Nuova edizione de L’Inchiesta Sicilia – fondata nel Luglio del 1996 da un gruppo di giornalisti indipendenti

Fare impresa tramite cooperativa: quali vantaggi?

In questo periodo di crisi aggravata dalla pandemia, si assiste alla progressiva diffusione a livello nazionale dell'istituto della cooperativa la quale costituisce una valida alternativa all’impresa per chi non ha la forza di investire. I nostri avvocati ci spiegheranno, passo passo, i vantaggi della cooperativa dal punto di vista giuridico

di Dario Coglitore

Con la collaborazione dell’Avv. Valentina Alfano

La cooperativa. La crisi economica che stiamo vivendo, di certo aggravata dalla pandemia da Covid-19, non costituisce di certo un incentivo a fare impresa. In Italia, infatti, lo spirito imprenditoriale viene spesso soffocato dalle annose difficoltà economico e finanziare e dalla machiavellica burocrazia che caratterizza il Bel Paese.

Diffusione della cooperativa in momenti di crisi-Covid

Ed è anche per questi motivi che oggi si assiste alla progressiva diffusione a livello nazionale dell‘istituto della cooperativa. Questa, costituisce una valida alternativa all’impresa per chi non ha la possibilità e la forza di investire.
Suddetto modello operativo trova espresso riferimento costituzionale all’art. 45. Questi riconosce alla cooperazione, a carattere di mutualità e senza fini di lucro, una importante funzione sociale. Funzione, che ne giustifica la promozione assicurandone carattere e finalità.

Lo scopo mutualistico della cooperativa

La forma giuridica della cooperativa nasce, dunque, a scopo mutualistico il quale ne rappresenta la peculiarità sostanziale, e trova espresso riconoscimento civilistico all’art. 2511 c.c . il quale definisce la cooperativa come una società a capitale variabile. Ciò significa che ciascun socio può decidere di uscire quando vuole senza vincoli e senza la modifica dello statuto. Parimenti, chiunque volesse farne parte può decidere di farlo, se condivide principi e obiettivi.

Il significato giuridico di mutualità

Nel linguaggio giuridico, la mutualità è generalmente intesa come quella tendenza associazionistica regolata dal principio della reciprocità degli apporti e delle prestazioni dei membri. Membri, che si impegnano a titolo gratuito e senza fine di lucro. Ma è con la relazione n. 1025 del Ministero di Grazia e Giustizia al Codice Civile del 1942 che si è giunti ad un concetto unitario di “fine mutualistico”. Cioè, “la fornitura di beni, servizi, ed occasioni lavorative ai membri partecipanti a condizioni di maggior favore rispetto a quelle che si otterrebbero dal mercato”. Ciò posto, si osserva che la giurisprudenza è ormai costante nel ritenere che, lo scopo mutualistico delle società cooperative può avere diverse gradazioni o intensità.

Mutualità pura e mutualità spuria

Pertanto, è possibile distinguere la mutualità pura, in cui la cooperativa non persegua alcun fine di lucro, dalla mutualità cd. spuria , in cui – a seguito di una attenuazione dello scopo mutualistico – si consente una maggiore dinamicità operativa anche nei​ confronti di terzi non soci. Conciliando così lo scopo mutualistico con una attività commerciale e con la conseguente possibilità per la cooperativa di cedere a terzi non soci beni o servizi a fine di lucro (Cass. Civ n. 9513 /1999).

La mutualità non viene mai meno

La Cassazione ha, altresì, precisato a più riprese che la mutualità non viene meno anche nel caso in cui si passa da un regime di mutualità sociologica, (limitata a determinato categorie di soggetti favoriti da una legislazione speciale), ad un regime di mutualità neutra, a favore di tutti e quindi senza benefici categoriali di legge.

Costituzione della cooperativa

Per costituire una cooperativa non è previsto un capitale sociale minimo. E’ sufficiente versare una quota che va da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro. E’ richiesta l’iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio. Successivamente, l’attribuzione di un codice fiscale e di una partita iva, allo stesso modo di una normale società. Bisognerà poi comunicare all’Agenzia delle Entrate e alla Camera di Commercio l’avvio delle attività. Poi, avviare finalmente l’iscrizione all’Albo delle Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Un’organizzazione societaria sui generis

Alcuni principi fondanti rendono la cooperativa una forma di organizzazione societaria sui generis. Trattandosi dell’unica attività imprenditoriale che non permette la concentrazione della proprietà della società in poche mani, ogni socio possiede lo stesso valore e lo stesso potere degli altri. L’amministrazione della cooperativa è affidata ai soci e per tale motivo il consiglio di amministrazione deve essere formato in maggioranza dai soci. Sotto il profilo fiscale le cooperative pagano le tasse allo stesso modo delle altre società, e alla stessa maniera devono rispettare i contratti collettivi nazionali.

Vantaggi fiscali della cooperativa

Esse però godono di alcuni vantaggi fiscali. Parte degli utili della società non vengono distribuiti tra i soci, ma sono nuovamente investiti nell’impresa. Ciò, al fine di garantirne la continuità nel tempo, favorire le nuove generazioni, creare nuove opportunità di lavoro. Tale importante aspetto distingue la cooperativa dalle società no-profit o dalle altre società di capitali.

Lo Stato premia il ruolo sociale della cooperativa

Lo Stato decide quindi di “premiare” il ruolo sociale dell’impresa cooperativa. Il regime fiscale per le cooperative prevede che la parte degli utili che le cooperative destinano a riserve patrimoniali indivisibili tra i soci non concorrano a formare reddito imponibile della società. A condizione che sia esclusa la possibilità di distribuire tali riserve patrimoniali tra i soci. I vantaggi fiscali si applicano in misura maggiore quando la cooperativa è a mutualità prevalente,​cioè opera principalmente con i propri soci. Da ricordare inoltre che la quota del 3% da destinare al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione è fiscalmente deducibile.

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