In cima alla lista dei disservizi si collocano le sistemazioni alberghiere insoddisfacenti (31%), seguite dall’inadempimento contrattuale nei viaggi “tutto compreso” (27%) e dallo smarrimento, ritardata consegna o danneggiamento dei bagagli (22%). Completano l’elenco l’annullamento o ritardo del volo e le vere e proprie truffe
Avv. Claudio Ruggieri
La vacanza rappresenta spesso, un’occasione unica, irripetibile e irrinunciabile per concedersi un momento di relax dopo un lungo periodo lavorativo, per festeggiare le nozze o un anniversario particolare, per partecipare ad un evento, ad esempio una manifestazione sportiva o un concerto.
Quindi, perdere una vacanza significa, molto spesso, perdere molto di più di un semplice viaggio o di un soggiorno.
Sempre più spesso, al giorno d’oggi, la ricerca della location “perfetta” viene effettuata via internet, avvalendosi dei numerosi siti on line dedicati, ricchi di offerte vantaggiose ed incantevoli immagini provenienti da veri e propri paradisi sparsi in tutto il mondo.
In ogni caso, resta sempre valida la scelta di affidarsi alla propria agenzia di viaggi di fiducia nella speranza di ricevere un trattamento di favore data la conoscenza diretta col titolare della stessa.
Nella maggior parte dei casi, comunque, si opterà per l’ acquisto di una vacanza “low cost”, ovvero un pacchetto turistico comprendente una settimana “all inclusive” presso una struttura alberghiera e il relativo viaggio di andata e ritorno (quasi sempre un volo) ad un prezzo apparentemente molto vantaggioso.
Purtroppo, qualche volta capita che la vacanza dei nostri sogni si riveli molto diversa da come l’ avevamo immaginata, a causa di carenze o imprecisioni informative dovute al livello della qualità dell’alloggio, dei trasporti e dei servizi che non corrispondono allo standard promesso con l’acquisto del pacchetto turistico “all inclusive”, dimostrandosi non all’ altezza delle nostre aspettative e del prezzo anticipatamente corrisposto.
A questo punto la nostra vacanza sarà irrimediabilmente rovinata e non ci resterà che rientrare a casa più stressati di prima ed attendere un altro anno prima che sopraggiunga nuovamente il tanto sospirato periodo di ferie!
Fortunatamente la legge, in questo caso, ci viene in contro offrendoci la possibilità di chiedere un risarcimento pecuniario per il danno “da vacanza rovinata”, vediamo come:
Dopo una continua evoluzione giurisprudenziale nazionale ed europea a favore del turista/consumatore verificatasi nel corso degli ultimi anni, la materia è stata finalmente disciplinata in materia organica con l’ emanazione del Codice del Turismo (D. Lgs. 79/2011), il quale, all’ art. 47 disciplina il danno da vacanza rovinata statuendo che “Nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il turista puo’ chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’ irripetibilità dell’occasione perduta.”
Questa disciplina si applica solo ai pacchetti turistici, cioè quando il consumatore ha acquistato almeno due dei seguenti elementi venduti a un prezzo forfettario: trasporto, alloggio, servizi turistici non accessori a trasporto e alloggio.
A chi chiedere il risarcimento?
Il tour operator, o l’organizzatore, sono responsabili di ogni problema relativo alla qualità dei servizi e degli inadempimenti causati dai fornitori da essi scelti (albergatori, guide turistiche, compagnia aerea). L’agenzia di viaggi, invece, è responsabile in quanto mandatario e quindi soltanto per il corretto adempimento delle formalità di vendita, prenotazione e informazione del turista.
Per quanto riguarda l’ onere probatorio, “la prova dell’inadempimento esaurisce in sé la prova del verificarsi del danno, atteso che gli stati psichici interiori dell’attore possono desumersi dalla mancata realizzazione della finalità turistica o scopo vacanziero” (Cass., n. 7256/2012).
Per i danni patrimoniali sarà necessario documentare tutte le spese affrontate prima e durante il viaggio (ricevute di pagamento della prenotazione e di tutte le ulteriori spese affrontate a causa del disservizio lamentato), per quelli non patrimoniali si potrà ricorrere alla valutazione equitativa del giudice sulla scorta della giurisprudenza sopra menzionata.
Ai sensi degli artt. 44 e 45 Cod. Turismo l’ azione si prescrive per i danni alla persona in 3 anni e per tutti gli altri danni in 1 anno dal rientro del turista dalla vacanza.