Nella notifica degli atti giudiziari, avviso di giacenza, gli atti sono nulli se l’ufficiale giudiziario non indica le ragioni di difficoltà della notifica presso la residenza del destinatario, così detta relata di notifica.
di Agostino Curiale*
L’Ufficiale Giudiziario, nel procedere al deposito dell’atto da notificare presso la casa comunale, deve prima motivare le ragioni dell’impossibilità di notifica presso la residenza del destinatario dell’atto. Infatti, i soggetti legittimati a ricevere gli atti, nel caso in cui non sia possibile la notifica in mani proprie, sono i familiari conviventi, non minorenni s’intende, o il portiere dello stabile in cui egli dimora. Sotto il profilo pratico, insomma, il deposito dell’atto presso la sede del Comune deve sempre essere motivato e dettagliato. L’ufficiale giudiziario, deve avere l’accortezza di indicare nella relata di notifica tutte le infruttuose ricerche espletate nei confronti del destinatario, sia nel luogo di residenza, dimora o sia anche semplice domicilio.
A chiarirlo e a sottolinearlo è la recentissima Sentenza di Cassazione della Sezione III Civile, n. 15849 del 28 luglio 2015.
Come deve comportarsi l’ufficiale giudiziario durante la notifica di un atto giudiziario?
L’Ufficiale Giudiziario, nella notifica degli atti, ha l’obbligo di redigere una relata di notifica. In essa, infatti, l’ufficiale deve sempre descrivere le attività svolte e tutte le ricerche che ha effettuato in relazione alla dimora e/o al domicilio del destinatario, indicando la mancata reperibilità.
Per il completamento dell’avvenuta giacenza, come ho già precedentemente ribadito più volte, la notifica dell’atto si perfeziona trascorsi 10 giorni dalla notifica al destinatario della seconda raccomandata, che deve sempre e comunque avvenire con avviso di ricevimento. In pratica, sia il postino che l’Ufficiale Giudiziario, con essa, notifica al destinatario l’informazione del tentativo di recapito e del successivo deposito del plico presso la Casa Comunale. Trascorsi 10 giorni, come la legge dispone, si presume che il destinatario sia stato messo a conoscenza dell’atto e, quindi, da quella data in poi, decorrono i giorni per il conteggio sia per effettuare il ricorso, sia per procedere al pagamento, o semplicemente nel caso in cui riguardasse qualche violazione al CdS, di comunicare il nominativo che risultava alla guida, per esempio, da multe rilevate tramite dispositivi di autovelox.
Cosa non deve mai fare l’utente raggiunto dalla notifica di un atto?
Per quanto detto, risulta evidente e sicuramente non trascurabile che bisogna sempre provvedere al ritiro dell’Atto e non fare come molti pensano “… non lo ritiro! quindi non mi è stato mai notificato”. Non c’è cosa più sbagliata, se consideriamo poi che magari poteva essere annullato per prescrizione dei termini, o impugnato per vizi formali, o ancora, semplicemente annullato avvalendosi dell’invio di una lettera in autotutela.
*Presidente Aeci – Associazione europea consumatori indipendenti