Nuova edizione de L’Inchiesta Sicilia – fondata nel Luglio del 1996 da un gruppo di giornalisti indipendenti

Verbale della polizia stradale

di Redazione

Verbale emesso dalla polizia stradale: recentissima Sent. n. 4360 del 10.12.2015 Giudice di Pace di Palermo, annullamento verbale per infrazione accertata ai sensi dell’art. 12 del Codice della Strada.

di Agostino Curiale*

Il caso riguarda una vicenda vissuta da una nostra associata, la quale, a seguito di una infrazione commessa in violazione al Codice della Strada, veniva fermata da un agente in borghese e a bordo di un motociclo. La signora giungeva presso i nostri uffici per raccontare l’accaduto e per chiedere una consulenza per un’eventuale impugnazione del verbale di contestazione.

Da premettere, la signora usciva dal reparto di dialisi dell’ospedale “ Villa Sofia” e si trovava alla guida della sua autovettura con a bordo la mamma anziana e la sorella. In prima analisi, constatati tutti i fatti occorsi, rilevavamo che l’infrazione era stata veramente commessa, infatti, obiettivamente al riguardo non è stato discusso nulla. In seconda analisi, e qui vorrei sottolineare, la contestazione dell’immediata infrazione è stata rilevata da un Agente in borghese a bordo di un motociclo e senza alcun distintivo di riconoscimento, questo passaggio ha naturalmente destato attenzione e pertanto, veniva consigliato di impugnare il verbale presentando ricorso presso il GdP di Palermo.

Il ricorso proposto dalla Consulta Giuridica di A.E.C.I. in via preliminare, ha fatto evidenziare l’illegittimità del verbale e pertanto è stato richiesto al Giudice il totale annullamento del verbale. Ne consegue quindi, che l’impugnazione è stata fatta per essere stata l’infrazione accertata in violazione degli artt. 12, c. 5 CdS e 24, c. 3 e 5 reg. attuazione del Codice della Strada. Per tali motivi, e seppur in mancanza di testimoni per la classica e consueta omertà palermitana, chiedevamo al Giudice l’ammissione della prova testimoniale, gli unici teste che avevamo, la mamma anziana e la sorella, ma tale prova veniva respinta in prima udienza.In seconda udienza, merito grandissimo ai nostri Avvocati, la causa veniva posta in decisione e dopo qualche giorno veniva notificata la sentenza di annullamento del suddetto verbale e il pagamento di parte soccombente di tutte le spese commisurate al valore della causa.

Entrando nel merito, nel caso di specie, l’impianto normativo sopra citato impone ai soggetti cui sono demandati compiti di Polizia Stradale, quando non sono in uniforme ed intendono espletare compiti di polizia stradale, di fare uso di apposito segnale distintivo conforme al modello stabilito nel regolamento. A sua volta l’art. 24 reg. att. CdS, al comma 3 dispone che quando gli agenti non sono in uniforme devono esibire il segnale comunemente denominato “Paletta”in modo ben visibile e, prima di qualsiasi accertamento o contestazione, anche lo speciale tesserino di riconoscimento, il comma 5 precisando poi che l’intimazione dell’ALT è eseguita sorpassando il veicolo da fermare ed esibendo dal finestrino la Paletta.

Ebbene dunque sottolineare, che bisogna sempre essere attenti alla guida, cercare sempre di essere prudenti al massimo per se e per gli altri e non commettere infrazioni, ma è pur vero, che la legge, come pone a carico degli automobilisti regole ben precise, anche gli agenti preposti a vigilare, debbono rispettare e compiere con regolare diligenza i loro doveri.

*Presidente regionale Associazione europea consumatori indipendenti

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