La legge prevede che per il pignoramento della pensione deve essere tenuto conto del cd. Minimo vitale,in poche parole si tratta di una somma che per nessuna ragione puà essere pignorata. Essa infatti, per legge, rappresenta il sostentamento vitale del debitore, ovvero, il soddisfacimento dei bisogni primari dell’individuo
di Associazione Europea Consumatori Indipendenti
Al contrario invece, quando a subire un pignoramento sia un lavoratore percettore di stipendio. Infatti, trattandosi di stipendio, il minimo vitale non è previsto.
Il minimo vitale riguarda solamente il pignoramento della pensione, è dettato dall’art. 545 c.p.c. secondo il quale viene stabilito che la somma impignorabile è data dall’ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’asssegno sociale aumentata del 50%.
Per meglio comprendere di seguito facciamo un esempio. Premesso che il nuovo importo della pensione sociale in vigore dal 1° gennaio 2018 è pari ad € 453,00
Es: Pensione € 453,00
più il 50% € 226,50
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€ 679,50 Minimo Vitale Impignorabile
Vediamo adesso, con un esempio pratico, quanto sarà possibile pignorare ad un pensionato che percepisce una pensione di € 1.000,00
€ 1.000,00 pensione
€- 679,50 minimo vitale impignorabile 2018
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€ 320,50 eccedenza
Sull’eccedenza dunque, il pignoramento può essere eseguito nel limite del quinto, ovvero, per la somma di (320,50/5) € 64,10.
Come abbiamo visto, su una pensione di 1.000,00 euro la somma che può essere aggredita è solo € 64,10.
La stessa cosa purtroppo, non riguarda i possessori di stipendi, considerato che il minimo vitale non è previsto, i lavoratori possono solamente contare sulla limitazione della misura del quinto dell’importo totale netto.
Es: Su uno stipendio netto di € 1.000,00/5 l’importo pignorabile sarà di € 200,00
Per quanto fin qui detto, però, c’è da tenere presente che il pignoramento riguardante i crediti alimentari, stipendi percepiti da privati e/o salari o comunque derivanti da altre indennità a titolo di stipendi, possono essere pignorati nell’eccezione misura diversa disposta dal Tribunale ma che comunque non può estendersi oltre il 50% del loro ammontare. Al riguardo, tali limitazioni possono essere anche applicate alle pensioni ma che comunque sempre per la parte eccedente il minimo vitale.
La somma percepita a titolo di stipendio o salario che viene accreditata sul conto corrente prima del pignoramento può essere pignorata la sola parte eccedente del triplo della somma di € 453,00, mentre, nei casi in cui lo stipendio viene accreditato successivamente, il pignoramento può interessare solamente la somma calcolata in misura massima del quinto. E’ chiaro a questo punto, che, nel caso non venisse rispettato tale limite, il debitore ha facoltà di eccepire l’inefficacia parziale del pignoramento e, pertanto, chiedere al Giudice di rilevarlo.
Vediamo cosa succede invece qualora un lavoratore subisca diversi pignoramenti riguardanti creditori diversi.
In questi casi il pignoramento potrà colpire la somma calcolata in misura oltre il quinto dello stipendio, ma comunque, non potrà in ogni caso estendersi oltre la metà dell’intero stipendio. Nel caso invece di pluralità di pignoramenti derivanti dalla stessa causa il pignoramento potrà colpire solamente il limite del quinto, che sarà solamente messo a disposizione del primo arrivato, per cui, gli altri, non potranno avvalersi.
In altri casi, quando il debitore non sia percettore di alcun stipendio o pensione e sia titolare di rendita Inail erogata in seguito ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, ebbene sapere che tale reddito non può essere per nessuna ragione pignorato. Alcune sentenze della Corte Costituzionale n. 1041/1988 e Corte di Cassazione 43/2011 sembrano però aver fissato il limite di 1/3 della quota pignorabile del reddito percepito dall’obbligato, il tetto massimo dunque prelevabile solamente per soddisfare crediti solamente di natura alimentare, mantenimento dei figli e della moglie in caso di divorzio.
Risulta dunque che la rendita Inail non è pignorabile per i debiti di natura ordinaria Banche – Esattoria – Finanziarie – Privati e Pubblica Amministrazione.
Riferendoci alla norma, per l’appunto, citiamo a tale proposito l’art. 110 del dpr 1124/1965 il quale dispone che le indennità corrisposte in seguito ad infortuni sul lavoro o malattia professionale non possono essere pignorate, sequestrate nè cedute per nessun titolo, tranne che per spese di giudizio alle quali l’assicurato o gli aventi diritto, con sentenza passata in giudicato, siano stati condannati in seguito a contenzioso sorto sulle disposizioni contenute nel decreto stesso.
Il dispositivo dell’art.545 c.p.c. Recita che non possono essere pignorati i crediti alimentari tranne che per cause alimentari e sempre con l’autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto.
Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.