Nuova edizione de L’Inchiesta Sicilia – fondata nel Luglio del 1996 da un gruppo di giornalisti indipendenti

Pubblicare i ritratti fotografici è sempre consentito?

L'art. 96 della legge sul diritto d'autore prevede che "il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa...

di Dario Coglitore

Ritratti fotografici. L’art. 96 della legge sul diritto d’autore prevede che ‘ il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa salve le disposizioni dell’articolo seguente’

 

Avv. Dario Coglitore 

Negli ultimi anni l’inarrestabile processo di digitalizzazione e, in particolare, il rapidissimo sviluppo delle tecnologie di ripresa fotografica, sempre più sofisticate ed economiche, applicate non soltanto alle fotocamere reflex ma anche ad altri oggetti di largo consumo e utilizzo, quali smartphones, tablet etc., hanno consentito a chiunque di cimentarsi in quella che da molti è considerata “l’ottava arte”: la fotografia.
Si assiste così ad una sorta di “volgarizzazione” dell’arte fotografica la quale, grazie  alla diffusione gratuita su ampia scala di potenti software di elaborazione digitale dell’immagine dal semplice e rapido utilizzo, e quindi sfruttabili anche dai “non addetti ai lavori”, non sembrerebbe più  appannaggio dei soli professionisti del settore.
L’utilizzo più comune della fotografia, sopratutto fra gli amatori, attiene al ritratto.
Ogni qualvolta rivolgiamo l’obiettivo verso un amico, un conoscente o dei comuni passanti, individualmente o in gruppo, nelle più varie occasioni, ci accingiamo a realizzare un ritratto.
Il ritratto, infatti, è definito come la raffigurazione della fisionomia di una persona quale può essere contenuta in un’opera d’arte figurativa, in una fotografia o anche in un fotogramma di un film, dove appaiono riconoscibili le sembianze di un soggetto determinato.
L’esecuzione del ritratto di regola non presuppone il consenso del soggetto ripreso il quale, però, può opporsi, salvo alcune eccezioni, alla divulgazione dell’immagine.

L’art. 96 della legge sul diritto d’autore prevede che “il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa salve le disposizioni dell’articolo seguente”.
Le persone, dunque, mantengono sempre il diritto ad opporsi alla pubblicazione del loro ritratto, in rispetto del diritto di ciascuno a restare “non conosciuti al pubblico”, se lo si desidera.
Si tratta di una circostanza di non poco conto considerato che spesso il fotografo effettua scatti all’insaputa del soggetto ritratto (o si vede negare il consenso ancora prima che la fotografia venga realizzata) e che, oggigiorno, pubblicare le foto sul web è estremamente semplice per chiunque abbia un minimo di pratica, disponendo semplicemente di un computer e di un collegamento Internet.
Il riferimento va non solo alla diffusione dei giornali online, quanto ai nuovi media, come i vari blog e social network, alcuni dei quali espressamente dedicati alla fotografia, con possibilità di pubblicare nel web veri e propri album fotografici (Flickr, Tumblr ed Instagram).
Il consenso alla pubblicazione è sempre revocabile, anche se sia stato oggetto di un contratto.

Ed infatti “il consenso alla pubblicazione della propria immagine costituisce un negozio unilaterale, avente ad oggetto non il diritto, personalissimo ed inalienabile, all’immagine, ma soltanto il suo esercizio; ne consegue che esso è revocabile in ogni tempo, e anche in difformità di quanto pattuito contrattualmente, salvo, in questo caso, il diritto dell’altra parte al risarcimento del danno” (Cassazione civile, sez. I, 19/11/2008, n. 27506).
Quanto alla forma in cui il consenso deve essere espresso, è sufficiente che esso sia tacito ovvero per fatti concludenti; per tale ragione può essere provato per presunzioni e/o dichiarazioni testimoniali.
Affinché il consenso alla divulgazione del ritratto possa dirsi implicito occorre, però, che la condotta del soggetto ritratto sia univoca, non potendosi attribuire rilievo a condotte neutre (come ad esempio intrattenersi presso un luogo pubblico), ma solo a comportamenti che, sebbene taciti, appaiono comunque inequivoci: ad esempio sottoporsi spontaneamente ad un servizio fotografico, al di fuori di una specifica commissione; in altri casi si è dato rilievo alla condotta di chi non abbia opposto alcun divieto alla ripresa di fotografie durante uno spettacolo in un locale pubblico.
Tuttavia è stato osservato che il ritratto fotografico, inteso quale “informazione relativa alla persona fisica” rientri nella definizione di “dato personale” e che l’attuale normativa sulla privacy prevede che il trattamento dei dati personali da parte di privati è ammesso solo con il consenso dell’interessato”; consenso che è validamente prestato solo se dato e/o documentato per iscritto.
E’ chiaro che la suddetta disciplina  contrasta con la consolidata giurisprudenza secondo cui il consenso − laddove necessario − può essere dato in forma tacita o per fatti concludenti.

A tal riguardo, si è obiettato, si tratterebbe di una falsa discordanza.
Infatti,  ormai da lungo tempo,  l’attività fotografica è considerata a tutti gli effetti una forma di espressione artistica  protetta dalla legge sul diritto d’autore e  pertanto doverebbe godere di rilevanti deroghe alla disciplina sul trattamento dei dati personali qualora gli stessi vengano utilizzati nell’ambito di ogni forma di manifestazione del pensiero e dell’espressione artistica.
Particolarmente delicata appare, poi, la questione della persistenza del consenso del ritrattato nel tempo e dei limiti del consenso medesimo.
La giurisprudenza è piuttosto rigorosa nel ritenere che i limiti posti dal soggetto ritratto debbano essere valutati secondo le circostanze di tempo e di luogo, nonché secondo le finalità e le modalità per cui il consenso fu prestato.
Nel bilanciamento tra il diritto alla diffusione dell’immagine eventualmente acquisito dal fotografo ed il diritto all’immagine ed alla connessa identità personale che l’immagine riflette, occorre interpretare il consenso circoscrivendolo piuttosto che estendendolo.
Un consenso alla divulgazione di un’immagine dato da un’attrice ad inizio carriera − ad esempio − non può per ciò solo valere come consenso alla pubblicazione di quella immagine molti anno dopo.
L’espressione del consenso deve poi essere valutata sotto un profilo soggettivo, per cui è da ritenere valido solo a favore dei soggetti per i quali fu prestato, ed un profilo oggettivo, per cui la sua efficacia è limitata dalle finalità ed eventualmente anche dalle modalità di divulgazione per le quali esso è stato dato.

E’ stato affermato, ad esempio, che “il consenso alla pubblicazione del proprio ritratto fotografico su una o su determinate riviste non consente la pubblicazione medesima su riviste diverse da quelle autorizzate” (Cassazione civile, sez. I, 01/09/2008, n. 21995).
La legge sul diritto d’autore all’art. 97 pone, come anticipato, alcuni limiti al divieto della divulgazione del ritratto di una persona senza il suo consenso.

In particolare, il ritratto può essere liberamente pubblicato quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla “notorietà” o dall’ ”ufficio pubblico coperto”, da “necessità di giustizia o di polizia”, da “scopi scientifici, didattici o culturali” (ad esempio foto ai partecipanti di un convegno medico), e quando è collegata a fatti, avvenimenti, “cerimonie di interesse pubblico” o svoltesi in pubblico. In quest’ultimo caso naturalmente occorre che l’aspetto pubblico che giustifica la diffusione del ritratto emerga dal contesto della fotografia stessa, così come pubblicata.
La ragione di tali eccezioni è da rinvenirsi nella comparazione tra due interessi opposti, entrambi riconosciuti a livello costituzionale: il diritto alla riservatezza  (art. 2 Cost.) da un lato ed il diritto alla libertà di informazione (art. 21 Cost.) dall’altro.
A prescindere dalle situazioni e dalle circostanze che, in assenza del consenso, giustificano la diffusione del ritratto, occorre pur sempre il rispetto delle esigenze di tutela dell’onore, della reputazione e del decoro della persona ritratta, ovvero la c.d. “assenza di pregiudizio”.
La tutela di tali diritti è espressamente sancita dal comma 2 dell’art. 97 legge d’autore, che funge da norma di chiusura, stabilendo i limiti oltre i quali la divulgazione del ritratto diviene comunque illecita.

Bisogna precisare, inoltre, che il ritratto di una persona è tutelata, oltre che dalla legge sul diritto d’autore, anche dall’art. 10 c.c. che ne vieta la divulgazione quando manca il consenso della persona ritratta e fuori dei casi previsti dalla legge, e quando la pubblicazione, anche se autorizzata, è tale da ledere l’onore e la reputazione.
La violazione della reputazione, del decoro e dell’onore può essere determinata sia dal contenuto (ad esempio persona ritratta in contegno in sé osceno o sconveniente) sia dalle modalità con cui avvenga la diffusione del ritratto e deve poi essere, a sua volta, valutata non in astratto ma in concreto, con riferimento all’attività svolta, all’ambiente sociale ed alla sensibilità del momento.

 

Condividi l'articolo:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.