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Riscossione Sicilia e Equitalia

Riscossione Sicilia e Equitalia: il diritto di accesso agli atti e il controllo della regolare notifica...

di Redazione

Riscossione Sicilia e Equitalia: il diritto di accesso agli atti e il controllo della regolare notifica

 

di  Agostino Curiale*

L’argomento di cui ci occupiamo oggi riguarda la legittimità degli atti notificati dall’Agente di Riscossione. Si verifica molto spesso che gli atti notificati ai contribuenti (Cartelle Esattoriali) risultano viziati di notifica, il tutto da renderli totalmente nulli e/o prescritti.
Vediamo di seguito come sarà possibile fare valere i propri diritti e come ci si può difendere facendo riferimento alle leggi che tutelano i contribuenti.
Ci piacerebbe finirla con gli articoli contro Riscossione Sicilia ed Equitalia, ma purtroppo ogni giorno riceviamo moltissime segnalazioni che riguardano irregolarità, illegittimità, diritti calpestati e totale indifferenza, per tali motivi e soprattutto per i fini che ci caratterizza ci troviamo in dovere di informare tutti i consumatori circa i loro diritti, diritti che sono previsti dalla legge e di cui molto spesso ignoriamo, di questo ne è spesso causa la scarsa informazione.associazione europea consumatori indipendenti

Raccomandiamo sempre i contribuenti di ritirare tutti gli atti loro spediti provenienti dall’agente di riscossione, capita infatti che a distanza di anni ci si trova di aver subito un pignoramento che riguarda il proprio conto corrente o lo stipendio e/o la pensione, oppure di aver subito un fermo amministrativo o ancora un’ipoteca immobiliare. Spesso ci viene comunicato che ci si trova a dover subire senza neppure conoscere i motivi e quello che è peggio, senza aver ricevuto l’Atto che lo ha determinato.
La cosa importante in questi casi, e che ripetiamo già quasi in tutti i nostri articoli, è sempre quello di conoscere nei dettagli gli atti notificati per fare in modo di verificarne la regolarità e/o per eventuale proposizione di un ricorso.
La migliore difesa è data dalla conoscenza.
Nel caso ci trovassimo nella posizione di non conoscere il debito da pagare al fisco, o per meglio dire non abbiamo provveduto al ritiro degli atti (cosa alquanto sciocca) altra cosa può essere stata una dimenticanza o assenza temporanea della dimora abituale, la cosa migliore da fare è quella di verificare e provvedere noi stessi al ritiro della documentazione.
Vediamo adesso quali atti possiamo richiedere a Riscossione Sicilia ed Equitalia per conoscere la nostra posizione debitoria e constatare se le notifiche  siano avvenute correttamente e privi di vizi.

Richiesta di Estratto di Ruolo
Il primo passo da fare risulta essere quello di richiedere un Estratto di Ruolo, con esso, si può infatti venire a conoscenza di tutti i debiti risultanti e dovuti al fisco, si potranno conoscere gli Enti Impositori che hanno dato incarico all’esattore, le date, gli importi, gli interessi e le more maturati, e, infine, anche le date delle notifiche avvenute. Questo tipo di documentazione è importante per conoscere la nostra situazione debitoria nei confronti del fisco, e al contempo, ci darà l’occasione  di verificarne le intervenute prescrizioni e/o le decadenze dei termini.
In passato, nel caso di incongruenza riscontrata negli estratti di ruolo, non si poteva inoltrare ricorso, bisognava attendere la cartella esattoriale per poi procedere. Con una recente sentenza, oggi, sarà possibile esperire ricorso anche prima di ricevere la cartella esattoriale.
La Cassazione Civile Sez. Unite n. 19704/2015, ha cassato che il contribuente può anche non aspettare la cartella esattoriale prossima per opporsi alle pretese dell’Agente di Riscossione. Conoscendo i dettagli infatti, elencati nell’Estratto di Ruolo ed essendo certo di non avere mai ricevuto regolare notifica degli atti trascritti, si potrà impugnare tale documento, in pratica, si potrà richiedere al Giudice l’annullamento di tali pretese e/o eccepire l’illegittimità per vizi,  o ancora per fare valere l’intervenuta prescrizione dei termini.
Un altro aspetto importante della sentenza è quello in cui il contribuente, per tali casi, non dovrà rispettare il termine di scadenza per proporre ricorso fissato nei famosi 60 gg. egli infatti, potrà liberamente decidere quando presentare ricorso e lo potrà fare senza tenere conto di alcuna scadenza.
E’ senza dubbio una soluzione innovativa che apre la strada a possibili numerosi ricorsi, soprattutto per contestare quelle Cartelle che vengono a conoscersi solo nel momento stesso in cui si prende visione per la prima volta dell’Estratto di Ruolo, documento questo regolarmente rilasciato dall’Ente Riscossione Sicilia ed Equitalia a seguito della nostra richiesta.

Richiesta di Accesso agli Atti
Un altro aspetto di varia importanza risulta essere la richiesta di Accesso agli Atti, con essa infatti si può ottenere copia di tutte le cartelle e i relativi documenti che le comprendono, si possono richiedere le relate di notifiche e i cartoncini di ritorno, quest’ultimi hanno la valenza di confermare l’avvenuta notifica degli atti stessi a noi notificati. Con questo metodo possiamo verificare se le notifiche degli atti siano state realmente eseguite, verificare vizi e/o illegittimità e infine controllare i termini relativi alla decadenza e alla prescrizione.

Ricordiamo che fa obbligo all’Agente di Riscossione prestare esecuzione della richiesta degli atti da parte del contribuente (Consiglio di Amministrazione del 3.2.2014 -Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi). Precisiamo, che è diritto del contribuente ricevere copia di tutti gli atti che lo riguardano.
L’aspetto più importante di un qualsiasi atto impugnato facente capo all’Ente di Riscossione, riguarda l’esibizione della relata di notifica sottoscritta dall’Ufficiale Giudiziario o dal messo comunale, oppure dimostrare a mezzo l’originale cartoncino di ricevimento l’avvenuta notifica della raccomandata A.R.  La giurisprudenza, sotto questo aspetto,  è già da tempo allineata e conforme, infatti, solamente tale prova, in sede di giudizio, potrà dimostrare la corretta notifica della cartella esattoriale.
Possiamo benissimo affermare, che a dover dimostrare la notificazione dell’atto, nel caso di causa, sarà solamente Riscossione Sicilia ed Equitalia e, non ha alcun valore probatorio mostrare fotocopie e/o date segnate negli stampati degli Estratti di Ruolo. Ribadiamo sempre che questi documenti sono privi di valore certificatorio, sono solamente elaborati per gli usi amministrativi interni degli stessi uffici dell’Agente di Riscossione e risultano privi di qualsivoglia valenza giuridica, infatti, non possono essere usati come prova.
Risulta rientrare nella stessa stregua, anche la schermata del Tracking delle ricerche postali ovvero, lo stampato online di Poste Italiane che rileva solamente il percorso seguito della raccomandata ma non può attestare, ovviamente, l’avvenuta consegna dell’Atto.

Il DPR. n. 602/76 e precisamente l’art. 26 impone all’Ente di Riscossione di conservare le matrici con le copie delle cartelle, le relate di notifica e/o gli avvisi di ricevimento delle raccomandate, solamente per cinque anni, tale termine è anche vincolante per il contribuente, ciò significa che entro tale periodo è a lui consentito di  avanzare richiesta ed ottenere copia di tutti i  documenti necessari.
Vediamo adesso un altro aspetto. Ipotizziamo che l’Ente di Riscossione perda le relate di notifica o gli avvisi di ricevimento delle raccomandate, è chiaro che non potrà far valere le proprie ragioni e di conseguenza sarà costretto a perdere il giudizio. La Sent. di Cassazione n.5410 del 2015 ha chiarito i due aspetti, e cioè, quello che distingue l’obbligo di conservazione della documentazione nei 5 anni a differenza da quello invece relativo alla conservazione dei documenti oltre il termine ai fini della conservazione dell’onere della prova.
Resta dunque fermo il presupposto che grava in capo all’Esattore, e cioè quello dell’onere di provare la regolare notificazione delle cartelle di pagamento poste a base delle procedure cautelari o esecutive che siano, pertanto, sono necessarie da parte dell’Ente, produrre in giudizio prove dell’avvenuta notifica e sono precisamente, come sopra citate,  le relate di notifica e/o gli avvisi di ricevimento, rimanendo esclusa tuttavia, ogni possibilità di produrre documentazione equipollente.

In quest’ultimo caso le conseguenze di tale ragioni porteranno il contribuente a valersi di dieci anni di tempo per presentare istanza di accesso agli atti e di vantare il diritto di prendere visione di tutti gli atti relativi alle fasi di accertamento e di riscossione da cui possano emergere vizi di carattere sostanziali e procedurali.

*Presidente A.E.C.I. Regione Sicilia

 

 

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