Nuova edizione de L’Inchiesta Sicilia – fondata nel Luglio del 1996 da un gruppo di giornalisti indipendenti

Imprese (ex) mafiose e dumping

Un elemento costante e consolidato in tutte le organizzazioni mafiose italiane è la riduzione progressiva delle componenti violente e militari del metodo mafioso: esse cedono il passo alla promozione di relazioni di scambio e collusione nei mercati illegali e ancor più legali. Accanto al reinvestimento dei proventi illeciti nell’economia pubblica, dove le mafie prediligono il ricorso sistematico alla corruzione per facilitare l’infiltrazione negli appalti e nei sub-appalti, si sta infatti accostando una sempre più spiccata connotazione imprenditoriale delle mafie, che conduce a un allentamento dei tratti violenti e intimidatori, lasciando spazio a profili soggettivi e a condotte economiche che tendono a acquisire una connotazione sempre più distante dalla tradizionale matrice mafiosa, ma più vicina a configurazioni di impresa politico-criminale.

di Daniela Mainenti

Vogliamo soffermarci un attimo sul concetto di mafia “imprenditrice” e sull’influenza che le imprese mafiose hanno sull’economia? ” La “logica degli affari”, viene sempre maggiormente preferita alla “logica dell’appartenenza”. Chi predilige quest’ultima ottiene, come risultato ottimale la coesione interna, i legami di lealtà, il coordinamento e la cooperazione tra gli affiliati. La logica degli affari, invece, predilige una razionalità strumentale, finalizzata a ottenere vantaggi e benefici materiali, soprattutto – anche se non esclusivamente – di tipo economico. Rispetto a questi due approcci la mafia tende a privilegiare il reinvestimento nei traffici illeciti e sempre più nell’economia legale, mediante la promozione di relazioni di collusione e complicità esterne.Se c’è un dato costante nell’economia mafiosa è quello per cui le imprese mafiose, pur partendo da un’accumulazione violenta o gestendo solo attività illegali (in gran parte legate a gioco, droga, prostituzione, contrabbando), arrivano sul mercato legale senza quasi mai abbandonare quello illegale.

Ma anche quando l’imprenditore mafioso per ipotesi decida di abbandonare definitivamente il mercato illegale e voglia dedicarsi in maniera assorbente ad una attività legale egli godrà comunque di un formidabile vantaggio concorrenziale. Ad esempio infatti l’imprenditore onesto e intelligente, che abbia lavorato una vita per offrire sul mercato un bene o un servizio di qualità ad un prezzo accessibile, può subire la concorrenza, evidentemente sleale, dell’impresa mafiosa che usufruisce dei vantaggi conseguiti illecitamente in settori illegali consistenti nel poter offrire quegli stessi beni o servizi offerti dall’imprenditore non mafioso ad un prezzo inferiore (attingendo alle riserve di capitale accumulate in precedenza), così provocando l’inevitabile fuoriuscita dal mercato dell’imprenditore onesto e conquistarne così la sua fetta di mercato, per poi, una volta eliminato il concorrente e aver creato una situazione di posizione dominante che si avvicini al monopolio, alzare i prezzi per sfruttare tale posizione di dominio sul mercato. Si tratta di una tipica condotta di dumping, che integra allo stesso tempo, a prescindere dalla circostanza che a attuarla sia stata o meno un’impresa mafiosa, una ipotesi sia di concorrenza sleale ex art. 2598 cod. civ. sia di abuso di posizione dominante ex art. 3 della legge n. 287 del 1990 (cd. legge antitrust).

In effetti, a prescindere dall’uso della violenza e della forza intimidatoria del vincolo associativo, il fenomeno mafioso è di dimensioni e di pericolosità tali e la mole di capitali provenienti da attività illecite che si riversano nei mercati legali è così ingente che tali capitali si traducono in atti e comportamenti che inquinano e falsano in maniera decisiva il libero e naturale gioco della concorrenza in vasti settori dell’economia legale.

È proprio per questi motivi che l’impresa ex mafiosa, – in quanto non più mafiosa – potrebbe non essere più destinataria di una interdittiva prefettizia antimafia. E’ necessario, pertanto, che l’autorità amministrativa disponga degli strumenti adeguati ad anticiparne le mosse, a prevenirla, con un costante monitoraggio del fenomeno con l’inevitabile conseguenza che l’informazione antimafia prefettizia non può che essere fondata su elementi fattuali più sfumati di quelli che si pretendono in sede giudiziaria.

In presenza, insomma, di una ragionevole presunzione che il bene, di cui il soggetto risulti titolare o abbia la materiale disponibilità, sia stato acquistato attraverso una condotta illecita è necessario  far venir meno il rapporto di fatto del soggetto con il bene, dal momento che tale rapporto si è costituito in maniera non conforme all’ordinamento giuridico, o comunque di far sì (eventualmente attraverso la confisca per equivalente) che venga neutralizzato quell’arricchimento di cui il soggetto, se non fosse stata compiuta l’attività criminosa presupposta, non potrebbe godere.

L’informativa prefettizia antimafia: che cosa è?

La documentazione antimafia è costituita dalla comunicazione antimafia e dall’informazione antimafia. La comunicazione e l’attestazione antimafia consistono entrambe nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di sospensione, divieto o decadenza da autorizzazioni, licenze iscrizioni in albi etc. Occorre altresì aggiungere che, a differenza della comunicazione antimafia e delle misure di prevenzione, l’informazione antimafia può scaturire anche da eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa. In questo quanto mai confuso e poco chiaro sistema di rinvii (tanto più grave in relazione alla rilevanza delle penetranti conseguenze della documentazione antimafia e della circostanza che la mafia prospera proprio in situazioni di opacità) l’imprenditore destinatario di una misura di prevenzione o di una comunicazione o informazione antimafia “negative” non può né avere rapporti con la pubblica amministrazione né esercitare una qualsiasi attività imprenditoriale a prescindere da eventuali rapporti con la pubblica amministrazione: in altre parole non potrà fare l’imprenditore.

Negare però in radice che il Prefetto possa valutare elementi “atipici”, dai quali trarre il pericolo di infiltrazione mafiosa, come suggerisce una parte della dottrina giuridica non proprio informata ai principi della onestà intellettuale, vuol dire annullare qualsivoglia efficacia alla legislazione antimafia e neutralizzare, in nome di una astratta e aprioristica concezione di legalità formale, proprio la sua decisiva finalità preventiva di contrasto alla mafia.
Il Consiglio di Stato ha così enucleato le situazioni indiziarie, tratte dalle indicazioni legislative o dalla casistica giurisprudenziale, che possono costituire altrettanti “indici” o “spie” dell’infiltrazione mafiosa.

Il parere della Corte Costituzionale

  Anche la  la Corte costituzionale si è espressa affermando che a giovarsi dell’interdittiva antimafia prefettizia non è solo la sicurezza e l’ordine pubblico, ma anche il mercato. Il corretto funzionamento del meccanismo concorrenziale e quindi del mercato costituisce infatti un diritto fondamentale della collettività ed è dunque ragionevole, in una prospettiva di bilanciamento tra valori costituzionali, che, per il bene della collettività (sono attori attivi sul mercato infatti non solo gli imprenditori ma anche i consumatori) venga sacrificato il diritto fondamentale di un singolo, quando questi abbia tenuto una condotta tale da far ragionevolmente ritenere una contiguità con la mafia. In effetti, la Corte di Cassazione a sezioni unite ha nel 2005 per la prima volta riconosciuto che anche i consumatori – e non solo gli imprenditori concorrenti (circostanza che invece era già pacifica) – subiscono un danno dalla violazione della legge antitrust e che tale danno è risarcibile ex art. 2043 c.c. e consiste nella differenza tra il prezzo effettivamente pagato e quello che il consumatore avrebbe pagato in condizioni di concorrenza. Ebbene, l’argomento principale delle Sezioni unite consiste nel riconoscimento del mercato quale bene giuridico tutelato dalla legge antitrust: il mercato è infatti il luogo ove operano, con pari dignità e importanza, imprenditori e consumatori, soggetti entrambi parimenti meritevoli di essere risarciti in caso di condotte anticoncorrenziali che li possano danneggiare.

  La rilevanza comunitaria non solo della concorrenza ma anche del consumatore non può dunque che costituire un ulteriore argomento a favore della particolare incisività della informativa prefettizia antimafia.  Pertanto, sempre secondo la citata sentenza Consulta, sarebbe erroneo limitare l’interdizione dell’attività economica dell’impresa mafiosa ai soli rapporti con la pubblica amministrazione, dovendosi ritenere altrettanto dannosa la semplice permanenza sul mercato dell’impresa mafiosa, perché ne altera il corretto funzionamento concorrenziale fondato sulla legge della domanda e dell’offerta, che dovrebbe premiare non l’impresa mafiosa ma l’impresa che è in grado di offrire sul mercato l’idea migliore alla migliore qualità e al miglior prezzo.

 Ma la Corte costituzionale si spinge ancora oltre: il pericolo mafioso è in grado di incidere in maniera così incisiva sul corretto funzionamento del mercato che il danno che si determina investe non solo la concorrenza, ma anche la libertà e dignità umana. Infatti, l’uscita dal mercato dell’impresa corretta e onesta (ad esempio a seguito del dumping posto in essere dall’impresa mafiosa) significano il fallimento dell’imprenditore e la disoccupazione per i suoi lavoratori, con inevitabili conseguenze in termini di povertà, frustrazione, sfiducia nelle istituzioni e nei propri ideali, tentazione di scendere a compromessi con le imprese mafiose e ad assoggettarsi alla sue regole pur di ottenere i mezzi di sostentamento per sé e per la propria famiglia: tutto questo provoca la perdita non solo delle libertà economiche ma anche di quelle personali e quindi, in definitiva, della dignità dell’individuo. Se un vero e più profondo fondamento, allora, si vuole generalmente rinvenire nella legislazione antimafia  esso davvero riposa nella dignità della persona, principio supremo del nostro ordinamento, il quale opera come limite all’attività di impresa, ai sensi dell’art. 41, comma 2, Cost., laddove la disposizione costituzionale prevede che l’iniziativa economica privata, libera, non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno – in un crescendo valoriale – alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, principi che permeano l’intero ordine costituzionale, connotando la forma di Stato in termini di democrazia sostanziale e trovano uno specifico ambito di applicazione anche nelle disposizioni riguardanti le libertà economiche.
Prof. Daniela Mainenti
Docente di Diritto processuale penale comparato

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