Like su facebook. Un gesto che milioni di persone ogni giorno compiono senza stare troppo a pensarci, quasi per un riflesso automatico. Un gesto che però potrebbe configurare un reato. Esaminiamo i diversi casi in Italia e all’ estero
Avv. Claudio Ruggieri
Un like su Facebook costituisce un’attività effettuata con estrema facilità, a volte con leggerezza e in modo compulsivo. Così è facile non pensare alle conseguenze che, a volte, possono derivarne.
Infatti, se il post a cui mettiamo il “mi piace” presenta dei contenuti offensivi, o, addirittura, razzisti e/o discriminatori, la nostra attività potrebbe essere considerata penalmente rilevante e, in caso di querela presentata dalla persona offesa, potremmo subire un processo con l’ accusa di diffamazione aggravata ai sensi dell’ art. 595, comma 3 c.p.
Ma fino a dove possono spingersi le conseguenze legali per un like su Facebook su un post offensivo, si può essere realmente condannati?
In Italia esistono al momento soltanto due casi di rinvii a giudizio per diffamazione “aggravata” a seguito di like aggiunti a contenuti postati su FB da altri soggetti.
Il primo riguarda 7 persone accusate di aver apprezzato un post che accusava il sindaco e alcuni dipendenti comunali del comune San Pietro Vernotico (Brindisi) di essere “fannulloni e assenteisti”.
Il secondo, contestato dalla procura di Genova ad alcuni soggetti che apposero il like ad un post dal contenuto razzista nei confronti dell’ etnia rom.
Ricordiamo altresì che, se il post contiene anche insulti razzisti a discriminatori (come nel suddetto caso all’ esame della procura di Genova), si corre il rischio di essere incriminati per “incitamento all’ odio raziale”, secondo quanto previsto dalla L. 25 giugno 1993 n. 205 (c.d. legge Mancino).
Nell’ attesa di una prima pronuncia dei tribunali italiani in merito, dal momento che nessun procedimento si è ancora concluso con l’ emanazione di una sentenza, appare molto difficile che si pervenga ad una condanna per diffamazione a causa di un apprezzamento lasciato su un post altrui di FB.
Infatti, secondo quanto previsto dal nostro ordinamento, la diffamazione è un reato doloso, ovvero l’ autore deve agire con coscienza e volontà di commettere il reato per poter essere dichiarato colpevole.
Un like può sì avere un effetto rilevante, perché fa apparire il post apprezzato sulla home di FB dei nostri amici, contribuendo, così, ad aumentare la diffusione del post diffamatorio, tuttavia l’ accusa dovrebbe dimostrare la coscienza e la volontà del gesto, cosa che risulta alquanto improbabile, dal momento che mettere un “like” costituisce un gesto quasi automatico, che molte persone compiono con estrema leggerezza, a volte anche soltanto per compiacere l’ autore del post, senza aver preventivamente esaminato con attenzione il contenuto.
Inoltre, accade spesso, che un mi piace può essere messo per sbaglio o disattenzione, specialmente se l’ autore ha operato tramite uno smartphone touch screen, dove basta sfiorare lo schermo per far partire involontariamente degli apprezzamenti a post di cui non è nemmeno a conoscenza.
Diverso è il caso in cui si condivida sulla propria bacheca il post offensivo altrui. In questo caso è pacifico per la giurisprudenza la configurazione del reato di diffamazione aggravata ex art. 595, comma 3, c.p., in quanto il gesto compiuto è sicuramente cosciente e volontario, volto inoltre ad aumentare la visibilità del post offensivo mediante la sua visualizzazione da parte di tutti i nostri contatti.
Fa, invece, ancora discutere il caso in cui un utente abbia pubblicato un commento, intervenendo in una discussione su un post altrui dove siano presenti messaggi di altri utenti dal contenuto offensivo.
In questi casi occorre investigare sulla forma del messaggio postato dall’ utente, nonché sull’ esposizione del commento.
Secondo la Cassazione, infatti, chi abbia inserito su Facebook un messaggio privo di intrinseca portata offensiva non può rispondere del reato di diffamazione per il solo fatto che tale messaggio sia stato pubblicato nel contesto di una discussione durante la quale altri partecipanti abbiano in precedenza inviato messaggi contenenti espressioni offensive. Dunque, se l’utente di Facebook, pur dimostrando con il proprio commento di condividere la critica iniziata da altri e, così, partecipi al treat di discussione che ne è scaturito, non ha tuttavia condiviso le forme espressive illecite attraverso cui gli altri soggetti l’abbiano promossa, non può essere condannato. (Cass. sent. n. 3981/2015).
Infine, per quanto riguarda la configurabilità o meno del reato di diffamazione negli altri Stati, devono preventivamente esaminarsi le previsioni normative del Paese in cui è stato commesso il fatto.
Ad esempio, nel Regno Unito e negli Stati Uniti, per la diffamazione si è chiamati a rispondere nella forma della responsabilità civile, mentre in altri Paesi, tra cui l’ Italia, la stessa costituisce un reato doloso.
Particolare rilievo assume, riguardo alla fattispecie dei like a post razzisti e diffamatori, la posizione della Svizzera, Stato in cui si è registrata la prima sentenza di condanna per un like rilasciato in un post dai contenuti razzisti.
La vicenda risale a giugno 2017, quando un giudice distrettuale di Zurigo, ha condannato un uomo di 45 anni al pagamento di una multa di 4000 Franchi poiché colpevole di aver espresso, per ben 6 volte, il proprio gradimento, con il classico “Mi piace”, a delle espressioni ingiuriose nei confronti, di un esponente animalista.
In sostanza il condannato aveva approvato le accuse di antisemitismo e razzismo, rivolte al suddetto esponente da altri frequentatori di Facebook, cui aveva concesso la propria amicizia.
E non è bastato che l’animalista, in passato, fosse stato, effettivamente, condannato per discriminazione razziale.
Il 45enne finito sotto processo in seguito a una denuncia da parte del soggetto a cui erano rivolti i post infamanti, non è riuscito a dimostrare che le accuse più recenti, nei confronti di quest’ultimo, avessero fondamento.
In conclusione, il consiglio è quello di verificare con attenzione il contenuto dei post che si vanno ad apprezzare, per evitare di essere comunque coinvolti in spiacevoli vicende giudiziarie; in ogni caso, astenersi dal pubblicare, condividere e approvare qualsiasi post che possa risultare offensivo e diffamatorio nei confronti di un altro soggetto, e ciò anche nell’ ottica di un uso più responsabile e civile dei social network e delle immense potenzialità che la rete ci offre.