Sono iniziate le iscrizioni alle classi successive per l’a.s. 2016/17, gli alunni o meglio dire i genitori sono chiamati a presentare domande di iscrizioni e contestualmente anche bollettini attestanti il pagamento delle Tasse di iscrizioni, Tasse di frequenza e Tasse comunque di ogni ordine e genere.
di Agostino Curiale*
Vediamo adesso di fare un po’ di chiarezza e cosa dicono le norme che regolano tali rapporti, vedremo quali sono veramente i versamenti obbligatori e quelli solamente a titolo volontario. E’ opportuno attuare una distinzione tra tasse scolastiche erariali e versamenti volontari chiamate tasse, infatti quest’ultime, non possono e non devono essere chiamate TASSE perché non lo sono, semmai come di seguito spiegheremo dovranno essere chiamati Contributi Scolastici liberi e volontari.
Sono tenuti al versamento delle tasse scolastiche obbligatorie tutti gli alunni che si trovano ad iscriversi all’ultimo biennio della scuola superiore, cioè le iscrizione alle classi 4a e 5a. Rientrano quindi, tutti gli studenti che hanno superato il sedicesimo anno di età ed hanno assolto l’obbligo scolastico.
Ricordiamo che fino all’età di sedici anni non vi è alcun obbligo di pagamento di tasse e ne tanto meno non si è obbligati ad alcun versamento obbligatorio. In molti casi succede che alcuni Istituti pretendono il versamento di somme a titolo di tasse, vengono richiesti pagamenti tramite versamento in bollettini postali intestati allo stesso istituto e per i quali, nel caso di mancato versamento hanno addirittura negato ai genitori l’iscrizione dei figli.
Ebbene precisare, che questi versamenti non sono obbligatori, non sono tasse erariale e il loro versamento può essere fatto solamente a titolo volontario, infatti a seguito di delibera l’istituto approva l’importo che dovrà essere versato per esclusiva natura volontaria e destinati all’arricchimento dell’offerta culturale e formativa degli studenti. Le tasse scolastiche erariali devono essere versati a mezzo bollettini postali intestati all’Agenzia delle Entrate e nello specifico devono riportare la causale del versamento può anche essere eseguito bonifico bancario con la descrizione Tasse Scolastiche.
L’art. 34 della Costituzione infatti è stato esteso con le recenti normative attuali sulla base anche dell’accordo quadro in sede di conferenza Unificata del 19.6.2003 fra Stato/Regioni e Città/Provincie. Tutti gli studenti che si iscrivono nei primi tre anni dei corsi di studio degli Istituti di Istruzione Secondaria superiore rientranti quindi nell’età dell’obbligo cioè 16 anni, non devono pagare alcune tasse, la norma è stata introdotta e ancora in vigore, col Dlg. n. 297 art. 200 del 16.04.1994 in vigore dall’anno scolastico 2006/2007.
Il suddetto Decreto prevede quattro tipi di tributo
• Tassa d’iscrizione
• Tassa di frequenza
• Tassa di esami
• Tassa di diploma.
Ai sensi e in ottemperanza all’art. 4 del d.p.C.M. 18 Maggio 1990 G.U. Serie generale 23.05.1990, n. 118 elenchiamo gli importi delle tasse scolastiche per l’a.s. 2016/2017 sono:
La tassa d’iscrizione deve essere corrisposta dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, quindi dovuta per l’iscrizione del 4° anno, l’importo da versare all’erario è di € 6,04 e vale per l’intera durata del ciclo scolastico.
La tassa di frequenza invece deve essere versata ogni anno, sempre ovviamente dopo il compimento dei 16 anni, l’importo da versare è di € 15,13 e può anche essere rateizzata come il disposto del 16.09.1954 Decreto Ministeriale Finanze.
La tassa di esami deve essere pagata solamente al momento della presentazione della domanda di esami di idoneità, l’importo da versare è di € 12,09 deve essere corrisposto in un’unica soluzione art. 3 DMF 16 settembre 1954. Le qualifiche professionali statali non sono soggetti a tale versamento in base ad un accordo del 29.04.2010 tra Stato/Regioni al successivo Decreto Interministeriale del 15.06.2010.
La tassa di diploma ultima, deve essere corrisposta al momento della consegna del titolo di studio e l’importo da versare è di € 15,13 in riferimento poi alla circolare ministeriale n. 146 del 15.05.87 per questa tassa non è prevista alcuna concessione di esonero tranne per motivi di reddito che vedremo in seguito o di appartenenza a categorie speciali.
Abbiamo voluto dare uno spunto ben distinto a quello che viene definito Tassa scolastica e abbiamo abbinato anche qualche riferimento normativo per avere chiaro l’aspetto giuridico. Adesso però in applicazione al D.lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 Art. 200 comma 5 vedremo chi è dispensato al pagamento delle Tasse scolastiche per gli studenti appartenenti a nuclei familiari con redditi complessivi non superiori ai limiti di cui all’art. 28, comma 4 della Legge n.41 del 28.02.1986 e art. 21 comma 9 Legge 11.03.1988 n. 67.
I limiti di reddito per l’esonero delle tasse scolastiche sono pertanto rivalutati in ragione dell’1% come da (Documento di Economia e Finanza 2015 – Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro) per l’anno scolastico 2016/2017 e sono:
Nucleo Familiare Limite massimo di reddito
1 € 5.336,00
2 € 8.848,00
3 € 11.372,00
4 € 13.581,00
5 € 15.789,00
6 € 17.895,00
7 e oltre € 19.996,00
Vediamo adesso cosa si intende quando si parla di Contributi Scolastici.
L’art. 28, comma 1 e l’art. 30, comma 2 del D.lgs. n. 226 del 17.10.2005 detta e stabilisce il regime di gratuità del contributo scolastico. Inoltre, alla nota Ministeriale prot. n. 312 del 20.03.2012 e prot. n. 593 del 07.03.2013. Combinato disposto al D.lgs. 15.04.2005 n. 76, art. 1, comma 5 e art. 6, comma 1.
I contributi scolastici non sono Tasse, sono delle somme richieste dagli Istituti al fine di raggiungere livelli qualitativi più elevati, servono per l’ampliamento dell’offerta formativa degli alunni e per l’acquisto di materiale didattico. Le somme a titolo di Contributi sono deliberati dal consiglio d’Istituto e non devono assolutamente essere richiesti alle famiglie in modo obbligatorio o tramite errate informazioni, devono essere richiesti con spirito di collaborazione e con la massima trasparenza e sincerità. Ogni forma diversa di richiesta, si configura come una violazione del dovere d’ufficio e il mancato versamento non può e non deve essere subordinato all’iscrizione dell’alunno.
*Presidente regionale Associazione europea consumatori indipendenti