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Vademecum rimborsi

Vademecum rimborsi e voucher titoli di viaggio, vacanze e soggiorni turistici

di Federconsumatori

Cronistoria

Vademecum rimborsi. In base al decreto n. 9 del 2 marzo 2020, per biglietti, pacchetti vacanze, viaggi e prenotazioni presso strutture ricettive non utilizzati in seguito alla pandemia, gli operatori del settore hanno la facoltà di decidere se restituire ai clienti l’importo pagato o se emettere un voucher di pari importo utilizzabile in 12 mesi. La legge n. 27 del 24 aprile 2020 prevede inoltre che l’operatore possa decidere di emettere un voucher a titolo di rimborso per tutti gli annullamenti determinati dalla diffusione del coronavirus.
Nei mesi scorsi la controversa questione dei voucher è stata oggetto di intervento da parte della Commissione Europea, dell’Antitrust e di Enac.

E’ stato messo a punto una sorta di Vademecum rimborsi, che vi illustreremo

Punti salienti

  1. La Commissione UE ha inviato una lettera di raccomandazione non vincolante esortando gli Stati membri di attribuire agli utenti e non agli operatori la possibilità di scegliere tra l’emissione del voucher e il rimborso monetario.
  2. L’Antitrust ha trasmesso una segnalazione al Governo rilevando l’incompatibilità della regolamentazione italiana in materia di rimborsabilità dei prodotti turistici con la normativa comunitaria che prevede, infatti, in caso di cancellazione/annullamento del biglietto e/o della prenotazione sia l’utente a dover scegliere se ricevere la restituzione della somma pagata o usufruire del voucher.
  3. Dopo la riapertura dei confini nazionali (3 giugno 2020), Enac ha evidenziato come la cancellazione di un volo possa non può essere ricondotta a cause legate alla pandemia e che, pertanto, nel caso in cui un vettore comunichi l’annullamento di una prenotazione, al passeggero spetti il rimborso della somma pagata, come da Regolamento Europeo n. 261 del 2004 (obbligo di rimborsare i biglietti entro 7 giorni dalla cancellazione).
  4. La Commissione Europea ha nuovamente focalizzato l’attenzione sull’argomento avviando una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia per aver promulgato una normativa nazionale che lascia a compagnie aeree, tour operator e agenzie di viaggio la facoltà di decidere, in caso di viaggi non fruiti a causa dell’emergenza sanitaria, se restituire ai clienti l’importo versato o erogare il rimborso tramite voucher.

Decreto rilancio

Conversione con modifiche del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio)

Il 17 luglio 2020 è stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale, la legge n. 77 di conversione con modifiche del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Correttivo alla normativa

La Legge ha introdotto un parziale correttivo alla normativa vigente in materia, poiché prevede alcune modifiche in tema di validità e possibilità di rimborso monetario.
Ecco cos’altro possiamo sapere sul Vademecum rimborsi.

I tempi del voucher

– Per le prenotazioni dall’11 marzo al 30 settembre 2020 cancellate entro il 31 luglio, il voucher deve essere emesso entro 14 giorni e deve essere valido almeno 18 mesi.

Utilizzo del voucher

– Il voucher può essere utilizzato anche per la fruizione di servizi successivamente al termine di validità, purché le relative prenotazioni siano state effettuate entro 18 mesi dall’emissione, cioè entro la scadenza del voucher e, pertanto, la data di partenza può anche essere prevista successivamente al termine di validità.

Provvedimento retroattivo

– Il provvedimento è retroattivo, poiché l’articolo 12 bis precisa che l’estensione della validità a 18 mesi si applica anche ai voucher già emessi alla data di entrata in vigore della legge.

– Il divieto di pagare con un voucher, oltre alle gite turistiche per gli alunni delle classi terminali delle scuole medie e superiori e per le scuole primarie, vale anche per i soggiorni di studio degli alunni del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado nell’ambito dei programmi internazionali di mobilità studentesca riferiti agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021.
Il vademecum rimborsi pensa pure al non utilizzo del voucher.

Se il voucher non viene utilizzato

– Qualora il voucher non venga utilizzato entro la scadenza, l’operatore è tenuto a restituire all’utente l’importo versato. Per i titoli di viaggio del trasporto aereo, marittimo, ferroviario e terrestre, il rimborso del voucher inutilizzato può essere chiesto dopo 12 mesi.

Il Dl Rilancio

Quanto previsto nella Legge di conversione del DL Rilancio, non mette il Paese al riparo dalla possibile sanzione derivante dalla procedura di infrazione. Rimane la grave criticità del “ritardato” rimborso delle somme per le famiglie, a maggior ragione nella fase delicata come quella che stiamo attraversando a causa delle conseguenze economiche determinate dalla pandemia.

Un fondo di 5 milioni di Euro

La normativa, infine, ha creato un fondo di 5 milioni di euro per il 2020 e di 1 milione di euro per il 2021 per indennizzare coloro i quali non abbiano potuto utilizzare i voucher o non siano stati rimborsati a causa dell’insolvenza o del fallimento dell’operatore turistico o del vettore.

L’esiguità della dotazione del fondo potrebbe escludere molti cittadini, inoltre, non essendo meglio specificato, il vademecum rimborsi si limita ai voucher emessi in relazione a prestazioni offerte da “vettori o operatori turistici”, rischiando di escludere, adottando una interpretazione eccessivamente restrittiva, ad esempio le strutture ricettive. Ci aspettiamo che, nel decreto attuativo, tali criticità vengano risolte e chiarite.

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