Sito Web in manutenzione

Nuova edizione de L’Inchiesta Sicilia – fondata nel Luglio del 1996 da un gruppo di giornalisti indipendenti

Pignoramenti: i limiti delle somme pignorabili

Quali sono le conseguenze nel caso ci si trovi a non potere più assolvere gli impegni precedentemente assunti e trovarsi a subire pignoramenti...

di Redazione

In un periodo come questo in cui vivere tranquilli è diventato solamente un sogno, ci si chiede con molta preoccupazione quali siano le conseguenze nel caso ci si trovi a non potere più assolvere gli impegni precedentemente assunti e trovarsi a subire pignoramenti

 

di  Associazione Europea Consumatori Indipendenti

La realtà, purtroppo  è quella che non si riesce più  a far fronte alle obbligazioni assunte e questo purtroppo è un rischio, ovviamente i creditori possono attivare ogni azione sia cautelativa che esecutiva volta ad ottenere il soddisfo delle somme loro vantate.
Le domande che ci vengono giornalmente poste riguardano prevalentemente i rischi nel caso in cui si subisca un pignoramento presso terzi e/o immobiliare,  quali sono gli atti esecutivi e quali limiti di somme si possono pignorare. Lo stipendio o la pensione è pignorabile? con quali limiti? il conto corrente cointestato è pignorabile? quali somme si possono pignorare? la pensione di invalidità Inps è pignorabile? e la rendita Inail ?
Allora, per prima cosa, come del resto è semplice intuire, chi non possiede nulla non ha nulla da  temere, ma in questo articolo invece, parleremo di coloro i quali qualcosa la posseggono.

Iniziamo con ordine:

Oggi attivare un pignoramento è divenuto più facile grazie ad alcune modifiche legislative che consentono la massima trasparenza di tali rapporti nei confronti non solo del fisco, ma anche da parte dell’Ufficiale Giudiziario.
Tutti i conti correnti sono pignorabili, anche se entro determinati limiti. In generale, sono sottoposti a limiti i conti sui quali viene accreditata la pensione o lo stipendio.
Il pignoramento si estende a tutti i possibili conti aperti presso qualsiasi filiale di quella banca, nonché ai titoli di credito depositati, fondi, libretti di risparmio, ecc. Nei casi di conto correnti cointestati, di qualsiasi genere, il limite pignorabile è il 50%.
L’aspetto importante di una procedura, peraltro la più esperibile e messa in atto dai creditori,  riguarda il pignoramento presso terzi, essa infatti, è mirata ad aggredire somme di denaro intestati al debitore che comprendono depositi presso banche, datori di lavoro, presso cui si intrattiene un rapporto subordinato, Enti di previdenza erogante la pensione e canoni di affitto.
La somma che può essere pignorata, relativa agli accrediti degli stipendi o pensioni presso istituti di credito, prima della notifica dell’atto di pignoramento, riguarda la parte eccedente l’importo di  € 1.344,21 cioè pari al triplo dell’assegno sociale che per il 2017 è stabilito ad € 448,07, mentre gli stipendi o pensioni depositati dopo la notifica dell’atto, possono essere bloccati solo nella misura massima di 1/5 della parte eccedente il limite definito vitale e calcolato secondo la pensione sociale oggi fissata per l’appunto ad € 448,07. Tale somma risulta assolutamente non pignorabile,  il calcolo secondo quanto prevede la legge copre fino ad una volta e mezza l’importo della pensione sociale minima ovvero (448,07 + 224,04) = 672.11.  (riforma del 2015 – intervenuta modifica dell’art. 545 del c.p.c, il legislatore ha fissato i limiti definiti vitali per il sostentamento del pensionato).

Per comprendere meglio, facciamo di seguito un esempio:
Ipotizziamo che sul conto corrente non cointestato, all’atto della notifica dell’atto di pignoramento, vi sia una somma di € 2.500,00, la parte pignorabile, secondo il calcolo sopra evidenziato, risulterà essere € 1.155,79  ovvero la differenza tra  (2.500,00 – 1.344,21).
Nel caso invece di accredito successivo alla data dell’atto di pignoramento, sempre trattandosi di somme derivanti da lavoro o di pensione, la somma in pignoramento sarà la seguente:
Ipotizzando un accredito di € 1.600,00, la somma in pignoramento sarà solamente di € 185,58  cioè pari ad un quinto di € 927,89 nonché la differenza tra (1.600,00 – 672,11).

Le pensioni relative al sussidio statale cioè quelle di carattere di invalidità non sono pignorabili e fra queste rientrano anche gli accrediti di sussidi di mobilità e di disoccupazione.
Sono aggredibili invece, le rendite Inail per le parti solamente relativi al sostegno di reddito familiare e non quelle di natura infortunio sul lavoro, gli arretrati di pensioni, somme relative agli arretrati pensionistici e le somme relative alla cassa di integrazione.

Un tempo la ricerca delle banche ove il debitore intratteneva i propri  rapporti  presentava molteplici problematiche, oggi grazie alle nuove leggi non è più così, il creditore può fare un’istanza al presidente del tribunale e ottenere l’autorizzazione alla ricerca telematica dei beni del debitore da parte dell’Ufficiale giudiziario, e non solo, il creditore può ottenere l’autorizzazione a consultare personalmente le banche dati, si può accedere, per concludere, ai dati contenuti nelle banche e nelle Pubbliche Amministrazioni.
Il debitore ai sensi dell’art. 2740 cc, risponde esclusivamente con i propri beni, presenti e futuri, tale norma configura lo stato di assoggettamento del patrimonio del debitore al potere del creditore, il quale ai sensi dell’art. 2910 cc ha la possibilità di conseguire quanto gli è dovuto attraverso l’espropriazione dei beni, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile.
Il pignoramento, dunque, rappresenta uno strumento che possiede una certa capacità di incidere sulla vita delle persone per la privazione forzata dei beni.
Un altro aspetto molto delicato, riguarda il pignoramento immobiliare, quello per l’appunto della prima casa, in sostanza la banca con Atto del notaio stipulato per la cessione di un mutuo è in possesso di un titolo esecutivo pertanto, nel caso di mancato pagamento delle rate del mutuo e intervenuta la decadenza del beneficio del termine, da notificare con lettera indirizzata ai mutuatari a mezzo raccomandata a.r., la Banca può agire immediatamente alla procedura di pignoramento, ovviamente seguendo tutti gli accorgimenti di rito e nel rispetto delle norme.
Purtroppo possiamo benissimo dire che di questi tempi sono diventati molto frequenti, fermo restando il debitore, sin dal momento della notifica del pignoramento, può evitare la procedura esecutiva pagando nelle mani dell’ufficiale giudiziario, ma anche, visto la lunga durata che rappresenta la procedura esecutiva, può giovare vantaggio al debitore di trovare la somma e pertanto estinguere il proprio debito.
Nei casi di pignoramento immobiliare eseguiti dalle banche, una difesa abbastanza solida può essere  avanzata dal debitore nel richiedere al Giudice la sospensiva dell’esecuzione, nel caso, ovviamente, di mutuo oggetto di superamento del tasso soglia di usura e/o di anatocismo, certificato nella perizia econometrica.
In ogni caso sarebbe meglio sempre opporsi in quanto è sempre probabile che vi siano presupposti di ragioni diverse e di tipo  tecnico – giuridico, e poi, sarà possibile anche favorire una soluzione transattiva tra le parti.

Condividi l'articolo:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.