Nuova edizione de L’Inchiesta Sicilia – fondata nel Luglio del 1996 da un gruppo di giornalisti indipendenti

Minori stranieri comunitari non accompagnati

di Patrizia Romano

Provvedimenti e normative sui minori stranieri non accompagnati che rientrano nella Comunità europea. Il dilemma di migliaia di giovanissimi romeni presenti nel nostro Paese.

 

di Patrizia Romano

Negli ultimi decenni il flusso migratorio si è modificato notevolmente e l’Italia è diventata Paese non più di transito, ma d’immigrazione.

Uno degli elementi che ne ha caratterizzato l’aspetto e l’assetto è la presenza dei minori stranieri, diventata negli ultimi decenni molto più consistente. Tale presenza diventa una peculiarità del fenomeno, soprattutto per i riferimenti normativi speciali che richiede.

Sotto il profilo giuridico, vengono classificate due tipologie di minori stranieri: i minori accompagnati e i minori non accompagnati. Nel primo caso si tratta di minori affidati ai genitori o ai parenti entro il terzo grado attraverso un provvedimento formale. Nel secondo caso, invece, si tratta di minori che si trovano in Italia senza i genitori o altre persone adulte legalmente responsabili della loro presenza e assistenza.

Per i minori non accompagnati comunitari, vige una normativa differente, anche se il paese di origine rientra tra i paesi di recente entrata nella Comunità. In questi casi, ad avere competenza sul minore non è la Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione presso il Ministero del Lavoro.

Quando parliamo di minori non accompagnati comunitari presenti nel nostro Paese, ci riferiamo prevalentemente a minori romeni. Ciò, in considerazione del numero elevato presente sul territorio italiano.

Quelli, appunto, non accompagnati o, addirittura, in stato di abbandono sono moltissimi e, proprio per questo, nel 2008 è stato definito un accordo bilaterale tra Governo romeno e governo italiano. Accordo basato sulla cooperazione per la protezione dei minori romeni non accompagnati e in difficoltà presenti sul territorio italiano.

Tale Accordo, tenendo conto delle disposizioni della Convenzione sui diritti dell’Infanzia del 1989, nonché delle Direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2004 sul diritto dei cittadini dell’Unione europea, che sanciscono la libertà di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri, prevede che le ‘Parti collaborino al fine di migliorare la situazione dei minori romeni non accompagnati e in difficoltà’.

Minore non accompagnato

Ovvero il cittadino romeno minore di età, entrato in Italia non accompagnato né da uno dei genitori, né dal tutore, né da persona che sia il suo rappresentante legale, secondo la legge romena. L’Accordo riguarda anche i minori che si vengano a trovare in queste condizioni dopo essere entrati in Italia, nonché i minori romeni che, comunque, non ricevono più l’assistenza da parte dei genitori o del tutore o del rappresentante legale designato, a causa di incuria, negligenza, o trascuratezza grave, rilevata e valutata dalle autorità italiane.

Gli obiettivi dell’Accordo sono, in primo luogo, l’identificazione dei minori romeni non accompagnati presenti, in secondo luogo, l’adozione delle necessarie misure di protezione e reintegrazione sociale, nonché la facilitazione del loro rientro nel Paese d’origine.

Per l’attuazione dell’accordo governativo è stato istituito l’Organismo Centrale di Raccordo per la protezione dei minori comunitari non accompagnati presso il Ministero dell’Interno che, attraverso procedure concordate con tutti i soggetti istituzionali italiani, ha il compito di ricevere l’informazione del ritrovamento del minore e di contattare le Autorità rumene, sia in Italia sia in Romania, per segnalare il ritrovamento del minore e l’eventuale necessità di ulteriori passi per l’identificazione certa.            minori non accompagnati

Nel caso in cui, dalle indagini condotte dalle autorità romene risultasse evidente che il minore non è romeno, l’Organismo Centrale ne darà comunicazione alla struttura assistenziale che ha in carico il minore e si procederà secondo quanto  previsto per i minori non accompagnati di altre nazionalità.

La maggior parte dei minori non accompagnati romeni giunge in Europa priva di documenti d’identità o con documenti falsificati. Capita, inoltre, che i documenti in loro possesso non siano tenuti in considerazione dalle autorità nonostante la loro autenticità. Ogni paese, quindi, ha previsto dei metodi in grado di determinare l’età dei minori e, più in generale, di ristabilire il loro stato civile.

Purtroppo, molti minori romeni entrano nel circuito penale. In questi casi, la normativa vigente segue i principi della minima offensività del processo, della sua finalità educativa e responsabilizzante, della residualità della detenzione in favore di misure, quali la misura cautelare non detentiva del collocamento in comunità o la sospensione del processo e la messa alla prova, che favoriscono il reinserimento, qualora possibile, nel contesto familiare e ambientale di provenienza o in una struttura del territorio. Teoricamente, purtroppo nella pratica non è così, la centralità del minore è l’elemento che caratterizza qualsiasi provvedimento giuridico.

L’accertamento dell’età del minore che, privo di documenti identificativi commette un reato, assume determinante importanza per l’ordinamento penale minorile italiano, perché assurge ad elemento di distinzione nell’ambito di due concetti giuridici fondamentali del diritto penale: l’imputabilità e la competenza.

L’accertamento dell’età può essere richiesto anche dai medici operanti nei Servizi minorili della giustizia; ovviamente per effettuarlo deve esservi sempre l’autorizzazione dell’Autorità giudiziaria.

Quello dell’accertamento dell’età anagrafica del minore rimane un problema non indifferente. Le difficoltà sono legate soprattutto alle differenze di accrescimento, statura, arcata dentaria esistenti tra individui e tra popolazioni. Altrettanto difficile è l’identificazione dei familiari in Italia e all’estero.

La maggior parte dei Paesi determina l’età fondandosi principalmente su una perizia medica. Tra questi paesi, abbiamo, appunto, la Romania, assieme alla Spagna, alla Francia e all’Italia, mentre altri hanno stabilito delle procedure che tengono ugualmente in considerazione il racconto del giovane e la sua situazione.

La Romania, come dicevamo, adotta la Perizia medica. L’autorizzazione a sottoporsi a perizia è richiesta al giovane e al suo rappresentante legale, ma il giovane è considerato come adulto in caso di rifiuto.

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