziata gara di licitazione privata e la modifica dello schema di convenzione che si pone in contrasto con la Determina di annullamento.

Il RUP, nella Determina del 2009, si spinge a una coraggiosa affermazione che riportiamo integralmente: “… una modifica e integrazione della convenzione effettuata post aggiudicazione non è legittima, poiché senza che ne sia data pubblicità e che sia stata posta alla visione degli eventuali concorrenti in fase di indizione della licitazione privata, comporta una violazione della par condicio degli eventuali concorrenti e ne inficia la procedura di affidamento stesso…”. 

Il RUP è stato chiaro, riferendosi anche al fatto di una errata informazione pubblica, perciò la violazione è stata grave, perché posta alla base del bando di gara della licitazione privata, quindi, la palese violazione della par condicio fra possibili concorrenti c’è stata tutta. Se la questione sta nei termini denunciati dal RUP, che  ha usato però un eufemismo scrivendo ‘equivoco’, si pongono sicuramente molti interrogativi: A chi ha giovato? Perché il Rup è stato in parte coraggioso e in parte ambiguo? Sicuramente la cosa certa è che in un modo o nell’altro il RTI si è aggiudicato la gara nei termini di cui abbiamo parlato, pur non partecipando. E ancora, se il RUP afferma che l’eventuale  modifica sarebbe una sorta di violazione della par condicio  per coloro che avrebbero potuto eventualmente partecipare alla licitazione privata, quali sono i motivi che hanno indotto la GM  ad approvare la  modifica della delibera del 2006,  accettando unilateralmente le ulteriori modifiche, visto che il problema non era inerente alla stessa delibera, bensì all’errato schema di convenzione (trovato in copia fotostatica) posto come base di gara di licitazione privata ?

 E’ perché le  quattro proposte avanzate dal soggetto promotore dopo l’avvenuto annullamento della gara di licitazione privata sono state prese in considerazione come inscindibile diritto?  Il requisito di essere stato scelto  tramite l’avviso pubblico del 2005 non  si era concretizzato con la GM 84/2006 ? Perché non è stato rilevato il fatto  che  tale prerogativa  fosse riservata solo alla giunta municipale la quale è tenuta  esclusivamente a operare  nell’interesse collettivo?  Doveva essere il soggetto promotore ad accettare quanto disposto dalla GM  trascorsi i 30 giorni dalla consegna dello schema a brevi manu, e non è consentito  il contrario, come purtroppo è avvenuto. Infatti, lo ribadiamo, la legge fissa il termine di 30 giorni per eventuali ricorsi e opposizioni  per rendere  successivamente le decisioni  della GM  insindacabili quando agisce nell’interesse collettivo. Gli equivoci o le arbitrarie interpretazioni che sono state avanzate, dovevano essere risolte nelle sedi  proprie, in questo caso il ricorso alla Giustizia Amministrativa poteva risolvere tale contenzioso e dare ragione a chi si è sentito leso nei propri diritti e sanzionare chi ha provocato danni alla collettività.  Invece si è visto in modo chiaro che la GM ha accettato quanto chiesto dall’aggiudicatario. Infatti risulterà nuovamente aggiudicatario definitivo nel 2010 senza partecipare alla gara grazie sempre alla discutibile norma  del diritto di prelazione.

Una delle proposte che il promotore aveva inizialmente avanzato conteneva la proposta di utilizzare il vasto piano terra del parcheggio per servizi vari, tra questi un grande supermercato, diminuendo i posti macchina ed eliminando totalmente il parcheggio di piazza Vittorio Emanuele. Tale richiesta  veniva giustificata per compensare  i costi dell’opera al fine di non intaccare il profitto per il promotore. Ma poiché questa richiesta si poneva in contrasto con la destinazione d’uso originaria del progetto previsto nel PRG di Agrigento, il sindaco  Zambuto  propone al Consiglio Comunale la variante di natura urbanistica relativa alla destinazione d’uso. Infatti, con una delibera del 2007 viene modificata parzialmente la destinazione d’uso del parcheggio, prevedendo che la struttura pubblica possa essere in parte destinata anche ad attività commerciale. In consiglio comunale, qualche dubbio è arrivato dal consigliere Hamel, ma è stato subito rassicurato dall’intervento dei tecnici del comune sulla legittimità e utilità del provvedimento, mentre il più tenace oppositore all’eliminazione del parcheggio di Piazza Vittorio Emanuele è stato il consigliere Carmelo Picarella che si è opposto, motivando il suo voto contrario. La suddetta variante  viene approvata dall’Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente nel 2008. A questa modifica se ne aggiunge un’altra di natura edilizia e riguarda la deroga sulle altezze minime dei locali commerciali nei centri abitati di vecchia formazione, giusto appunto per consentire di poter trasformare il piano terra del parcheggio a supermercato.

Intanto, però, con Determina Dirigenziale si era già approvato il bando di licitazione privata sulla base della proposta del promotore e dello schema di convenzione approvata. Schema che contiene gli elementi di valutazione per consentire ai partecipanti alla gara di determinare l’offerta. La licitazione privata, indetta per il 27 gennaio 2009, risultata deserta, secondo le discutibilissima norma vigente, veniva aggiudicata dal R.T.I. (Soredil & C.) che, pur non partecipando  al bando di gara, risultava vincitrice per il cosiddetto diritto di prelazione, grazie al fatto che tre anni prima il medesimo RTI si era piazzato al primo posto come soggetto promotore del Project Financing, tramite l’avviso  all’albo pretorio di Agrigento del 2005. La Soredil & C.  non  ha  partecipato al bando di gara con il sistema della licitazione privata di dimensione europea con importo complessivo del progetto di circa 9 milioni di euro. Ci pare opportuno domandarci  perché non abbia partecipato. In realtà, non si conoscono le ragioni ufficiali. E’ probabile che lo stesso raggruppamento temporaneo d’impresa, non avendo tutte le carte in regola, rischiasse di non essere ammessa alla gara e l’esclusione dal programma del Project Financing. La non partecipazione,  invece, è risultata vincente per il medesimo  RTI, e questo  sempre  grazie alla disposizione del diritto di prelazione sul Project  Financing sopravvissuta per l’inerzia amministrativa che l’ha congelata, facendo salve le norme riformate dal D.L.vo del 2006, cioè dopo la pubblicazione dell’avviso pubblico del comune di Agrigento  fatto il 30 dicembre 2005. In sostanza la norma precedente ha tutelato il soggetto promotore fino alla conclusione del procedimento.  Ma resta il dubbio se tale diritto di prelazione possa avere una sua eterna validità  in presenza di anomali  e poco trasparenti  passaggi amministrativi  scandalosamente riesumati.

Con Determina Dirigenziale, nel marzo del 2009, viene dichiarata ufficialmente l’aggiudicazione alla RTI Soredil & C., e si  autorizza l’ufficio preposto ad avviare la procedura  per la stipula della convenzione.

Il colpo di scena emerge con enorme ritardo, e solo quando l’ufficio preposto, collazionando la bozza di convenzione per trasmettere tutti gli atti all’ufficio contratti per la relativa stipula, si  accorge che esistevano delle differenze tra la convenzione individuata come promotrice, riscontrata in copia fotostatica in atti, e la bozza di convenzione allegata alla delibera di concessione approvata nel 2006. Fatto questo che ci appare dubbioso quando scandalosamente inverosimile. Come e quando sia avvenuto questo grave e illegittimo inserimento della fotocopia, scambiata per legale schema di  convenzione posta  in atti pubblici e, addirittura, inserita nella gara di licitazione privata di dimensione europea,  nessun organo  dell’ufficio competente lo ha spiegato. Infatti  sotto il profilo amministrativo  il RUP  rileva che tale procedura è totalmente  viziata, compresa la licitazione privata  con  annesso schema  di convenzione a base della gara, pertanto l’organo deputato al procedimento, quindi lo stesso, in autotutela, con Determina Dirigenziale n. 121 del 14 luglio 2009, revoca tutti gli atti che hanno determinato la procedura  della licitazione privata, ivi compresa l’aggiudicazione, nonostante  la gara fosse  andata deserta. Inoltre, afferma che la relativa delibera del 2006 rimane impregiudicata ma, contraddittoriamente, subito dopo, suggerisce la possibilità della modifica da parte della giunta municipale, come in effetti si è verificato con delibera nel 2010, partendo da un ventaglio di quattro proposte avanzate dal soggetto promotore (Soredil & C.).  

La GM con delibera n.2/2010, sceglie la proposta che non risulta descritta nell’atto deliberativo, ma soltanto allegata, ma non è stato possibile leggerla dato che nel sito web del comune non risulta inserita.  Perciò non sappiamo quali possono essere state le relative migliorie per l’interesse pubblico che sono state  apportate dalla giunta Zambuto nell’approvare la predetta delibera.  

Alla luce di quanto rilevato dal RUP, il sindaco in testa doveva chiedere l’azzeramento di tutto il procedimento del Project Financing e iniziare tutto d’accapo.

A seguito della modifica della convenzione, approvata con la delibera del 2010, si è disposto  un  nuovo bando di gara approvato con Determina Dirigenziale del marzo 2010. La relativa gara, indetta per l’ 8 giugno 2010 e risultante  nuovamente deserta, è aggiudicata ancora una volta dallo stesso RTI, il cui capogruppo è la Soredil & C. che non ha partecipato neanche questa volta alla gara, probabilmente per le stesse ragioni sopra esposte, ma si è aggiudicata la gara, anche questa volta, grazie al diritto di prelazione acquisito con l’adesione  all’avviso pubblico  affisso all’albo pretorio di Agrigento  del 30 dicembre  2005.

Come risulterà dai successivi provvedimenti, nel mese di ottobre 2011, il Comune consegnerà alla Soredil & C. l’inizio dei lavori per il completamento del parcheggio con l’aggiunta di  realizzare un  supermercato senza rilevare se tale esercizio commerciale è conforme al vigente Piano Commerciale di Agrigento.  E infine, con D.D. del 9 febbraio 2012, si prende atto del pass

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