Se il fisco non risponde entro i 220 giorni, la cartella viene annullata di diritto. Variazioni introdotte dalla legge 159/2015
di Agostino Curiale*
Cosa è cambiato a partire dal 22 ottobre 2015. La legge 228/2012 legge di stabilità 2013 e precisamente l’art. 1 comma 537 e 538 stabilisce che, nel caso di ricezione di un Atto della Riscossione, il contribuente puo’, nel termine di 90 giorni dalla notifica, presentare al Concessionario della Riscossione un’Istanza, in seno alla quale può descrivere e documentare l’illegittimità della stessa, qualora ve ne siano, ovviamente, i presupposti.
La presentazione dell’Istanza ha come effetto l’immediata sospensione, l’Ente dovrà sospendere il recupero delle somme iscritte a ruolo e dovra’ entro 220 giorni dal ricevimento dell’Istanza darne riscontro. Nel caso invece di silenzio, cioè non ottenuta risposta, l’Atto risulterà annullato di diritto e non sarà più esigibile. Saranno come dire accettate, tutte le contestazioni avanzate e descritte nell’Istanza.
E’ chiaro dunque, che l’Istanza dovrà indicare dettagliatamente i motivi per i quali si procede, può interessare vizi di notifica, avvenuto pagamento prima dell’iscrizione a ruolo, prescrizione dei termini, sospensione giudiziale, e comunque, da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso. La dichiarazione può anche essere integrata da atti e documenti ritenuti validi come prova probatoria.
C’è da dire però, che la presentazione dell’Istanza, e cioè entro termini dei 90 giorni dalla notifica, non sospende i termini entro i quali può essere proposto un ricorso giudiziale, cioè entro 60 giorni dall’avvenuta notifica dell’Atto, per cui, se all’esito della domanda la risposta risultasse negativa, si avrà perso la possibilità di ricorrere al Giudice. Ecco perchè è sempre consigliabile utilizzare questa procedura in parallelo all’eventuale ricorso giurisdizionale, nella speranza che la prima si risolva a voi favorevolmente e così, nelle more, possiate abbandonare la causa, eventualmente chiedendo la soccombenza virtuale, cioè la refusione delle spese processuali sostenute.
Vedremo adesso quali variazioni sono state introdotte dal D.lgs. n. 159/2015. A partire dal 22 ottobre 2015, e cioè per le istanze presentate da questa data in poi, il D.lgs. n. 159/2015 ha introdotto alcune variazioni, ha modificato la disciplina della sospensione Legale della Riscossione contenuta nell’art. 1 commi da 537 a 543, della Legge n, 228/12. In pratica la sospensione legale della riscossione consente ai contribuenti al ricorrere di determinate condizioni, di richiedere direttamente la sospensione non solo agli Enti quali Riscossione Sicilia e Equitalia, ma a tutti gli Enti e le Società incaricate per il recupero dei tributi. Vediamo adesso cosa è cambiato con il nuovo D.lgs. 159/15 nel termine per la presentazione della domanda di sospensione. L’Istanza, da presentare ai sensi dell’art. 1 comma 538 della legge 228/12 deve essere proposta, a pena di decadenza, nel termine di proposizione del ricorso al Giudice e cioè entro 60 giorni dall’avvenuta notifica. E’ stato dunque ridotto da 90 a 60 giorni il tempo a disposizione del contribuente per presentare l’Istanza di sospensione. In base alla nuova formulazione, ora sarà possibile richiedere la sospensione legale della riscossione esclusivamente nei casi seguenti e non più in base la vecchia clausola aperta, che prevedeva qualsiasi altra causa di inesigibilità de credito.
• Prescrizione o decadenza, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo.
• Pagamenti effettuati in date antecedenti il ruolo riconducibili al ruolo in oggetto.
• Sospensione amministrativa disposta dall’ente creditore
• Sospensione giudiziale o sentenza di annullamento, al quale il concessionario non ha preso atto.
Risultano adesso solamente questi i motivi per i quali l’Ente riscossione può attivare la sospensione legale. La riduzione dei casi, in cui l’inerzia dell’Ente impositore ha come conseguenza l’annullamento di diritto del debito, ha sfavorito ovviamente i contribuenti. E’ stato infatti espressamente chiarito che l’annullamento del debito in caso di inezia del creditore non trova applicazione se il motivo per il quale è stata richiesta la sospensione è diverso da quelli sopra elencati.
La disciplina contenuta nell’art. l della Legge n. 228 del 2012 venne, infatti, emanata al fine di dare una tutela immediata “sia pur provvisoria” al contribuente in presenza di situazioni affette da vizi imputabili esclusivamente all’ente creditore o comunque riconducibili in disfunzioni nei flussi di trasmissione telematica dei provvedimenti di sgravio e sospensione all’ Agente della riscossione. La formulazione verrebbe, pertanto, non solo ad eccedere la ratio della norma, in quanto consentirebbe al contribuente di avvalersi dell’istituto della sospensione legale anche per vizi imputabili all’Agente della riscossione, ma altresì ad alterare l’iter procedimentale vigente che attribuisce esclusivamente all’ente creditore, proprio in virtù della predetta ratio normativa, la verifica della fondatezza dell’istanza. L’agente della riscossione può non riuscire a far fronte a tali istanze poiché privo degli elementi per verificarne la fondatezza, anche solo di massima: la disciplina in commento riguarda infatti la correttezza dei presupposti dell’iscrizione a ruolo e, quindi, atti precedenti all’affidamento del carico allo stesso agente della riscossione. Le casistiche elencate nelle lettere a) ed e) del comma 538, del resto, nonché le ulteriori ordinarie forme di tutela previste dalla legge, appaiono del tutto idonee ad assicurare piena tutela del debitore nelle ipotesi di gravi disfunzioni operative che possono determinare un’iscrizione a ruolo non dovuta. Infine, si deve anche tenere in considerazione la gravità delle conseguenze (annullamento del credito pubblico) connesse in un eventuale ritardo nel riscontro al richiedente, ritardo che quasi inevitabilmente si determina in caso di anomalo e ingiustificato proliferare di istanze generiche.
Rimane fermo, invece, il disposto di cui all’art. 1 comma 540 il silenzio/assenso, secondo il quale, trascorsi i termini di 220 giorni senza aver ottenuto alcun riscontro dall’Ufficio, l’Atto si annulla di diritto e il credito sotteso risulterà inesigibile.
*Presidente A.E.C.I. Regione Sicilia