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Nuova edizione de L’Inchiesta Sicilia – fondata nel Luglio del 1996 da un gruppo di giornalisti indipendenti

Per quanti anni dobbiamo conservare i documenti?

Non buttare via gli scontrini o le ricevute di avvenuto pagamento, sia delle utenze che di altri acquisti, è buona abitudine. Ma vediamo per quanto tempo è necessario conservarli.

di Redazione

A chi non è accaduto di ricevere un avviso di pagamento relativo ad un bollo auto o un sollecito di pagamento per una bolletta di luce, acqua o gas.
In molti casi non si conservano le ricevute e diventa impossibile dimostrare di avere già pagato.
È consigliabile, dunque, conservare sempre le ricevute di pagamento, anche quelle che ci sembrano le più ovvie, come il semplice scontrino d’acquisto di un prodotto.
Questo perché per qualsiasi rivendicazione, per esempio in caso di prodotto difettoso, occorre sempre dimostrare il titolo, ossia la prova dell’acquisto, informatevi bene sui tempi di prescrizione e regolatevi di conseguenza per conservare le ricevute.
Ogni pretesa di pagamento può essere azionata entro un certo termine che varia da caso a caso in riferimento alle normative vigenti, tale istituto prende il nome di prescrizione.
Dispone al riguardo l’art. 2034 c.c. che “Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”.

Di seguito si riporta una tabella esemplificativa dei termini di prescrizione, relativi alle situazioni più frequenti, da tenere sempre a vista, per non incorrere nell’inconveniente di pagare due volte.

TARI 5 anni
Fitti e quote condominiali 5 anni
Bollette elettriche, gas e acqua 2 anni
Bollette telefoniche 5 anni
Ratei assicurativi 1 anno
IRPEF 5anni
IVA 5 anni
Multe stradali 5 anni
Verbale contestazione infrazione al codice della strada 90 giorni dall’accertamento
Bollo auto 3 anni
Ricevute alberghi e pensioni 6 mesi
Parcelle professionisti 3 anni
Parcelle avvocati 3 anni
Onorari artigiani (elettricisti, meccanici, etc…) 10 anni
Cambiali  3 anni
Provvigione del mediatore 1 anno
Spedizione e trasporto 1 anno
Insegnanti per lezioni a ore 1 anno
Commercianti per il prezzo della merce 1 anno
Farmacie per il prezzo dei medicinali 1 anno

Autore: Nicolaia Lo Piccolo, componente della Consulta Legale A.E.C.I.

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