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Nuova edizione de L’Inchiesta Sicilia – fondata nel Luglio del 1996 da un gruppo di giornalisti indipendenti

Richiesta duplicati Buoni Fruttiferi Postali cartacei e/o libretti o certificati al portatore

Cosa fare per richiedere i duplicati dei Buoni Fruttiferi Postali in caso di smarrimento...

di Redazione

Sono molti i casi in cui i possessori di titoli, quali BFP e libretti visto la lunghissima scadenza, non si ritrovano più in loro possesso. I motivi possono essere tanti, dal semplice titolo smarrito o distrutto o al peggio sottratto. Comunque sia in questi casi bisognerà attivarsi immediatamente e richiedere i duplicati

 

di  Agostino Curiale*

Fin qui sembrerebbe tutto facile, purtroppo non lo è. E’ possibile richiedere il duplicato di buoni fruttiferi postali smarriti, sottratti, distrutti, previo espletamento di una procedura chiamata Ammortamento secondo le norme contenute nella legge del 30/07/1951, n. 948. La richiesta di duplicazione può essere avanzata presso qualunque ufficio postale mediante la compilazione e sottoscrizione della denuncia di perdita sulla quale devono essere indicati tutti gli estremi necessari per l’identificazione. Tale richiesta deve essere promossa dall’intestatario o da un suo procuratore legale o da tutti gli intestatari, in caso di cointestati, a prescindere della clausola CPFR che significa con pari facoltà di rimborso.
Secondo la normativa vigente, l’ufficio postale provvederà ad affliggere nei propri locali un avviso che ha valore di diffida per 30 giorni consecutivi nel caso di BFP dal valore nominale inferiore ad € 516,46, ovvero (lire 1.000.000) nel caso invece di valore uguale o superiore, l’avviso dovrà rimanere esposto per 90 giorni. Trascorso tale periodo di ammortamento, sarà possibile avere il duplicato. La duplicazione del buono cartaceo comporterà il pagamento di una commissione a favore di Poste che sarà di € 1,55 indipendente dal valore del titolo.
L’ammortamento del titolo è una procedura necessaria ed importante la sua funzione serve per rendere inefficace verso terzi e assicurarsi che venga pagato a chi di dovere. In questo modo si può anche avere il duplicato del titolo.
Chi è legittimato a chiedere il duplicato del titolo deve fare denuncia di smarrimento, distruzione o sottrazione all’istituto che ha emesso il titolo. Nella denuncia vanno inseriti tutti gli elementi necessari a far capire che il richiedente ha davvero il diritto di ottenere il duplicato, oltre che l’identificativo del titolo e le circostanze nelle quali lo si è perso o distrutto.
Per meglio essere tranquilli, raccomandiamo sempre di conservare delle copie fotostatiche quanti sono i BFP, e conservarli in posti diversi lontano dagli originali.
Alcuni ci hanno contattati per chiederci invece come ottenere i duplicati dei BFP di cui non si conoscono gli estremi, le serie e i numeri identificativi.
Ebbene in questi casi, vero che, la procedura sarà più costosa e più complicata, ma comunque il rimedio al nostro avviso c’è sempre.
La prima cosa da fare dunque trovandosi vittima della fattispecie, ovviamente, bisognerà conoscere almeno il nome dell’intestatario o dei cointestatari e pressapoco l’anno in cui il buono è stato emesso,  recarsi presso un ufficio Postale e compilare la richiesta di ricerca, effettuare un versamento relativo al tipo di richiesta avanzata, che può riguardare, la ricerca presso un solo Ufficio postale, qualora lo si conosca, cioè si è sicuri dell’Ufficio postale emissario del titolo, o nel caso contrario richiedere la  ricerca  presso gli uffici Postali di tutta Italia. I costi relativi alla commissione sono espressi nella  nota n. 12 di Poste Italiane con decorrenza dal 22.04.2016.
Ad ogni modo ne elenchiamo qualcuno: € 20.00 per la ricerca per ogni BFP presso un solo ufficio di Poste e 300,00 € al massimo, per una ricerca generale.
Dopo avere avuto, attraverso queste ricerche, gli estremi dei buoni smarriti, l’ufficio postale potrà finalmente procedere al rilascio del duplicato richiesto. Per evitare di ritrovarsi in questa scomoda situazione, da qualche anno è possibile ricorrere, anche per certe categorie di titoli postali, alla versione dematerializzata, cioè che non comporta l’emissione e la consegna di un documento cartaceo, tipica dei titoli di Stato e dei fondi.
In termini di  ricerca dei titoli, essi possono essere eseguiti, a cura sempre di Poste Italiane, sugli archivi ON LINE, in quanto molti buoni cartacei sono stati inseriti nel programma a partire dall’anno 1999/2000 o, nel  caso contrario, con l’attivazione della procedura di ricerca OFF LINE che comprende materialmente la ricerca manuale nei fascicoli detenuti presso gli stessi uffici postali.
Per i Buoni eventualmente caduti in successione, la richiesta del  duplicato deve essere promossa da tutti gli eredi congiuntamente e sempre presso l’ufficio postale va presentata copia della denuncia di smarrimento o sottrazione, presentata agli organi di pubblica sicurezza, contenente gli estremi necessari per l’identificazione del buono.
A differenza dei Buoni Fruttiferi Postali, nel caso si trattasse di  smarrimento di un libretto o un certificato al portatore, le procedure da seguire saranno ben diverse.
Se il titolo in questione è un libretto o certificato al portatore, il richiedente deve fare necessariamente ricorso al Presidente del Tribunale presso il luogo in cui si trova l’istituto di credito a cui si è fatta denuncia. Il ricorso va presentato entro 15 giorni dalla denuncia stessa unitamente a un estratto della banca, da cui risultino i dati necessari per identificare il libretto o il certificato.
Il Presidente del Tribunale emette un decreto con cui pronuncia l’ammortamento del titolo e autorizza l’istituto emittente a rilasciare un duplicato, decorsi 90 giorni dall’affissione del suddetto decreto nei locali aperti al pubblico, purché nel frattempo non venga fatta alcuna  opposizione.
Copia conforme del decreto deve essere  dunque notificata all’istituto emittente, il quale provvederà ad affiggere nei locali aperti al pubblico per 90 giorni consecutivi il suddetto decreto e, decorso il termine, avrà il compito di  certificare in calce allo stesso che il decreto è stato affisso regolarmente per la durata di 90 giorni, specificando, inoltre, la data dell’avvenuta  affissione.
Decorso il termine sarà necessario portare la suddetta copia con relativa attestazione di   affissione alla cancelleria del Giudice che ha pronunciato l’ammortamento, la quale certificherà l’eventuale mancata opposizione, autorizzando così l’istituto ad emettere il duplicato.

In tutti i casi, sarà sempre meglio farsi assistere, o da uno studio Legale, o da una Associazione di Consumatori, in quanto, la procedura può risultare più complessa del dovuto.

*Presidente A.E.C.I. Regione Sicilia

 

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