La risoluzione anticipata di locazione comporta alcuni adempimenti fiscali quale, il pagamento dell’imposta di registro. Essa deve essere assolta sia dal locatore che dal conduttore, infatti, entrambi risponderanno in solido, ma il versamento effettuato da uno, libererà l’altro
di Agostino Curiale*
L’ interruzione anticipata di un contratto di locazione registrato regolarmente all’Agenzia delle Entrate comporta ai fini della risoluzione del contratto di locazione un versamento dell’imposta di registro.
L’imposta di registro per cessione, risoluzione o proroga locazione commerciale di immobili urbani di durata pluriennale, è calcolata nella misura fissa di € 67,00 mentre per tutti gli immobili non urbani, l’imposta si applica nella misura del 2%, per i fondi rustici, dello 0,50% sull’importo dei canoni ancora dovuti. Per le cessioni, proroghe e risoluzioni di contratti registrati, il locatore e il conduttore devono versare l’imposta di registro con il mod. F24 elide, tale versamento deve essere eseguito entro 30 giorni e, nei successivi 20, bisognerà presentare l’attestato di versamento all’ufficio dell’Agenzia Delle Entrate presso il quale è stato presentato il contratto per la sua registrazione.
Ebbene ricordare che in caso di ritardo o omesso versamento dell’imposta di registro, il locatore o il conduttore responsabili in solido, possono sanare e regolarizzare la loro posizione con il Fisco avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso imposta di registro, con il quale è possibile anche regolarizzare la registrazione tardiva dei contratti di locazione.
La procedura, ai fini di rendere esecutiva la risoluzione dei contratti di locazione comporta a cura degli interessati, Locatore e Conduttore, l’obbligo di presentare all’Agenzia delle Entrate il nuovo Modello RLI 2017, facilmente scaricabile in forma gratuita dal Sito dell’Agenzia delle Entrate con relative istruzioni per la compilazione e le modalità di trasmissione. Questo modello, serve, oltre per i motivi di risoluzione anticipate del contratto, sia commerciali che abitativi, anche per proroghe, cessioni, registrazioni nuovi contratti e per aderire o revocare le locazioni in cedolare secca.
Ricordiamo che in precedenza a partire dal 31 marzo 2014 per la risoluzione anticipata del contratto di locazione commerciale venivano utilizzati i modelli 69,modelli Siria e Iris e mod. RR, adesso tali modelli sono stati abrogati.
Nel caso di mancato pagamento dell’imposta di registro, dovuta per la risoluzione dei contratti di locazione, la regolarizzazione della propria posizione debitoria, comporta il versamento, tramite il mod. F24 elide oltre l’imposta di € 67,00, anche la sanzione ridotta e gli interessi di mora, che potrà essere autonomamente calcolata avvalendosi dell’istituto del Ravvedimento Operoso : Di seguito elenchiamo le percentuali della sanzione da applicare in rapporto ai giorni di ritardo.
- sanzione dello 0,2% che nel 2016 è passato allo 0,1% per ogni giorno di ritardo dell’imposta di registro dovuta;
- se il versamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza, bisognerà aggiungere (0,2% o 0,1% per ogni giorno di ritardo);
- sanzione dell’1,5% dell’imposta di registro dovuta se il pagamento è effettuato dal 15 giorno e comunque entro 30 giorni dalla scadenza;
- sanzione ridotta dell’1,67% se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni;
- sanzione del 3,75% dell’imposta di registro dovuta se il versamento è effettuato entro un 1 anno dalla scadenza;
- sanzione ridotta al 4,2% se la regolarizzazione avviene entro 2 anni o entro la seconda dichiarazione successiva;
- sanzione ravvedimento lunghissimo 5% se la violazione viene sanata oltre i 2 anni.
Il calcolo degli interessi di mora invece, devono essere calcolati in base al tasso legale in vigore nel periodo di riferimento, e cioè dal giorno di risoluzione del contratto di locazione commerciale + 30 giorni e devono essere pagati tramite modello F24 elide pagando così la sanzione ridotta + interessi di mora e l’imposta di registro.
Il versamento dovrà necessariamente avvenire con il modello F24 elide e dovrà contenere oltre gli elementi identificativi anche l’indicazione dei seguenti codici tributo:
- 1509 Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.
- 1510 Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.
Andamento dei tassi di mora dal 1990 al 2017:
16/12/1990 | 31/12/1996 | 10,00% | L. 353/90 e L.408/90 |
01/01/1997 | 31/12/1998 | 5,00% | L. 662/96 |
01/01/1999 | 31/12/2000 | 2,50% | Dm Tesoro 10/12/1998 |
01/01/2001 | 31/12/2001 | 3,50% | Dm Tesoro 11/12/2000 |
01/01/02 | 31/12/2003 | 3,00% | Dm Economia 11/12/2001 |
01/01/2004 | 31/12/2007 | 2,50% | Dm Economia 01/12/2003 |
01/01/2008 | 31/12/2009 | 3,00% | Dm Economia 12/12/2007 |
01/01/2010 | 31/12/2010 | 1,00% | Dm Economia 04/12/2009 |
01/01/2011 | 31/12/2011 | 1,50% | Dm Economia 07/12/2010 |
01/01/2012 | 31/12/2013 | 2,50% | Dm Economia 12/12/2011 |
01/01/2014 | 31/12/2014 | 1,00% | Dm Economia 12/12/2013 |
01/01/2015 | 31/12/2015 | 0,50% | Dm Economia 11/12/2014 |
01/01/2016 | 31/12/2016 | 0,20% | Dm Economia 11/12/2015 |
01/01/17 | — | 0,10% | Dm Economia 7/12/2016 |
*Presidente A.E.C.I. Regione Sicilia