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Sinistro stradale ed antieconomicità della riparazione

In tema di sinistro stradale, uno dei problemi più spinosi che i giudici (soprattutto i Giudici di Pace) si trovano ad affrontare è quello della determinazione del danno risarcibile...

di Dario Coglitore

Se il costo della riparazione supera il valore di mercato del veicolo, al proprietario del mezzo deve riconoscersi una somma corrispondente al valore commerciale dell’auto ante sinistro

 

Avv. Dario Coglitore

In tema di sinistro stradale, uno dei problemi più spinosi che i giudici (soprattutto i Giudici di Pace) si trovano ad affrontare è quello della determinazione del danno risarcibile.
Ai sensi dell’art. 2058 c.c. il danneggiato Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica ovvero la riparazione del mezzo incidentato, qualora sia in tutto o in parte possibile. Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, ovvero sulla base del valore di mercato (ante-sinistro) del bene danneggiato, se la prima soluzione risulta eccessivamente onerosa per il danneggiante.

In effetti, l’orientamento ormai largamente condiviso nella giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. , n. 9367/14; n. 21012/2010; n. 2402/2008 ), in ordine al delicato tema dell’anti-economicità delle riparazioni, vuole che Il “risarcimento per equivalente” (Cass. Civ. n. 4990/2008), sia sempre dovuto qualora, per le circostanze del caso concreto, le spese necessarie alla riparazione del mezzo sarebbero superiori rispetto alla somma alla quale il danneggiato avrebbe diritto ex art. 2056 c.c. (Cass. Civ. n. 8052/2003).
Il fine è quello di evitare che la riparazione del danno arrechi un ingiusto vantaggio economico nel patrimonio del danneggiato, traducendosi così in una indebita locupletazione.
La giurisprudenza di merito, tuttavia, non sempre si è adeguata all’orientamento dei giudici di legittimità.
Ed infatti, “basandosi una fondamentale idea di giustizia e su dati di fatto”, ammette il riconoscimento in forma specifica del danno anche se questo superiori il valore di mercato del veicolo ante-sinistro.
Si osserva, infatti, che se da un lato è vero  che il risarcimento (in forma specifica) del danno non deve essere occasione di lucro per il danneggiato, dall’altro è anche vero che molto difficilmente un veicolo sinistrato, a seguito delle riparazioni, acquisterà un valore commerciale più elevato rispetto a prima.
L’avvenuta sostituzione di pezzi, probabilmente già usurati, produce sicuramente un aumento della “vita”, o durata che si voglia dire, del mezzo ma non lo rende di  certo commercialmente equiparabile ad un altro mai incidentato.
In generale, si può affermare che, nella prassi delle aule giudiziarie, ai fini della concreta determinazione del danno risarcibile, il risarcimento per equivalente rappresenta  la regola.

Tuttavia, partendo dal principio fondamentale secondo il quale il risarcimento del danno da responsabilità aquiliana ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato se l’illecito non si fosse verificato (Cass. Civ. n. 3352/1989), il criterio del risarcimento secondo il valore ante-sinistro del mezzo non può costituire l’unico parametro di valutazione del giudice.
Nella determinazione del danno, quindi, dovranno comprendersi ulteriori voci di spesa quali quelle per il fermo tecnico dell’automezzo, per il noleggio di una vettura sostitutiva, il bollo e l’assicurazione non goduti considerato il mancato utilizzo della vettura per la quale erano state anche pagate le relative tasse di circolazione e corrisposta l’assicurazione obbligatoria, i costi di demolizione del relitto e di immatricolazione del nuovo veicolo;  infine l’Iva che deve essere riconosciuta come parte integrante del risarcimento del danno da circolazione stradale solo, però, nel caso di effettivo avvenuto esborso, documentato attraverso l’esibizione di fattura in originale.

 

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