Nuova edizione de L’Inchiesta Sicilia – fondata nel Luglio del 1996 da un gruppo di giornalisti indipendenti

Telefonia: disservizi a danno degli utenti, lesione dei diritti, risarcimento del danno

Telefonia: siamo impegnati ogni giorno, in sinergia con altre Associazioni di Consumatori della Regione Sicilia, a risolvere diversi contenziosi con le compagnie telefoniche...

di Redazione

Telefonia: siamo impegnati ogni giorno, in sinergia con altre Associazioni di Consumatori della Regione Sicilia, a risolvere diversi contenziosi con le compagnie telefoniche

 

di  Agostino Curiale*

Dal 1° marzo 2017 è nata RETE CONSUMATORI SICILIA il cui interesse reciproco è quello di riformare l’assetto politico-istituzionale assicurare a tutti i cittadini consumatori e utenti il diritto di concorrere con le loro associazioni alla partecipazione politica, economica e sociale al pari delle altre categorie economiche dell’impresa e del lavoro in un quadro di nuove garanzie costituzionali.associazione-europea-consumatori-indipendenti

Il consumatore ha diritto ad una fornitura regolare del servizio nel caso di disservizi ha diritto al risarcimento del danno.

Sussiste una responsabilità contrattuale per inadempimento in capo all’operatore, ai sensi dell’articolo 1218 c.c., qualora, a fronte della segnalazione del malfunzionamento da parte dell’utente, e nonostante gli interventi tecnici eseguiti, l’operatore non sia riuscito a risolvere il guasto e non abbia mai nemmeno provveduto a comunicare all’utente le motivazioni tecniche in ordine alla mancata risoluzione dei disservizi.
In mancanza di qualsiasi elemento di prova fornito dall’operatore, a fronte del malfunzionamento / interruzione della linea lamentato dall’utente, il disservizio è da imputarsi esclusivamente alla responsabilità dell’operatore, con conseguente corresponsione di un indennizzo in favore dell’utente.
Qualora l’utente lamenti il malfunzionamento del servizio, l’operatore, per andare esente da responsabilità, è tenuto a fornire la prova, ai sensi dell’articolo 1218 c.c., che l’inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile. In mancanza di tale prova, l’utente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo per tutti i giorni di disservizio, da calcolarsi dall’inizio del malfunzionamento (escluso il numero di giorni previsto per la risoluzione del guasto) sino al momento dello scioglimento del vincolo contrattuale.
Risulta sussistente la responsabilità dell’operatore, qualora lo stesso non garantisca l’utilizzo del servizio in modo regolare, continuo e senza interruzioni, in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, della delibera Agcom n. 179/03/CSP, con conseguente diritto dell’utente alla corresponsione di un indennizzo a ristoro del disservizio subito.

La circostanza addotta dall’operatore (a seguito della segnalazione del guasto da parte dell’utente), secondo cui l’interruzione della linea è dipesa dal furto dei cavi telefonici, non giustifica la mancata fruizione del servizio da parte dell’istante, in quanto se non può addossarsi alla società medesima il fatto dell’asportazione dei fili che consentivano il funzionamento della linea telefonica, è anche evidente che l’operatore ha il compito di verificare le cause dell’interruzione del servizio e di predisporne con urgenza la riattivazione. Al riguardo, l’operatore non ha prodotto alcuna documentazione attestante la doverosa diligenza quanto al ripristino della linea e nemmeno ha provato di avere denunziato all’Autorità competente l’avvenuto furto di cavi telefonici, al fine di attivare le indagini ed anche un controllo sul territorio.

Nel caso in esame, si evidenzia quindi una responsabilità in capo all’operatore, con conseguente diritto dell’utente all’indennizzo.

Gli operatori devono fornire i servizi in modo regolare, continuo e senza interruzioni, nel rispetto delle previsioni normative e contrattuali. Ne consegue che in tutti i casi di malfunzionamento di un servizio di comunicazione elettronica, allorquando l’utente non può pienamente godere, con le modalità prescelte, del servizio promesso e acquistato, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per tutti i giorni di disservizio, a meno che l’operatore non dimostri che l’inesatto adempimento ovvero l’inadempimento totale (quando il servizio non è affatto fornito) sia dipeso da causa a lui non imputabile, secondo il disposto dell’articolo 1218 c.c. ovvero da specifiche cause di esclusione della responsabilità previste dalle condizioni contrattuali, salvo il caso in cui le relative clausole debbano essere prima facie considerate vessatorie ai sensi della disciplina sulla tutela dei consumatori.
In base all’articolo 3, comma 4, delibera Agcom n. 179/03/CSP, gli operatori sono tenuti a fornire i servizi in modo regolare, continuo e senza interruzioni, nel rispetto delle previsioni normative e contrattuali. Ne consegue che allorquando l’utente non possa pienamente godere, con le modalità prescelte, del servizio oggetto del contratto, l’operatore di comunicazioni debba considerarsi inadempiente; del resto l’inesatto adempimento, secondo il disposto dell’articolo 1218 c.c., equivale ad inadempimento e come tale è idoneo a far sorgere una responsabilità contrattuale in capo al debitore.
Anche qualora la carta dei servizi dell’operatore preveda che la risoluzione dei guasti sulla linea debba essere risolta in un determinato lasso di tempo (nel caso di specie: 72 ore), e che, in caso di intervento tempestivo del gestore, non spetti all’utente alcun indennizzo per il disservizio patito, pare equo disapplicare tale previsione contrattuale, riconoscendo all’utente un indennizzo, nel caso in cui tale disservizio abbia arrecato un pregiudizio all’utente stesso, anche in relazione alla natura dell’attività da questo svolta, e ciò anche in applicazione del principio di cui all’articolo 11, comma 2, della delibera Agcom n. 179/03/CSP secondo cui l’indennizzo da corrispondere all’utente deve essere proporzionale al pregiudizio arrecato.
Il Tribunale di Brindisi ha riconosciuto la responsabilità della compagnia telefonica per inadempimento contrattuale in totale spregio agli obblighi di assistenza, correttezza e diligenza che costituiscono corollario del principio di buona fede oggettiva ex artt. 1175, 1375 e 1176, comma II, c.c.
Per la mancata attivazione del servizio lo stesso Giudice del Tribunale di Brindisi ha condannato la Compagnia Telefonica al risarcimento del danno a favore di un utente, stigmatizzando il contenuto estremamente sincopato e il tecnicismo del linguaggio utilizzato nei contratti della stessa compagnia telefonica.

*Presidente A.E.C.I. Regione Sicilia

 

 

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