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Poste private: sono nulle le notifiche effettuate da queste società?

L'associazione dei consumatori indipendenti fa chiarezza sulle notifiche effettuate tramite le società di poste private

di Redazione

A chi non è mai capitato di vedersi recapitare un avviso di accertamento, una cartella di pagamento o ancora una multa tramite poste private? Ebbene la Cassazione è intervenuta sull’argomento e si è pronunciata affermando la nullità delle notifiche effettuate tramite poste private senza licenza abilitativa.
Da tempo ci siamo occupati delle notifiche effettuate tramite servizio postale Nexive, spesso ci accorgiamo di avere una iscrizione al ruolo senza aver mai ricevuto alcuna notifica con l’amara sorpresa di venire a scoprire che l’atto era stato notificato tramite una posta privata e magari tratti in inganno dalla busta arancione abbiamo pensato di stracciarla e gettarla.
Ma andiamo per ordine dato che la legge n. 124 del 2017 ha liberalizzato il settore delle poste, servizio prima riservato al “servizio universale” cioè a Poste Italiane.

Dunque, prima del 2017, le uniche notifiche valide, erano quelle effettuate tramite Poste Italiane e ciò perchè il servizio inerente la notificazione a mezzo posta di cui alla L. 890/1982 era affidato in via esclusiva al “fornitore del servizio universale” che è Poste Italiane S.p.a..
Inoltre tra questi servizi vanno annoverate le notificazioni a mezzo posta degli atti tributari sostanziali e processuali dunque anche degli avvisi di accertamento e delle cartelle di pagamento.

Necessaria una licenza abilitativa

Ma cerchiamo di capire cosa è successo dopo la legge n. 124 del 2017.
In realtà affinchè le notifiche effettuate tramite poste private abbiano valore legale, occorre una licenza abilitativa stabilita di concerto con AGCOM e Ministero della Giustizia.
Ciò significa che, nonostante la L. 04/08/2017 n. 124 all’art. 1, comma 57, lett.b) abbia abrogato l’art. 4 del D.Lgs. 22 luglio 1999 n.261, con decorrenza dal 10 settembre 2017, liberalizzando i servizi postali, fino a quando non saranno rilasciate le licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte della AGCOM, gli operatori privati non saranno legittimati alla notificazione degli atti tributari e sostanziali. Pertanto le notifiche effettuate da poste private sono inesistenti e insuscettibili di sanatoria.
Occorre sin d’ora precisare che queste licenze individuali speciali sono state rilasciate, ad alcuni operatori postali, tra cui Nexive S.p.a., nell’anno 2019; dunque a questo punto diventa fondamentale capire quando e a chi siano state rilasciate, per avere certezza se nel periodo in cui ci è arrivata la “busta arancione” la società in questione poteva svolgere il servizio di notifica del relativo atto.

Occhio alla data

Ciò significa che tutte le notifiche effettuate prima di tale data sono nulle, poiché effettuate con modalità non contemplate dall’ordinamento, con conseguente inesistenza giuridica della relativa notifica.
Di conseguenza quando ricevete un atto che rimanda ad una notifica effettuata tramite Nexive o altre poste private, state molto attenti alla data di notifica perchè sarà possibile chiedere l’annullamento dell’atto.
Approfondimento: come anticipato all’inizio dell’articolo, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 299 del 2020 si è occupata di questo importante argomento.
Di seguito si riportano i passi e le argomentazioni più significative seguite dalla Corte.
Nel processo tributario le notificazioni sono eseguite, in primo luogo, secondo le norme degli artt. 137 e seguenti c.p.c. (art. 16, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), tra le quali vi è l’art. 149 c.p.c., che consente la notificazione a mezzo del servizio postale, in base alle regole dettate dalla l. 20 novembre 1982, n. 890 .

Il ruolo di Poste Italiane

L’art. 4 del d.lgs. n. 261/99 , inoltre riservava esclusivamente al fornitore del servizio universale quindi a Poste Italiane, con una ampia dizione, «gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie».
Arrivati a questo punto è facile intuire come l’Italia, nonostante l’UE chiedeva da tempo di porre fine al settore riservato a Poste Italiane, abbia ritardato nel dare attuazione alla normativa unionale.

Solo nel 2017 con l’art. 1, comma 57, della l. 4 agosto 2017, n. 124 , è stato abrogato l’art. 4 a decorrere dal 10 settembre 2017, con l’aggiunta in fine al comma 2 del successivo art. 5 del seguente periodo:
«Il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, nonché per i servizi riguardanti le notificazioni a mezzo della posta previste dall’articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all’esecuzione dei servizi medesimi».
Nel contesto così delineato la giurisprudenza civile di questa Corte sottolinea che, nel regime precedente alla novella del 2017, l’operatore di posta privata non riveste, a differenza del fornitore del servizio postale universale, la qualità di pubblico ufficiale, sicché gli atti da lui redatti non godono di alcuna presunzione di veridicità fino a querela di falso (Cass. 30 gennaio 2014, n. 2035).

Non ha forza di atto pubblico

Di contro, la mancanza della licenza, e del correlativo status, come la giurisprudenza di questa Corte sottolinea, non consente di riconoscere la forza di atto pubblico all’attestazione della data di consegna all’operatore dell’atto processuale da notificare, perché l’operatore che non ne sia munito non è dotato di poteri certificativi.
L’impossibile valorizzazione del momento di consegna dell’atto all’agente notificatore si unisce, nella specie, al sicuro pervenimento dell’atto al destinatario.
La necessità di assicurare l’effettività della funzione probatoria dell’invio raccomandato, presidiata dall’art. 1, comma 2, lett. i), del d.lgs. n. 261/99, rappresenterebbe l’esigenza di ordine pubblico che sostiene la scelta di riservare in via esclusiva al fornitore del servizio universale gli invii raccomandati concernenti le procedure giudiziarie nonchè pure quelle amministrative, prima del d.lgs. n. 58/11- (Cass.18 dicembre 2014, n. 26704).

La norma

Sicché si è ritenuta inesistente e non sanabile la notificazione di atti processuali eseguita mediante servizio postale non gestito da Poste italiane, ma da un operatore di posta privata (tra varie, Cass.31 gennaio 2013, n. 2262; 19 dicembre 2014, n. 29021; 30 settembre 2016, n. 19467; 10 maggio 2017, n. 11473; 5 luglio 2017, n. 16628).
Né all’art. 1 della l. n. 124/17 si può riconoscere efficacia retroattiva: non si tratta di norma interpretativa, in quanto l’operatività della disciplina da essa delineata presuppone il rilascio delle nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva, sulla base delle regole da predisporsi da parte dell’autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Cass. 11 ottobre 2017, n. 23887; 3 aprile 2018, n. 8089; 31 maggio 2018, n. 13855; 7 settembre 2018, n. 21884).

Le conclusioni della Cassazione

Le conclusioni della corte di Cassazione possono essere riassunte nella seguente massima:
“In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017“.

C’è una precedente pronuncia

“La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo“.
Infine si segnala una precedente pronuncia che si è espressa sulla facoltà (esclusa) che la notifica eseguita da un operatore postale privato possa considerarsi valida e giuridicamente perfetta in assenza dell’apposito ottenimento della c.d. “licenza individuale speciale”(Sentenza n. 7, depositata in cancelleria lo scorso 7 gennaio 2019, la C.T.R. Lazio – Sede di Roma).

Notifica inesistente

I Giudici hanno dichiarato inesistente la notifica eseguita dall’Ente postale privato “Nexive S.p.A.”, in quanto non dotato della indispensabile “licenza individuale speciale” all’uopo rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico in ragione dei dettami e requisiti tutti disciplinati ed indicati nella Delibera n. 77/18/CONS e nel D.M. 19/07/2018 pubblicato in G.U. il 7 settembre 2018.
Ebbene, magistralmente motivando la pronuncia qui in commento, il Collegio di seconde cure romano ha precisato che «il comma 57 dell’art. 1 della L. n. 124 del 2017» abrogativo, con decorrenza a far data dal 10 settembre 2017, dell’attribuzione in via esclusiva a “Poste Italiane S.p.A.” dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, debba necessariamente essere «letto in combinato disposto con il comma 58 della citata norma».

Necessaria una licenza individuale speciale

Sicché, in ossequio a quanto indicato dalla Corte, è da ritenersi che la P.A., per procedere alla notifica degli atti giudiziari e tributari, possa avvalersi dell’ausilio di “licenziatari privati” nel solo caso in cui costoro abbiano richiesto ed ottenuto dal Ministero la concessione della apposita “licenza individuale speciale” che comprovi il possesso dei requisiti di “affidabilità, professionalità ed onorabilità” richiesti dalla legge per la fornitura dei servizi di cui trattasi, a nulla rilevando l’eventuale e, in ogni caso, inidoneo precedente ottenimento di licenze diverse da quelle previste dalla nuova disciplina normativa.
Pertanto, ha concluso il Consesso giudicante, «fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali», deve trovare conferma l’unanime orientamento sin qui stratificatosi, ossia che «la notifica a mezzo posta privata è da ritenere inesistente e come tale non suscettibile di sanatoria».

Autore: Nicolaia Lo Piccolo, della Consulta Legale dell’Associazione

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