A chi non è accaduto di ricevere un avviso di pagamento relativo ad un bollo auto o un sollecito di pagamento per una bolletta di luce, acqua o gas.
In molti casi non si conservano le ricevute e diventa impossibile dimostrare di avere già pagato.
È consigliabile, dunque, conservare sempre le ricevute di pagamento, anche quelle che ci sembrano le più ovvie, come il semplice scontrino d’acquisto di un prodotto.
Questo perché per qualsiasi rivendicazione, per esempio in caso di prodotto difettoso, occorre sempre dimostrare il titolo, ossia la prova dell’acquisto, informatevi bene sui tempi di prescrizione e regolatevi di conseguenza per conservare le ricevute.
Ogni pretesa di pagamento può essere azionata entro un certo termine che varia da caso a caso in riferimento alle normative vigenti, tale istituto prende il nome di prescrizione.
Dispone al riguardo l’art. 2034 c.c. che “Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”.
Di seguito si riporta una tabella esemplificativa dei termini di prescrizione, relativi alle situazioni più frequenti, da tenere sempre a vista, per non incorrere nell’inconveniente di pagare due volte.
TARI | 5 anni |
Fitti e quote condominiali | 5 anni |
Bollette elettriche, gas e acqua | 2 anni |
Bollette telefoniche | 5 anni |
Ratei assicurativi | 1 anno |
IRPEF | 5anni |
IVA | 5 anni |
Multe stradali | 5 anni |
Verbale contestazione infrazione al codice della strada | 90 giorni dall’accertamento |
Bollo auto | 3 anni |
Ricevute alberghi e pensioni | 6 mesi |
Parcelle professionisti | 3 anni |
Parcelle avvocati | 3 anni |
Onorari artigiani (elettricisti, meccanici, etc…) | 10 anni |
Cambiali | 3 anni |
Provvigione del mediatore | 1 anno |
Spedizione e trasporto | 1 anno |
Insegnanti per lezioni a ore | 1 anno |
Commercianti per il prezzo della merce | 1 anno |
Farmacie per il prezzo dei medicinali | 1 anno |
Autore: Nicolaia Lo Piccolo, componente della Consulta Legale A.E.C.I.