Riscossione Sicilia S.p.a.: è possibile verificare se una cartella esattoriale a noi indirizzata è stata mai notificata? Com’è possibile difendersi? Cosa bisogna fare?
di Agostino Curiale*
In presenza di una cartella esattoriale nella quale sono inseriti tutti i nostri debiti pregressi nei confronti di Comuni, Amministrazioni, Inps, Organi di polizia, ecc. risalenti, a volte, anche a diversi anni fa e di cui non siamo certi di avere ricevuto regolare notifica, la cosa da fare, quale primo passo, è quello di richiedere un ESTRATTO DI RUOLO, documento attraverso il quale sarà possibile conoscere nei dettagli le imposizioni del fisco. É fuori dubbio in tanto, che per dimostrare la regolare consegna delle cartelle di pagamento, l’Agente di riscossione deve conservare ed esibire all’interessato, in caso di formale richiesta, la documentazione comprovante l’avvenuta notifica.
Per rendere validi questi atti, è necessario infatti, che la notifica sia avvenuta nel modo corretto, ogni atto Prodromico deve essere portato a conoscenza del contribuente mentre i successivi, quali richieste di pagamento, solleciti, intimidazioni, procedure cautelative ed esecutive, oltre al loro effetto devono interrompere i tempi di prescrizione.
Se la notifica avviene mediante il messo notificatore, egli, oltre ad accertarsi di consegnarlo nelle mani della persona con i requisiti di legge, deve compilare la relata di notifica con cui dichiara di aver consegnato l’atto al destinatario, se invece a consegnare l’atto è il postino di Poste Italiane, quest’ultimo deve farsi firmare il cartoncino originale contenente l’avviso di ricevimento.
E’ un diritto del contribuente richiedere ogni atto dimostrativo e necessario su cui grava una imposizione di pagamento da parte del concessionario, e quindi, nel caso di incertezza o dimenticanza, bisognerà richiedere all’Agente di Riscossione un accesso agli atti amministrativi, premesso che, l’Ente, l’unico modo per dimostrare la regolare consegna della cartella sarà proprio quella di esibire la documentazione certa dell’avvenuta notifica. Ebbene sapere però, che i tempi entro i quali sarà possibile ottenere la documentazione richiesta è quella di cinque anni, il fisco, secondo le norme che regolano tali rapporti, è tenuto a conservare gli atti solo per cinque anni e nel caso magari di richiesta eseguita oltre tali termini la conseguenza può essere quella di ottenere riscontro negativo di consegna.
Attenzione dunque, nel caso di incertezza sia per quanto riguarda le notifiche che per i termini di prescrizione, è sempre bene fare richiesta di accesso agli atti amministrativi.
Nel momento in cui il contribuente avvia un ricorso per omessa notifica della cartella o per intervenuta prescrizione dei termini, l’Agente di Riscossione per difendersi, dovrà produrre a sostegno della sua pretesa le seguenti attestazioni in originale, relata di notifica e avviso di ricevimento.
Ricordiamo sempre, che il diritto del credito vantato dal fisco deve essere provato con l’esibizione degli originali, ogni eventuale fotocopia anche se autenticata da un funzionario non assume carattere certificatorio e non può attestare di certo nessuna conformità dell’originale.
La pretesa tributaria deve sempre essere dimostrata dall’Agente di riscossione attraverso gli originali, è un diritto inviolabile del contribuente, egli ha facoltà di controllare tutta la documentazione in possesso detenuta dal concessionario per poi eventualmente contestarla.
Sul punto la giurisprudenza ha evidenziato che l’interesse del contribuente all’ostensione degli atti propedeutici a procedure di riscossione è riconosciuto anche in via legislativa, mediante la previsione di obblighi in capo al concessionario per la riscossione. L’art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in tema di riscossione delle imposte sul reddito, recita: “Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso del ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione“.
Le disposizioni sul diritto di accesso risultano pertanto di maggiore definizione e speciali rispetto alla disciplina generale del procedimento amministrativo in quanto, in questo caso, la valutazione sulla sussistenza di un interesse all’esibizione è fatta direttamente dalla legge, e non va più svolta caso per caso. A maggior ragione, quindi, la richiesta del contribuente non può mai essere valutata sotto il profilo della meritevolezza soggettiva da parte del concessionario, obbligato ex lege alla custodia ed all’esibizione, senza che allo stesso residui alcun margine di scelta. Ciò in quanto “la copia della cartella di pagamento ex se costituisce strumento utile alla tutela giurisdizionale delle ragioni della ricorrente e che la concessionaria non ha quindi alcuna legittimazione a sindacare le scelte difensive eventualmente operate dal privato” (Cons. Stato Sez. IV, 30 novembre 2009, n. 7486).
Il concessionario è tenuto pertanto a conservare gli originali e metterli a disposizione del contribuente nel caso di richiesta. Qualora il contribuente sia certo di non aver mai ricevuto precedentemente un atto primario, potrà in questi casi depositare il ricorso impugnando la cartella esattoriale per omessa notifica di atto prodromico o per intervenuta prescrizione, sarà, poi lo stesso costituitosi , costretto a depositare in cancelleria gli atti originali comprovanti l’avvenuta notifica.
*Presidente A.E.C.I. Sicilia