Ztl, come contestare una multa e farla annullare? L’A.E.C.I., l’Associazione Europea Consumatori Indipendenti vi svela tutte le strategie giuridiche che vi consentiranno di farlo. Leggete con attenzione il nostro articolo e non dovrete più soccombere a multe ingiuste e salate.
La segnaletica deve essere compresa da tutti
Intanto, com’è noto, il Comune, secondo la pronuncia della Corte di Cassazione numero 608 del 2011, ha l’obbligo di segnalare le zone a traffico limitato e i relativi varchi di accesso. La segnaletica, infatti, deve essere idonea ad essere percepita dall’utente della strada. Pertanto, in caso contrario, è rilevabile l’invalidità del sistema e la nullità del verbale. Pertanto, sarà possibile sapere cosa fare quando ti troverai di fronte al dilemma Ztl, come contestare una multa e farla annullare.
Uomo avvisato mezzo salvato. L’obbligo di avviso in caso di plurime violazioni
Un altro aspetto importante, riguarda il caso di plurime violazioni. Cioè, se da un lato l’utente deve essere multato perché transitava in ZTL senza permesso, dall’altra, avrebbe dovuto essere messo a conoscenza del fatto che se fosse ripassato nella stessa zona sarebbe stato nuovamente multato. Quindi, se fosse stato avvisato, di certo non avrebbe reiterato la condotta.
In tal caso, la sanzione amministrativa elevata per la prima violazione avrebbe avuto l’effetto educativo costituzionalmente tutelato. Infatti, la funzione della norma sopra citata, è quella di rieducare il sanzionato al fine di fargli capire la portata lesiva della sua azione di omissione.
In questi casi, sarebbe corretto pagare solo la prima multa. E’ utile ritenere, dunque, che le successive violazioni non possono essere avvenute per dolo o per colpa, in quanto traggono origine unicamente dalla precedente omissione. (Trib.Reggio Emilia, Sent. n. 1330/2014). (GdP di Pisa Sent. n. 3398/2007) (Sent. n. 1835/2015 dal Giudice di pace di Parma) (Trib.Reggio Emilia, Sent. n. 1330/2014)
Le infrazioni commesse nelle Ztl non costituiscono un illecito distinto
Occorre precisare che le infrazioni commesse nelle zone a traffico limitato, nel caso di rilevazioni simultanee, non costituiscono un illecito distinto e, per logica conseguenza non è possibile elevare più contravvenzioni. (Sent. n. 854 del 2016 Tribunale di Pisa)
L’art. 8 della legge numero 689/81 prevede espressamente che “chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo”.
Cosa dice la legge sulle violazioni
L’ex articolo 3, comma 1, del D.p.r. n. 250/1999 stabilisce una serie di cose. Vediamole insieme. Primo, che le violazioni contestate devono essere documentate attraverso le immagini recuperate dagli appositi dispositivi elettronici posizionati nei varchi di accesso. Secondo, devono riportare, oltre all’identificazione del veicolo, il luogo e l’ora dell’avvenuta violazione. Terzo, deve riportare anche il tipo e il modello del dispositivo elettronico usato, nonché la data della sua omologa.
Altri motivi di nullità della multa
Vi sono poi ulteriori motivi di nullità accertati dalla giurisprudenza, ad esempio, quello relativo al caso in cui non venga indicata l’ordinanza e i suoi estremi dell’istituzione della ZTL. In tale ipotesi, l’automobilista deve essere sempre messo a conoscenza quale sia l’Autorità amministrativa che abbia assunto la relativa determinazione. Sul retro dei cartelli segnaletici, come nei verbali, deve essere riportato il riferimento dell’OD.
Allo stesso modo l’articolo 7 del codice della strada prescrive che la contravvenzione deve indicare se i rilievi riscontrati con le telecamere siano stati autorizzati dal Prefetto o meno.
A chi spetta il potere di multare
Grosso modo, abbiamo scoperto tante cose per sapere, in caso di Ztl, come contestare una multa e farla annullare.
Ma non è tutto
Un altro aspetto, nel caso si decida di contestare una multa ZTL, è quello che, l’ordinanza del sindaco che regolamenta sosta, accessi e sanzioni per la ZTL della città, può essere presupposto di nullità dell’infrazione. Tale potere, infatti, spetta al dirigente dell’Ente Locale responsabile del Servizio Traffico e Mobilità e non al sindaco, salvo alcune eccezioni di carattere urgenti.
Quindi, nonostante i pareri non univoci dei giudici, laddove il Comune nella causa di impugnazione non esibisca il provvedimento del dirigente comunale, si può tentare l’eccezione della nullità del verbale.
(Tar Lombardia, sent. n. 132/16)
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