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Uso illecito di brani musicali

E' Illecita la “sincronizzazione” di immagini televisive con brani musicali coperti da copyright senza l’autorizzazione dell’autore...

di Redazione

Illecita la “sincronizzazione” di immagini televisive con brani musicali coperti da copyright senza l’autorizzazione dell’autore

 

Avv. Giovanni Parisi

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29811 depositata il 12/12/2017, ha riscontrato la violazione della Legge sul Diritto d’Autore nell’utilizzo – mediante il processo di adattamento per “sincronizzazione” – di brani musicali in sceneggiati televisivi, senza il preventivo consenso rilasciato dall’autore proprietario dell’opera.
Una celebre casa discografica conveniva in giudizio un’altrettanto celebre emittente televisiva per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’uso (illecito, in quanto privo di autorizzazione) di 29 opere musicali, mediante la loro “sincronizzazione” con le immagini di uno sceneggiato a puntate (o fiction). In tale contesto, peraltro, emergeva che la casa discografica in questione aveva a suo tempo ceduto i diritti sulle opere alla SIAE, con mandato di gestione esclusiva (a norma dell’art. 180 LDA); quest’ultima, a propria volta, aveva rilasciato una licenza in favore della emittente convenuta, di utilizzo di qualsivoglia registrazione delle opere con immagini, ad esclusione dei prodotti cinematografici e pubblicitari.
Sulla scorta di tale ultima clausola, la società discografica risultava soccombente nei due gradi di merito del processo, ritenendo il giudice di appello che la “fiction”, come format televisivo, non rientrasse nell’ambito dei film cinematografici, per cui la emittente “licenziataria” nel rapporto con la SIAE, avesse in pieno diritto utilizzato i fonogrammi dietro versamento di compenso (ex art. 73, LDA), e dunque senza la necessità di una ulteriore autorizzazione da parte della etichetta proprietaria delle opere musicali. Dietro ricorso della casa discografica, con la sentenza in commento i giudici di legittimità capovolgono l’esito del giudizio, considerando erroneo, sotto diversi profili, il convincimento della corte d’appello adoperato nella sentenza cassata.

Inquadrata tecnicamente la questione, la Corte trae i principi giuridici da applicare al caso posto al suo vaglio. Nella specie, la tecnica della “sincronizzazione”, ossia abbinamento di musica e immagini, comporta inevitabilmente l’utilizzo, la riproduzione, la manipolazione e l’inserimento di un fonogramma all’interno di un diverso prodotto (cinematografico, televisivo, pubblicitario, etc.): orbene, dette attività di riproduzione, pubblicazione ed adattamento, a norma della Legge sul Diritto d’Autore, appartengono e sono riservati esclusivamente all’autore dell’opera (artt. 12, 13, 18, 61 LDA), atteso che l’abbinamento sincronizzato della musica con immagini potrebbe a ragione interessare e compromettere il diritto morale dell’autore medesimo, inteso questo quale espressione della personalità dello stesso.
In particolare, l’operazione di adattamento audiovisivo può richiedere modifiche all’opera musicale sincronizzata, tali da comprometterne l’integrità, ovvero di trasformarla in un prodotto diverso, persino incompatibile con il significato attribuitole originariamente dall’autore. Ne deriva dunque che la “sincronizzazione”, essendo un atto ben più complesso rispetto alla semplice riproduzione, esige l’espresso consenso dell’autore dell’opera abbinata ad un diverso prodotto.
In altri termini,  la sincronizzazione “è una forma di manipolazione ad uso riproduttivo di opere musicali, che rientra nelle prerogative esclusive del loro autore a mente degli artt. 12 e 61 LDA, a prescindere dalla tipologia e dal contenuto del supporto, del prodotto o del mezzo audiovisivo cui la composizione musicale viene abbinata – sia esso opera cinematografica e assimilata, opera audiovisiva, filmato pubblicitario, prodotto multimediale, sceneggiato televisivo e simili – dovendosi ragionevolmente escludere la riconducibilità della sincronizzazione dell’opera musicale tra le utilizzazioni ricomprese nell’accezione di pubblica esecuzione”.
Conseguentemente, mancando l’autorizzazione dell’autore, il suddetto utilizzo sarà oltremodo illecito, poiché effettuato in violazione delle norme del Diritto d’Autore, di cui agli artt. 12, 13, 18 e 61.
In proposito, nemmeno potrebbe validamente invocarsi la esistenza di una licenza rilasciata previamente dalla SIAE alla emittente televisiva con esclusiva di gestione, ai sensi dell’art. 180 LDA, atteso che la cessione dei diritti d’opera di per sé non comprende assolutamente quello di “sincronizzazione” dell’opera medesima, che viceversa comporta una specifica ed ulteriore autorizzazione: riprendendo le parole della S.C., “in tema di protezione del diritto di autore e con riferimento alle opere musicali, l’art. 180 LDA non autorizza la SIAE a concedere il diritto alla sincronizzazione delle opere musicali attraverso la loro diffusione coniugata – in via elettronica – con le immagini, nei vari format in cui esse vengono telediffuse, non essendo tale facoltà ricompresa nella richiamata previsione di legge (art. 180) e non rientrando tra i compiti istituzionali della SIAE”. D’altro canto, un accordo concluso per alcuni diritti non comporta necessariamente l’automatica estensione ad altri diritti che non siano espressamente menzionati.

Per l’effetto di quanto sopra, ne deriva l’ulteriore principio di diritto sancito dalla S.C. nell’accoglimento del ricorso: “in tema di protezione del diritto di autore e con riferimento alle opere musicali, il contratto con il quale la SIAE, ai sensi dell’art. 180 LDA, dia licenza per l’utilizzazione delle opere musicali in favore di un’impresa radio-televisiva, non comporta l’inclusione della sua utilizzazione nell’ambito di uno sceneggiato televisivo (o fiction o sequal o soap opera) per il tramite della cd. tecnica di sincronizzazione dell’opera musicale con le immagini televisive.”

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