Moltissimi consumatori continuano, ad oggi, a lamentare la richiesta di costi relativi alla disattivazione dei contratti. Le compagnie telefoniche a tutt’oggi addebitano tali costi anche di diversi centinaia di euro
di Associazione Europea Consumatori Indipendenti – Regione Sicilia
Facciamo adesso un punto della situazione e cerchiamo di dare una risposta ai tanti consumatori che si sono rivolti a noi.
Quando la compagnia di telefonia conclude un contratto per recesso anticipato, la stessa ritiene che l’utente debba pagare una somma variabile a titolo di penale.
Le politiche delle compagnie vertono, così facendo, nel tentativo di scoraggiare gli utenti, ovvero evitare per così dire, il facile migrare in altre compagnie concorrenti. Fermo restando in questa direzione, un punto molto importante da tenere bene in mente, è quello che a volte l’utente si trova costretto a cambiare, infatti, come succede spesso, l’utente è stanco di subire disservizi, aumenti unilaterali, attivazioni non richieste, o comunque azioni riguardanti il mancato rispetto delle norme contrattuali.
Vediamo adesso nello specifico cosa riguarda la penale di recesso.
La penale di recesso come specificato nella Delibera n. 70/10/CIR dell’AGCOM dispone che a carico dell’utente sono dovuti i costi effettivamente sostenuti dagli operatori, le compagnie quindi devono poter dimostrare le spese sopportate, i costi per la disattivazione del servizio devono essere per l’appunto giustificati.
Nei contratti viene chiaramente trascritto che l’abbonamento è determinato per un lasso di tempo, e se il recesso avviene prima di tale termine, si è tenuti a pagare una penale, oltre, ci si può trovare a dovere restituire anche gli importi di alcuni sconti promozionali usufruiti, ad esempio, lo sconto principale di attivazione contratto, è quello anche di non pagato alcune promozioni, ma se si recede anticipatamente, questa somma verrà richiesta per intero.
Su questo bisogna stare molto attenti, ovvero, queste penali non sono sempre dovute vediamo il motivo.
Nel caso si verifichi una modifica contrattuale unilaterale da parte della compagnia, e questo può avvenire con molta facilità, come per esempio:
- cambio di tariffazione
- aumento della tariffa
- attivazione servizi non richiesti
non è dovuta alcuna penale da pagare, né ricevere l’addebitato dell’importo non versato per sconti relativi all’attivazione.
Sul punto di tale questione riportiamo la disciplina della preesistente Legge Bersani che già si indirizzava chiaramente verso una maggiore tutela delle parti più deboli i consumatori. Artt. 1341 e 1342 del c.c.
Per quanto invece riguarda la previsione di nullità citiamo l’art. 33 della Legge 203 del 2005 e l’art. 1, comma 3 della Legge 40/2007 che introduce una norma relativa alla gratuità del recesso del contratto.
L’eliminazione dei costi tende palesemente a riguardare l’utente ritenuto parte debole del rapporto, il costo di disattivazione o a maggior ragione quello di cessazione contratto, posto che in quest’ultimo caso si ha un passaggio dell’utente ad altro operatore, di per sé non può giustificarsi, alla luce del precetto normativo sopra evocato, perché si finirebbe per rendere oneroso il recesso, che invece la legge ha voluto garantirlo gratuito.
In ultima analisi, possiamo benissimo dire che i contratti per adesione stipulati con gli operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto e/o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali e/o ritardi non giustificati e senza spese. Si riporta a sostegno la Delibera AGCOM 98/15/CIR 4.
Tuttavia, sono da ritenere nulle le clausole contrattuali che impongono agli utenti, al momento del recesso, spese non giustificate da costi sostenuti dagli operatori, i costi da quest’ultimi sostenuti devono necessariamente essere specificati in maniera chiara nelle proposte commerciali, bensì sui siti ufficiali di ciascun operatore di telefonia e devono essere riportate ben leggibili nelle Condizioni Generali dei Contratti e nella Carta dei Servizi.
Alla luce di quanto detto, vedremo adesso come ci si può difendere dalle richieste illegittime eseguite dagli operatori. In primo luogo, il primo passo da fare sarà quello di contestare le richieste per iscritto, inviando quindi una lettera raccomandata a.r. al proprio operatore, attesi 30 gg. senza aver ottenuto riscontro o nel caso di risposta non esauriente, si potrà allora esperire un tentativo obbligatorio di conciliazione presso la sede CORECOM di competenza del luogo o presso il GdP, le competenti sedi saranno ovviamente quelle nel luogo in cui l’utente risulta essere residente.
Esperite tutte le fasi del tentativo di conciliazione obbligatorio, nel caso di mancato accordo, allora si dovrà decidere o di proseguire sempre interessando l’Autorità e quindi presentare ulteriore ricorso chiedendo la “Definizione della Controversia “ oppure, procedere direttamente per vie giudiziali.
Una particolarità importante, viene assunta a seguito della procedura obbligatoria di conciliazione, infatti, grazie a questa procedura, si può ottenere, in caso di accordo, un titolo esecutivo, quindi da fare valere nelle fasi successive in termine di legge.