La Fondazione Brass Group di Palermo non può essere sottoposta alla gestione pubblica. Il TAR Sicilia, Palermo sospende i provvedimenti regionali che imponevano la modifica dello Statuto
Il TAR Sicilia, Palermo, sez. I (Pres. Calogero Ferlisi, Est. Cons. Aurora Lento), con ordinanza n. 884/2017 ha accolto domanda cautelare del ricorso della Fondazione Brass Group di Palermo, difesa dal Prof. Gaetano Armao e dall’Avv. Tiziana Milana, contro la Presidenza della Regione siciliana e l’Assessorato al turismo per la sospensione del provvedimento che trasferiva a Regione e Comune di Palermo la gestione di una Fondazione privata, sebbene destinataria di finanziamenti pubblici. L’udienza di merito é stata fissata tra un anno, mentre la Regione é stata condannata alle spese della fase di giudizio.
In particolare la Fondazione ha impugnato il D.A. dell’Assessorato al turismo n.27 del 29 dicembre 2016 e le direttive della Segreteria generale della Presidenza della Regione, con i quali é stata disposta la riduzione a tre dei componenti del suo Consiglio di Amministrazione, di cui due designati, rispettivamente, uno dal Presidente della Regione ed un altro dal Comune di Palermo, obbligandola ad adeguare lo Statuto entro sessanta giorni, in attuazione estensiva alle disposizioni regionali in materia composizione degli organi amministrativi degli enti sottoposti a vigilanza e controllo della Regione.
L’organo amministrativo della Fondazione é stato finora composto da sette componenti, i quali non percepivano alcun compenso, di cui due, tra cui il Presidente, designati dalla Regione, tre dai soci fondatori privati, uno in rappresentanza dell’Orchestrajazz siciliana ed uno in rappresentanza del corpo docente della scuola di musica, la modifica statutaria imposta avrebbe conseguentemente ribaltato in favore dei due soggetti pubblici la governance dell’ente culturale.
In particolare, il Giudice amministrativo ha sospeso gli effetti del provvedo, entro assessoriale ritenendolo straripante rispetto alla norma, in quanto la “Fondazione ricorrente: non è stata costituita dalla Regione, che ha solo concorso alla formazione del relativo patrimonio insieme a partecipanti privati; non è a preminente finanziamento pubblico; non subisce alcuna ingerenza della Regione nell’amministrazione“, sicché non si può ritenere possa “rientrare tra quelli espressamente elencati dall’art. 39, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9”, privando così di fondamento l’esercizio di poteri autoritativi relativo alla riduzione dei componenti del C. di A., peraltro senza determinare alcun risparmio di risorse pubbliche.
La pronuncia cautelare appare rilevante per le vicende che riguardano altri enti privati culturali per i quali il finanziamento regionale non può consentire che l’Amministrazione imponga assetti di governance (a partire dai Consorzi universitari per i quali si prefigura un’analoga iniziativa del Governo regionale).